Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21166 del 12/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.12/09/2017), n. 21166
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7740/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CESI 21, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GIUSEPPE ILARDO, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
EREDI DI R.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 702/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI CALTANISSETTA,
depositata il 23/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa avverso la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento notificato a M.S. e R.R., quali soci della società di fatto tra i medesimi costituita.
Il M. ha depositato controricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso, nonchè memoria.
Il procedimento può essere definito con le forme della motivazione semplificata.
La prima censura esposta in ricorso, con la quale si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, oltre ad essere in rito ammissibile in quanto puntualmente esposta dalla parte ricorrente, è manifestamente fondata, alla luce dei principi reiteratamente affermati da questa Corte (v. Cass. n. 1224/2007; n. 7393/2011; Cass. n. 8185/15; Cass. n. 14908/2014; Cass. n. 3064/12).
Peraltro, diversamente da quanto dedotto dal controricorrente, nel caso di specie l’impugnazione dell’Agenzia aveva riguardato puntualmente la sentenza impugnata, contestandone i risultati finali secondo i quali non era stata dimostrata l’esistenza di una società di fatto fra il R. e il M. e la fittizietà della cooperativa Arcobaleno 90, specificamente richiamando gli esiti di una relazione peritale nella quale erano stati indicati, in modo altrettanto analitico, l’assenza del requisito di mutualità della cooperativa, le irregolarità di gestione della stessa, il ruolo del coamministratore di fatto e la distrazione di sostanze risultante da una contabilità considerata dall’ufficio inattendibile.
Pertanto, quella che il controricorrente indica come una mera ricostruzione in fatto contenuta nell’atto di appello costituisce, per converso, la specifica ed analitica confutazione dell’affermazione espressa dai giudici di appello, ulteriormente confermata dalla parimenti specifica contestazione delle argomentazioni esposte dalla CTP in punto di elementi sufficienti al fine di ritenere sussistente una società di fatto attraverso il richiamo di un precedente di questa Corte.
Orbene, avendo l’Ufficio puntualmente contestato la decisione di primo grado, lo stesso, ben lungi dal porre in essere un’attività di copia incolla, aveva messo in condizione il giudice di appello di vagliare la fondatezza dell’impugnazione.
Le superiori considerazioni resistono alle conclusioni espresse in memoria, ove si consideri che non è certo impedito alla parte di contestare la decisone impugnata riproducendo le argomentazioni espresse nel corso del giudizio di primo grado ove le stesse tendono a porre in discussione la decisione impugnata. Il richiamo alle pronunzie rese da questa Corte sul tema della specificità dei motivi non appare pertanto rilevante nel caso di specie, senza che sia consentito a questa Corte, per vagliare l’ammissibilità dell’impugnazione a suo tempo proposta dall’Agenzia, operare una valutazione di merito delle censure esposte in grado di appello.
La sentenza impugnata, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017