Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21165 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 19/10/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8594/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Lenzini

del Foro di Ravenna, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 238/28/2010, depositata il 13/12/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

settembre 2016 dal Relatore Cons. IANNELLO Emilio;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore;

udito il RM., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, il quale ha concluso per raccoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a unico mezzo, nei confronti di V.P., avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Lombardia – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso, presentata dal contribuente, medico internista endocrinologo, dell’IRAP versata relativamente agli anni dal (OMISSIS) – in riforma della decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente, ha ordinato all’amministrazione appellata il rimborso della somma di Euro 20.847,26, oltre interessi.

Con tale decisione i giudici d’appello hanno tra l’altro respinto la preliminare eccezione d’inammissibilità dell’istanza di rimborso in quanto riferita anche agli acconti versati per l’anno (OMISSIS), poichè proposta al di là del termine decadenziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ritenendo che il relativo dies a quo andasse identificato con il versamento del saldo dell’imposta, nella specie intervenuto entro il termine predetto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Devesi preliminarmente rilevare che nel ricorso, notificato a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. spedita in data 23/3/2011, si dà atto che la sentenza impugnata, depositata in data 13/12/2010, è stata notificata alla ricorrente in data 25/1/2011, ma insieme con il ricorso è stata depositata copia autentica di detta sentenza non accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Viene al riguardo in rilievo il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1, della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Cass., Sez. U, Ord. n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363).

3. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.600, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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