Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21165 del 08/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21165 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 16063-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
BOTTI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO
FANTOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati GIULIANI FRANCESCO, EDOARDO BELLI
CONTARINI giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 08/10/2014

controricorrenteavverso la sentenza n. 174/2007 della COMM.TRIE.REG.
di ROMA, depositata il 17/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2014 dal Consigliere Dott. GUIDO

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha
chiesto 1’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BELLI
CONTARINI che ha chiesto il rigetto e il rinvio alla
CTR per nuovo esame;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

FEDERICO;

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza
della CTR del Lazio n.174/34/07 che, in riforma della sentenza dì primo grado, ha annullato il
provvedimento emesso a carico del signor Massimo Botti, di recupero a tassazione, ex art, 5 TUIR,
del maggior reddito conseguito dal contribuente in ragione della sua quota di partecipazione per

l’anno d’imposta 2000 della società Millenium car sas, pari a 308.851,74 euro, di cui 144.223,17 a
titolo di Irpef, 147.076,08 euro a titolo di sanzioni , 9.699,58 curo per contribuiti previdenziali e
2.852, 91 euro per addizionale regionale Irpef.
La CTR del Lazio, in particolare, ha affermato che il condono ex art. 9 1.289/02 proposto dal
contribuente si era validamente perfezionato nonostante questi avesse formulato la domanda di
condono con esclusione degli anni dal 1996 al 1998 ed ha ritenuto che tale esclusione fosse corretta
in conseguenza del fatto che il contribuente in tali anni non aveva percepito alcun reddito.
La CTR ha altresí ritenuto che non potevano ritenersi estensibili alla fattispecie in esame, in via
analogica, i principi desumibili dall’art. 38 1. 413/91 stante il divieto di ricorrere all’analogia in
materia di condono tributario.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 9 1.289/02 in relazione ‘agli artt. 53 Cost, e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) cpc.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 Preleggi in
relazione all’art. 23 Cost. ai sensi dell’art. 360 n.3) cpc.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
L’art. 9 1.289/02 prevedeva infatti, ai fini del perfezionamento del condono, la presentazione di una
dichiarazione concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d’imposta per i quali i termini per la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi erano scaduti entro il 31 ottobre 2002.

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Tale presupposto ed in particolare la ricomprensione nell’istanza di definizione dell’intero arco
temporale indicato dall’art. 9 ( tutti i periodi d’imposta per i quali al 31ottobre 2002 erano scaduti i
termini) costituisce condizione necessaria di validità del condono, non potendo nell’ambito
temporale normativamente considerato, distinguersi tra le diverse annualità. E ciò proprio in
considerazione della natura di” condono tombale” della fattispecie prevista dall’art. 9 1.289/02, a

L’adesione al condono comportava dunque necessariamente la definizione di tutti i periodi
d’imposta indicati dall’art. 9 determinando un effetto preclusivo conforme alla natura, in senso lato
transattiva, del condono tombale.
La domanda di definizione ex art. 9 1.289/2002 doveva essere dunque proposta„ a pena di
inammissibilità per tutti i periodi d’imposta in relazione ai quali i termini per la presentazione delle
dichiarazioni erano scaduti(Cass. n.21120/2011).
Come ripetutamente affermato da questa Corte, il condono pone il contribuente di fronte ad una
libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, vale a dire coltivare la
controversia nei modi ordinari, conseguendo, se del caso, il rimborso delle somme indebitamente
pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di
riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cass. SsUU.
14828/08 e Cass. 1967/2012).
Spetta dunque alla libera valuta’ zione del contribuente decidere se aderire al condono tombale per
tutte le annualità ovvero rifiutarlo e sottostare all’alea dell’accertamento.
Non è invece possibile limitare gli effetti del condono soltanto a talune delle annualità, in quanto in
tal modo si verrebbe ad alterare l’equilibrio che deriva dal complessivo assetto come delineato dal
legislatore, espressamente previsto a pena di nullità.
Non possono dunque individuarsi limiti impliciti alle condizioni previste dall’art. 9 comma l ed in
particolare al presupposto, previsto a pena di nullità, che la definizione riguardasse l’intero periodo

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differenza della diversa ipotesi prevista dall’art. 9 bis stessa legge.

considerato, in quanto tale elemento appare connaturato, come si è già evidenziato, alla stessa
natura tombale del condono.
Il condono ex art. 9 1.289/02 opera su un piano meramente formale che prescinde dai redditi
effettivamente percepiti dal contribuente, individuando precisi criteri per la determinazione dei
correlativi oneri a suo carico.

Tale conclusione è del resto confermata dalla complessiva disciplina dell’istituto quale desumibile
dalla disposizione su menzionata.
Ai sensi dell’art. 9 1.289/02 la definizione agevolata è fondata sull’essenziale presupposto della sua
efficacia omnicomprensiva, (per il periodo considerato) che ne giustifica l’effetto preclusivo, e si
estende all’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione per taluna delle annualità ivi
comprese.
Il condono si perfeziona dunque con l’effettivo pagamento delle somme, determinate secondo i
criteri stabiliti dai commi 2 e ss., ed è in particolare espressamente previsto ( comma 8)
l’ammontare del versamento in via forfettaria in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
Anche il tal caso, deve ritenersi , per coerenza sistematica, che il versamento sia dovuto in virtù del
dato meramente formale dell’omessa dichiarazione, a prescindere dall’effettiva percezione da parte
del contribuente di un reddito tassabile.
Tale conclusione non appare in contrasto con l’ari 53 Cost. proprio in virtù della particolare natura
del condono tombale come sopra delineata.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale l’adesione implica una scelta rimessa alla volontà del
contribuente (Corte cos. Ord.500/2000), il quale non può però, evidentemente, adattare alle proprie
esigenze i presupposti dell’istituto, stabiliti dal legislatore a pena di nullità.
Non appare poi pertinente il richiamo da parte del resistente alla disposizione dell’art. 16 comma 9
1.289/02 relativo alla sola ipotesi di lite pendente.
In base a tale disposizione infatti, qualora sia riconosciuta l’esistenza di un errore scusabile da parte
del contribuente, è previsto uno speciale procedimento finalizzato all’integrazione, consistente nella
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notifica di una comunicazione da parte dell’Ufficio cui deve seguire la regolarizzazione, mancando
la quale non si produce l’effetto di definizione della lite fiscale, in funzione surrogatoria
dell’obbligazione tributaria controversa (Cass. 2723/11).
In ogni caso, l’inammissibilità dell’istanza di condono per carenza di uno dei presupposti stabiliti a
pena di nullità dall’art. 9 comma 1 1.289/02 non appare riconducibile alla nozione di errore

L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe e rende superfluo l’esame del secondo motivo.
Va dunque cassata la pronunzia della CTR del Lazio cha ha annullato l’accertamento del reddito da
partecipazione del socio sul rilievo dell’efficacia del condono da questi proposto.
Così superata l’ efficacia preclusiva derivante dal condono, deve necessariamente considerarsi il
consolidato orientamento di questo giudice di legittimità che, a partire dall’arresto delle sezioni
unite con la sentenza n.14815/2008, ha ritenuto che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base
della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone o delle associazioni di cui
all’art. 5 Dpr 917/86 e dei soci delle medesime configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con
la conseguenza che il giudizio avente ad oggetto il reddito da partecipazione del socio di una società
di persone celebrato, come nel caso di specie, senza la partecipazione della società e di tutti i soci, è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
In ossequio del principio affermato dalle Ss.Uu. va dunque dichiarata la nullità dell’intero giudizio e
la causa va rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 383 ult. comma cpc.
Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della novità del principio
affermato dalle Ss.Uu. rispetto alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza della CTR del Lazio , dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla CTP di
Roma.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
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scusabile, prevista nell’art. 16 comma 9 stessa legge.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB.
B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
Roma 27 giugno 2014

o Federico

Il Presidente
dott. Aurei Cappabianca

L’Estensore

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