Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21165 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. un., 23/07/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 23/07/2021), n.21165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 806-2020 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA F. PAULUCCI

DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6317/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/10/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2021 dal Consigliere Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DE MATTEIS STANISLAO, il quale chiede che le Sezioni Unite

dichiarino inammissibile, o in subordine rigettino, il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata S.L. ha impugnato l’avviso di vendita forzata dell’immobile, che assume adibito a propria abitazione principale, staggito da s.p.a. Equitalia Sud, cui è subentrata l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale vantava ragioni di credito di natura tributaria, in seno a una procedura nel corso della quale era intervenuto F.A..

A fondamento dell’impugnazione, egli ha lamentato:

a. la carenza di legittimazione ad agire in executivis della s.p.a. Equitalia;

b. l’impignorabilità del bene, perché adibito ad abitazione dell’esecutato;

c. la prescrizione e la decadenza dei crediti vantati, perché l’opposizione sarebbe stata iniziata quando era decorso l’anno dalla notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento, ma in mancanza di notificazione dell’avviso d’intimazione previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 e comunque perché i crediti portati dalle cartelle erano prescritti.

A tanto ha aggiunto, in relazione alla pretesa esecutiva di F.A., censure concernenti l’inesistenza del titolo esecutivo e, quanto alla pretesa di Equitalia, contestazioni riguardanti l’inesistenza della notificazione dell’avviso di vendita e la conseguente nullità del pignoramento, l’erronea valutazione del bene; inoltre, ancora in relazione alla pretesa di F.A., ha proposto opposizione agli atti esecutivi incentrata sulla nullità dell’atto d’intervento e sull’omessa notifica di esso e, con riguardo alla pretesa di Equitalia, ulteriore opposizione agli atti esecutivi concernente l’affermata illegittimità dell’iscrizione ipotecaria da questa compiuta.

Il Tribunale di Cassino ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo all’opposizione proposta nei confronti di Equitalia in relazione alle pretese di natura tributaria, e l’ha rigettata nel resto.

La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da S.L. in punto di giurisdizione, in base alla considerazione che quella proposta fosse un’opposizione recuperatoria di ragioni d’impugnazione concernenti atti prodromici all’avviso di vendita; ha poi sottolineato la mancanza d’indicazione della ragione d’impignorabilità, la mancanza di prova che l’immobile fosse il luogo di residenza dell’opponente e comunque l’unico bene di sua proprietà, l’entità del credito, superiore alla soglia stabilita per legge per l’applicazione del D.L. n. 69 del 2013, art. 52, comma 1, lett. g), come convertito, e l’insussistenza delle eccepite decadenza e prescrizione, anche in ragione della regolarità della notificazione degli atti prodromici a quelli di esecuzione.

Contro questa sentenza S.L. propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, e illustra con memoria, cui non v’e’ replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché correlati, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e, in particolare, della declaratoria di difetto di giurisdizione, perché l’opposizione concernente l’impignorabilità dei beni è devoluta alla cognizione del giudice ordinario (primo motivo), nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi e la carente o contraddittoria motivazione in ordine ai presupposti di applicazione del D.L. n. 69 del 2013, art. 52, comma 1, lett. g) (secondo motivo).

1.1.- La complessiva censura è inammissibile, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dalla Procura generale, secondo la quale il ricorso non sarebbe congruente con le ragioni della decisione.

2.- In tesi, a fronte di più domande che non si possono considerare equiordinate, se non altro da un punto di vista logico, la contestazione che riguardi in via principale e pregiudiziale un atto dell’esecuzione comporta il radicamento della giurisdizione del giudice ordinario e della competenza di quello dell’esecuzione (in termini, Cass., sez. un., 23 febbraio 2021, n. 4846).

Sicché sulla domanda subordinata rientrante nell’ambito della giurisdizione del giudice tributario (specificamente per quella concernente la pretesa omessa notificazione dell’intimazione di pagamento) la giurisdizione tributaria verrebbe in rilievo per il solo caso in cui non sia accolta la domanda principale o sia comunque sciolto dal giudice ordinario -indicato come munito di giurisdizione- il vincolo di subordinazione (ancora Cass., sez. un., n. 4846/21).

2.1.- Il punto e’, tuttavia, che nel caso in esame la censura che si assume proposta in via principale, ossia quella incentrata sull’asserita impignorabilità del bene staggito, non identifica una ragione d’impignorabilità del bene.

E ciò perché il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1, lett. a), nel testo novellato dal D.L. n. 69 del 2013, secondo cui l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente, non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, perché non detta una disciplina peculiare del bene, in sé considerato.

Esso regola, invece, l’azione esecutiva dell’agente della riscossione, stabilendone l’improcedibilità (Cass. 12 settembre 2014, n. 19270).

2.2.- E, nel caso in esame, neanche emerge che questa ragione d’improcedibilità si sia prodotta.

A fronte della statuizione del giudice d’appello concernente la mancanza di prova che l’immobile in questione sia non soltanto luogo di residenza dell’appellante, ma anche l’unico bene di sua proprietà, S.L. col secondo motivo di ricorso si limita ad affermare che l’immobile “costituisce l’abitazione principale…ed è altresì l’unico immobile non di lusso di proprietà del medesimo”, facendo leva su una visura per soggetto dell’Agenzia del territorio; laddove la mera annotazione di dati nei registri catastali, preordinati a fini fiscali, non è idonea di per sé a provare – o ad escludere – la qualità proprietaria (cfr. Cass. 24 agosto 1991, n. 9096 e 6 settembre 2019, n. 22339), non risultando per conseguenza idonea a fornire, con elevata probabilità logica, una ricostruzione diversa da quella assunta nella sentenza impugnata.

Il che esclude la rilevanza della questione di diritto intertemporale sull’applicabilità della norma sopravvenuta pure posta col secondo motivo di ricorso.

3.- Il ricorso va quindi respinto.

Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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