Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21166 del 08/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21166 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 1120-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
FALLIMENTO CON. SAR.

CONTINENTAL SARDA CONSERVE

ALIMENTARI DT SCANU MICHELE & C. SAS, SCANU GESUINO;

avverso

la

sentenza

n.

intimati

4/2009

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il

Data pubblicazione: 08/10/2014

12/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2014 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

chiesto l’accoglimento;

Svolgimento del processo
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la
sentenza n. 4/09/09 della CTR della Sardegna , con cui, per quel che qui interessa, veniva

confronti della Continental Sarda Conserve Alimentari di Scanu Michele e c. sas,
successivamente dichiarata fallita, nella parte in cui l’Ufficio tributario aveva accertato il
carattere fittizio di due fatture per acquisto di pomodoro industriale, emesse dalla APOAC scarl
per un ammontare complessivo di lire 459.905.962.
La CTR pur rilevando che le bolle di accompagnamento erano spesso incomplete e
contraddittorie e che le dichiarazioni degli autisti dei veicoli di trasporto assunte dall’Ufficio
erano fortemente indizianti sull’inesistenza delle operazioni, ha però ritenuto che, nonostante il
disordine contabile, la documentazione acquisita rifletteva un’attività imprenditoriale comunque
avvenuta.
La curatela fallimentare ( per le conseguenze, in materia tributaria, dell’attribuzione alla curatela
fallimentare della rappresentanza processuale in tutte le controversie relative a rapporti
compresi nel fallimento, vedi Cass. 25616/2010) , non ha resistito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli artt. 2697 e ss.
c.c., ed in particolare degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) cpc, rilevando
che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR con l’impugnata sentenza, nel caso in cui
l’Ufficio tributario contesti al contribuente l’inesistenza di alcune operazioni soggette ad Iva e la
conseguente indetraibilità dell’imposta relativa, spetta al contribuente l’onere di provare
l’esistenza delle operazioni e la sussistenza del diritto alle detrazioni, non potendo tale prova

dichiarata 1′ illegittimità dell’avviso di accertamento – per Irpeg-Ilor 1997 – effettuato nei

,

consistere nella sola produzione di documentazione formale, consistente nelle fatture contestate,
in contratti e bonifici attestanti lo svolgimento in generale di un’ attività imprenditoriale.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce l’insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione
su fatti decisivi e controversi, con riferimento all’art. 360 n.5) cpc, in quanto la CTR , pur dando
atto dell’esistenza di rilevanti elementi indiziari in ordine al carattere fittizio di specifiche

quella stessa documentazione costituisse prova dello svolgimento di un’attività imprenditoriale,
omettendo peraltro di verificarne l’ idoneità a dimostrare la sussistenza delle specifiche
operazioni commerciali contestate.
I due motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere unitariamente valutati
appaiono fondati.
La questione che il ricorso pone è quella relativa alla ripartizione dell’onere della prova nei casi
in cui l’amministrazione contesti la detrazione dell’imposta, operata dal contribuente, in ragione
della supposta inesistenza delle operazioni.
Va premesso che la fattura, di regola, salva l’ipotesi di contabilità inattendibile, è documento
idoneo a rappresentare un costo per l’ impresa, purchè sia redatta in conformità ai requisiti di
forma e contenuto ivi prescritti (Cass. 15395/2008).
A fronte dell’esibizione di una fattura spetta dunque all’Ufficio dimostrare la mancanza delle
condizioni per la corrispondente detrazione e deduzione.
In caso dunque di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente
inesistenti, come nel caso di specie, incombe sull’amministrazione che adduce la falsità del
documento l’onere di dimostrare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà
non è mai stata posta in essere.
Tale prova può tuttavia essere fornita, ai sensi dell’art. 54 Dpr 633/72, mediante presunzioni
semplici, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove certe.

operazioni e di una documentazione disordinata ed approssimativa, ha tuttavia ritenuto che

Considerato il contenuto précettivo dell’art. 54 Dpr 633/72 le presunzioni semplici costituiscono
dunque una prova completa alla quale il giudice può attribuire rilevanza , anche in va esclusiva,
ai fini della decisione, nel qual caso passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva
esistenza delle operazioni contestate, a norma dell’art. 2697, comma 2 cod. civ. (Cass.
9108/2012).

l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad
operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni
fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo
altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità
formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e
circostanze facilmente falsificabili(Cass. n. 21953 del 2007 e Cass. n. 12802/2011) .
Ne consegue che il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla fondatezza
dell’atto impositivo, sarà tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi
presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio
giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di
gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria
offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e ss., e art. 2697 c.c., comma
2.(Cass. 12802/2011; Cass n.5282/2011)
La sentenza impugnata non appare in linea con tali consolidati principi, ai quali il Collegio
intende dare continuità.
La CTR ha infatti dato atto che l’amministrazione ha contestato in modo specifico i dati
emergenti dalle scritture contabili del contribuente e l’ effettività delle operazioni , evidenziando
obiettivi elementi dai quali desumere l’inattendibilità delle scritture e delle fatture utilizzate dal
contribuente, atteso che :
a) le bolle erano spesso incomplete e contraddittorie;

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di IVA, qualora

b) gli autisti avevano reso dichiarazioni indizianti che proiettavano dubbi sulla correttezza delle
registrazioni dei viaggi, alimentando la convinzione che talvolta la redazione dei documenti fosse
postuma;
c) la documentazione era disordinata ed approssimativa.
A fronte di tali elementi , la cui rilevanza e gravità sembra risultare dalla stessa valutazione della

l’accertamento, ritenendo che “in assenza di prova contraria” la documentazione acquisita rifletteva
un’attività imprenditoriale comunque avvenuta.
Orbene, una volta ritenuta, con valutazione condivisibile, la rilevanza e gravità degli elementi
forniti dall’Amministrazione, là CTR avrebbe dovuto verificare se la contribuente avesse fornito
elementi idonei a superare la presunzione di fittizietà e dimostrare la veridicità del rapporto
sostanziale posto a fondamento delle fatture, sì da assolvere all’ onere probatorio sulla stessa
gravante ( Cass. n. 9108/2012).
Tale verifica non risulta effettuata, dandosi unicamente atto in sentenza, in modo del tutto generico
e contraddittorio con le premesse, dell’esistenza di contratti, fatture, bonifici e di documenti che, in
assenza di prova contraria, rifletterebbero lo svolgimento di un’attività d’impresa.
La sentenza afferma ( in modo peraltro apodittico) l’idoneità della documentazione acquisita a
dimostrare non già l’esistenza delle operazioni, ma unicamente lo svolgimento in generale di
un’attività imprenditoriale da parte della contribuente, il che non appare evidentemente rilevante al
fine di superare la già menzionata presunzione di fittizietà.
La sentenza della CTR è dunque in contrasto con il disposto dell’art. 54 Dpr 633/72 e dell’art. 2729
c.c. ( Cass. 24426/13; 9108/12; 12802/2011).
Il ricorso deve essere dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della
causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, che provvederà
anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

CTR, che li ha ritenuti fortemente indizianti l’inesistenza delle operazioni, la CTR ha però annullato

La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Sardegna.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014
Il Presidente

L’Estensore

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