Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21166 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

M.M.M., rappr. e dif. dall’avv.

maurizio.sottile-ordineavvocatiforlicesena.eu, elett. dom. presso il

suo studio in Cesena, viale Matteotti n. 60, come da procura

spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Bologna 15.12.2018, n. 4983/2018,

in R.G. 20146/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro, alla camera di consiglio del 23.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. M.M.M. impugna il decreto Trib. Bologna 15.12.2018, n. 4983/2018, in R.G. 20146/2017 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso la decisione con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ne aveva respinto la domanda, avanzata per le tre forme di tutela;

2. il tribunale, anche dopo aver sentito di persona il richiedente, ha ritenuto: a) condivisibile la valutazione di non attendibilità del narrato, per genericità e assenza di dettagli, non avendo egli fatto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, in particolare meglio illustrando la sua attività politica alla base del timore di rimpatrio in (OMISSIS) per le dedotte aggressioni subite, oltre che il contesto delle denunce rispettivamente subita e tentata, nonchè per difetto di documentazione sulla situazione personale e familiare; b) insussistenti in ogni caso sia i fattori di persecuzione, sia le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, quale conseguenza della non credibilità; c) insussistente un conflitto armato nella specifica regione di provenienza ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) alla luce delle fonti COI consultate d’ufficio; d) non dimostrata una specifica situazione soggettiva tale da giustificare la protezione umanitaria, non ricorrendo le tipiche situazioni di vulnerabilità, nè apparendo sufficienti l’occupazione a tempo, stante anche l’assenza di documentazione sulla condizione della famiglia rimasta nel Paese d’origine e la non credibilità del narrato; e) assente infine una problematicità individuale connessa alla permanenza nel Paese di transito (Libia), non avendovi fatto specifica menzione quali conseguenze permanenti;

3. il ricorrente propone tre motivi di ricorso; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si lamenta, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2-3 CEDU, oltre che come vizio di motivazione, l’erroneità del giudizio sulla insussistenza di esposizione a pericolo del richiedente in caso rimpatrio, così essendo mancato il corretto esercizio dei poteri officiosi anche con riguardo alla credibilità;

2. con il secondo mezzo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 anche come vizio di motivazione, per avere il tribunale erroneamente esclusa la gravità della situazione in (OMISSIS), con un processo penale ingiusto;

3. con il terzo motivo è contestata la mancata concessione della protezione umanitaria, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 oltre che come vizio di motivazione per l’omesso riferimento all’integrazione sociale e alla possibilità, con il lavoro, di sostenere la famiglia rimasta in (OMISSIS);

4. il primo motivo è fondato, conseguendone l’assorbimento dei restanti; osserva il Collegio che sebbene “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c)” (Cass. 3340/2019), la procedimentalizzazione cui ha riguardo la menzionata disposizione impone, preliminarmente, che la genuinità soggettiva sia vagliata in sede di esame dando corso alle verifiche progressive ivi previste, rendicontandone in modo positivo in motivazione;

5. sul punto, il decreto ha dato conto della decisività di due circostanze che, all’opposto, non emergono con nettezza secondo i profili di incoerenza e non plausibilità; quanto alla denuncia per l’aggressione subita, la relativa nozione va inquadrata in senso sostanziale come prova di un accesso comunque esperito all’autorità di polizia locale o ad altra parimenti preposta alla protezione, cioè legittimata ad assumere le misure che, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6, comma 2 (per il richiamo all’art. 5), impediscano la inflizione di atti persecutori o danni gravi, anche perseguendo i relativi atti e le persone che ne sono autrici; appare dunque priva di univocità l’assunzione sia di una mancata denuncia come anche di una incoerenza di accesso alla polizia, laddove è emerso a verbale che il richiedente ha raccontato di aver esposto i fatti alla polizia e che, successivamente ed aggiuntivamente, analogo tentativo era stato esperito dal suocero, apparendo circostanza diversa che l’autorità, pur interpellata, non abbia registrato tale istanza o non vi abbia dato corso; nè appare univoca la rilevata contraddizione, su cui parimenti è stata basata la verifica degli indici di coerenza, plausibilità e non contraddizione dell’art. 3, comma 5 cit., lett. c ove si enfatizza la posizione di leadership del richiedente per conto del (OMISSIS) nel luogo di lavoro, risultando dichiarata la professione di militante di quel partito, attivo in fabbrica quale promotore in essa delle iniziative di protesta; nè infine le omissioni e incertezze sulle attività in dettaglio svolte dall’audito, per la loro sinteticità, si correlano pianamente alle dichiarazioni riportate, non risultando che vi siano state altre domande rivolte al ricorrente oltre quelle trascritte dal verbale ripreso in decreto; va così data continuità al principio per cui la “valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto” (Cass. 14674/2020);

il ricorso va dunque accolto, con riguardo al primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione e rinvio al Tribunale di Bologna, anche per le spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, dichiarando assorbiti i restanti, cassa e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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