Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21164 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. un., 23/07/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 23/07/2021), n.21164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5706-2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 194,

presso il cav. A.F.A., rappresentato e difeso da

sé medesimo;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 279/2017 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE PRIMA

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 28/07/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto Dott.

SALVATO LUIGI, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso

inammissibile.

 

Fatto

RITENUTO

1. La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, con la sentenza n. 1/279/2017, pubblicata il 28 luglio 2017, pronunciando sull’appello proposto, tra gli altri, da A.M. avverso la sentenza resa tra le parti dalla Sezione Giurisdizionale Campania, depositata il 7 settembre 2015, ha rigettato l’impugnazione.

2. Con la suddetta sentenza, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla Procura Regionale, A.M. era stato condannato, insieme ad altri dirigenti, al pagamento della quota – parte di Euro 37.526,28 (danno totale rideterminato in Euro 112.578,28), nella qualità di dirigente responsabile del settore Avvocatura del Comune di (OMISSIS), in relazione al mancato compimento di procedure ablatorie relative a terreni destinati alla costruzione di un edificio scolastico.

3. La Corte dei Conti in sede di appello ha premesso che il suddetto Comune era stato condannato a pagare a Z.F., proprietario di terreni da espropriare, la somma di Euro 237.013,06, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno.

Ciò era conseguito alla colpevole inerzia degli appellanti che, quindi, avevano fatto patire un ingiusto danno al Comune di (OMISSIS), ognuno secondo la propria competenza di settore, per avere omesso di attivarsi per assicurare la definizione della procedura ablatoria entro il 19 dicembre 1994.

4. La Corte dei Conti Centrale d’Appello, quindi, ha confermato la responsabilità amministrativa a titolo di colpa di A.M., precisando che lo stesso non era stato condannato per responsabilità derivante dalla assistenza giudiziaria prestata al Comune, ma in qualità di titolare dell’Ufficio dell’Avvocatura, nel cui ambito era stata ricondotta la Sezione Espropri affidataria della procedura ablatoria in questione, dopo l’estromissione della società Edilprog che l’aveva in affidamento.

Afferma la Corte dei Conti che l’Avvocatura del Comune doveva attivare ogni iniziativa per fare in modo che gli Organi deliberativi deputati (Consiglio e Giunta) portassero a compimento le procedure de quibus; in merito a ciò non risultava alcunché in atti, non vi erano documenti dai quali si potesse rilevare che il dirigente A. avesse diligentemente collaborato, suggerendo opportune iniziative per evitare il dannoso ed inutile decorso del tempo previsto per il compimento delle procedure espropriative.

Ne’, come invece dedotto dal dirigente, poteva assumere rilievo la parcellizzazione delle competenze, in quanto una concorrente competenza funzionale avrebbe fatto propendere per una concorrente responsabilità, qualora si fosse registrata totale inerzia, e non uno scarico di responsabilità.

Per ragioni di giustizia sostanziale la Corte dei Conti ha operato una rideterminazione riduttiva del quantum del danno, determinando pro capite la somma da pagare in Euro 28.100,00, cadauno, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

5. A.M. ha proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, affidato a quattro motivi.

6. Resiste la Procura Generale della Corte dei Conti con controricorso, con il quale in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per intervenuta formazione del giudicato sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti.

7. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti e memorie.

8. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Diritto

CONSIDERATO

1. Preliminarmente vanno dichiarati inammissibili i motivi aggiunti di ricorso che sono stati proposti con memoria.

Ed infatti, la funzione della memoria ex art. 378 c.p.c., è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (v. Cass., sentenza n. 3780 del 2015, ordinanza 5355 del 2018).

Va altresì rilevata la tardività della memoria depositata il 4 maggio 2021, e dunque oltre dieci giorni prima dell’adunanza dell’11 maggio 2021, che pertanto è inammissibile.

2. Il ricorrente nel ricorso premette all’illustrazione dei motivi quanto segue.

Nel 1982 veniva instaurato tra sé medesimo e il Comune di (OMISSIS) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di Avvocato Capo – Dirigente della Ripartizione Avvocatura – Gare e contratti.

Tale incarico veniva ricoperto sino al 31 maggio 2006, epoca del pensionamento.

Espone che per l’Ufficio gare e contratti, l’Avvocato Capo attendeva solo alla regolarità delle procedure concorsuali e dei contratti, la cui presidenza era di competenza del Sindaco o dell’Assessore da quest’ultimo delegato, mentre i contratti erano redatti dal Segretario comunale.

Esso ricorrente veniva iscritto all’Albo speciale dell’Ordine degli avvocati.

Il Comune di (OMISSIS), in ragione della cd. Legge Falcucci del 1986, promuoveva un progetto per la realizzazione di plessi edilizi per esigenze scolastiche, che compresa la procedura espropriativa era stato affidato alla concessionaria società Edilprog srl, senza alcun incarico per l’Avvocato Capo.

Dopo la dichiarazione di pubblica utilità del progetto, con decreto sindacale di urgenza veniva occupata, tra le altre, l’area di proprietà di un certo Z.G., deceduto.

Successivamente, nel novembre 1993 veniva notificato atto di citazione da tale Z.F., per ottenere la dichiarazione di occupazione illegittima, il pagamento delle indennità ed il risarcimento del danno, senza che quest’ultimo avesse dimostrato di essere l’effettivo proprietario dei terreni, per cui esso ricorrente riceveva il mandato alle liti per resistere in giudizio insieme ad altri avvocati.

Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del dicembre 2002 rigettava la domanda.

Proposto appello da Z., l’Ente incaricava della difesa altri avvocati.

La Corte d’Appello di Napoli nel 2005 accoglieva l’impugnazione, con condanna del Comune al pagamento della somma di Euro 237.013, 06, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma di Euro 53.426,91.

La sentenza non veniva comunicata all’Avvocato Capo, che non aveva avuto peraltro mandato per la difesa in appello.

Con Delib. 5 dicembre 2007 il Consiglio comunale, ritenendolo debito fuori bilancio, approvava il pagamento della complessiva somma di Euro 586.181,25 in favore di Z., e trasmetteva la delibera alla Corte dei Conti.

Il ricorrente, quindi, ricorda che la Corte dei Conti, Sezione Regionale per la Campania, richiamando e facendo esplicito riferimento all’atto della Giunta n. 1406 del 27 giugno 1996, con cui si deliberava di estromettere la società Edilprog dalla procedura espropriativa, aveva ritenuto omissivo il comportamento di esso ricorrente, insieme a quello di altri due dirigenti, in quanto non aveva dato seguito alla suddetta deliberazione della Giunta, che gli affidava la definizione della procedura ablativa entro il termine prorogato del 19 dicembre 1994, ed in quanto non avocava a sé la procedura, definendola previa offerta delle indennità al proprietario.

3. Tanto premesso può passarsi all’esame dei motivi di ricorso.

4. Con il primo motivo di ricorso A.M. prospetta la violazione della Legge professionale forense n. 247 del 2012, art. 23, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Assume il ricorrente che la Corte dei Conti nella sentenza impugnata non aveva fatto alcun riferimento alla propria attività professionale e alla qualifica di avvocato – iscritto all’albo speciale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Torre Annunziata – che era quella di dirigente dell’Ufficio Avvocatura, con il compito precipuo di assumere la difesa del Comune e svolgere attività consultiva, senza avere ricoperto alcun incarico dirigenziale amministrativo.

Con specifico riguardo all’Ufficio Espropri, come si rilevava dalla Delib. sindacale 31 ottobre 1986, n. 102762 l’interdipendenza dell’Ufficio Espropri, tra l’Ufficio Lavori Pubblici, ove era incardinato, e l’Ufficio Avvocatura, era stata disposta al solo fine di accelerare le procedure in corso, e solo per supporto tecnico-giuridico, da parte degli avvocati interni, per quelle pratiche espropriative che non ancora concluse nel 1986.

Invece, la Corte dei Conti, partendo erroneamente dalla Delib. n. 1406 del 1996, illegittima e mai eseguita – con cui si era stabilito di estromettere la società Edilprog dalla procedura espropriativa – aveva impostato l’addebito di responsabilità a carico dell’ A. nell’ambito amministrativo.

Sussisteva la violazione della disciplina invocata, L. n. 247 del 2012, art. 23, comma 3, che sancisce che “gli avvocati iscritti all’albo speciale sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine” in quanto, alla luce della stessa, l’attività dell’avvocato interno dell’Ente pubblico deve ricondursi nell’ambito della professionale.

La responsabilità disciplinare dell’avvocato è di competenza esclusiva del Consiglio distrettuale di disciplina, e in ultima istanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, e non della Corte dei Conti, alla quale competono solo le azioni di addebito di responsabilità amministrativa per violazione di norme amministrative.

Pertanto, prospetta il ricorrente, la Corte dei Conti con la sentenza impugnata ha superato e violato i limiti esterni del potere giurisdizionale, che nella specie spetta ad altro Organo dello Stato, rappresentato dal Consiglio distrettuale disciplinare, in seconda istanza dal CNF, e in ultima istanza dalle Sezioni Unite.

Qualora l’operato di esso ricorrente fosse stato da censurare, l’Amministrazione comunale aveva l’obbligo di deferirlo al Consiglio dell’Ordine e questo al Consiglio distrettuale disciplinare. In tal senso depone anche la L. n. 247 del 2012, art. 23, comma 1, ultimo cpv. che recita: “nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale dell’avvocato”, condizioni che non consentono incarichi amministrativi.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che l’attribuzione meramente amministrativa è strutturalmente incompatibile con lo svolgimento di attività professionale.

5. Va rilevato che non è controverso tra le parti che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quale Avvocato Capo- dirigente della ripartizione gare e contratti, veniva a cessare per pensionamento intervenuto nel 2006.

6. Nella specie, ratione temporis, viene in rilievo l’iscrizione all’albo speciale disciplinata dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3 come mod., che, in deroga al principio dell’incompatibilità dell’attività professionale con la qualità di impiegato, consentiva l’iscrizione nell’albo speciale ai dipendenti inseriti in uffici legali degli enti pubblici.

In proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’iscrizione all’albo speciale richiede il concorso di due presupposti: a) deve esistere, nell’ambito dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; b) colui che chiede l’iscrizione – dipendente dell’ente ed in possesso del titolo di avvocato – deve far parte dell’ufficio legale e deve essere incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente (cfr., Cass., S.U., sentenza n. 28049 del 2008, sentenza n. 8748 del 2001).

Dunque l’attività professionale viene svolta nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione.

Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno dello “ius postulandi” per una causa equiparabile a quelle elencate dall’art. 301 c.p.c. (Cass., ordinanza n. 25638 del 2016).

7. la nuova Legge forense n. 247 del 2012, art. 23 ha disciplinato all’art. 15 gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici, e ha stabilito al comma 3 che “Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine”.

Ma già il R.D.L. n. 1578 del 1933, come succ. mod., stabiliva all’art. 14 che i Consigli degli ordini, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati:

“a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali (…) e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi”, dovendosi intendere ricompresi in tale ambito anche gli avvocati iscritti all’albo speciale di cui all’art. 3.

8. Tanto premesso, occorre rilevare che la Corte dei Conti nel rigettare l’impugnazione, ha chiarito che l’ A. non veniva condannato per responsabilità connessa all’assistenza giudiziale del Comune, ma per l’attività svolta come titolare dell’Ufficio dell’Avvocatura, nel cui ambito vi era la Sezione Espropri affidataria della procedura espropriativa.

Non risultava in atti che l’ A. avesse diligentemente collaborato, suggerendo opportune iniziative per evitare il dannoso ed inutile decorso del tempo. Le procedure espropriative non potevano essere ultimate se non con la fattiva collaborazione di altri Uffici. L’Avvocatura del Comune doveva attivare ogni possibile iniziativa per fare in modo che gli organi deliberativi deputati portassero a compimento le procedure de quibus, ma in ordine a ciò alcunché risultava agli atti.

9. E’ preliminare all’esame del primo motivo di ricorso, il vaglio dell’eccezione dedotta dalla Procura Generale della Corte dei Conti di formazione del giudicato sul punto della giurisdizione della Corte dei conti sui fatti di causa, non essendo stata sollevata tale questione in appello.

10. L’eccezione di giudicato non è fondata.

Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo (Cass., S.U., sentenza n. 28503 del 2017).

Nella specie, il ricorrente, che in ragione del petitum sostanziale denuncia il difetto relativo di giurisdizionalee avendo la Corte dei conti pronunciato su materia disciplinare, rimessa in ultima istanza alle Sezioni Unite, addebita proprio alla sentenza di appello di non aver tenuto conto della propria qualifica di avvocato, come già esposto in primo grado e ribadito in appello nell’impugnare la decisione di primo grado.

Pertanto, nella specie, in ragione dei principi sopra richiamati, l’eccezione di giudicato va disattesa.

11. Sussiste, tuttavia, altra ragione di inammissibilità del primo motivo di ricorso.

La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità degli amministratori o dipendenti di enti pubblici è ancorata alla compresenza di due elementi, qualificanti la nozione di contabilità pubblica: uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica del soggetto – ente od amministrazione – al quale l’agente sia legato da un rapporto di impiego o di servizio; l’altro oggettivo, che riflette la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione nell’ambito della quale si è verificato l’evento, fonte di responsabilità (Cass., S.U., ordinanza n. 7645 del 2020).

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’iscrizione all’albo speciale di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3 – poiché presuppone il rapporto di impiego pubblico dell’iscritto con l’Amministrazione, anche con la possibile attribuzione della qualifica di dirigente del servizio Avvocatura – non esclude che nei confronti del dipendente possa essere esperita l’azione di responsabilità per danno erariale volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse (Cass., S.U., ordinanza n. 4883 del 2019), che ha ragioni e finalità diverse rispetto al procedimento disciplinare, che nelle sue finalità, serve ad assicurare il rispetto delle regole deontologiche che governano il corretto esercizio della professione (cfr., Corte Cost., sentenza n. 259 del 2019).

La valutazione da parte del giudice contabile dell’operato del ricorrente, avvocato del Comune in rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, si e’, dunque, collocata sul piano del controllo ad esso affidato circa la sussistenza della responsabilità per danno erariale attraverso la valutazione del suo operato alla stregua dei criteri che doveva ispirare la sua azione alla stregua della L. n. 241 del 1990, art. 1 e tale valutazione, è una valutazione in iure, come tale pienamente spettante al Giudice contabile nell’ambito della sua giurisdizione (cfr., Cass. S.U., sentenza n. 9680 del 2019).

12. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della Legge professionale forense n. 247 del 2012, art. 59, comma 1, lett. b), n. 1 e n. 1.2., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La richiamata disposizione della L. n. 247 del 2012 attiene al contenuto della comunicazione diretta all’incolpato, che deve contenere l’enunciazione dell’addebito con l’indicazione delle norme violate.

Nella specie, dall’esame dell’invito a controdedurre e dall’atto di citazione a giudizio, nonché dalla lettura delle sentenze impugnate si rilevava che l’addebito al ricorrente era intervenuto in assenza dell’enunciazione delle norme amministrative violate.

L’incolpazione si fondava solo sulla paventata mancanza di iniziative da parte dei dirigenti ed anche dell’avvocato capo per rendere legittima la procedura espropriativa, senza citare la norma che obbligava nel 1993 ad intraprendere iniziative in tal senso.

Nel programma costruttivo scuole, l’attività espropriativa era stata affidata alla società Edilprog, e il R.D. n. 2359 del 1865 non prevedeva l’avocazione delle procedure da parte dei dirigenti e tanto meno dell’avvocato Capo o dei legali dell’Ente.

Dunque, vi era stata una erronea applicazione di tale disciplina e di quella sulle procedure delle gare d’appalto.

Solo con il D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi con il D.Lgs. n. 327 del 2001 venivano attribuite competenze al dirigente amministrativo, nel senso che quello a cui era stata affidata la procedura doveva emanare il provvedimento conclusivo.

Il ricorrente ricorda, quindi, il contenzioso che era sorto tra il Comune e la società Edilprog, concluso con un lodo arbitrale nel 1998.

Con Delib. commissariale 10 dicembre 1998 veniva incarico l’Ufficio avvocatura di fare offerte ai proprietari espropriati, e tale offerta veniva fatta anche al Z. che non l’accettava.

13. Con il terzo motivo di ricorso è prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 56 e della L. n. 20 del 1994, art. 1 relativi alla prescrizione dell’azione.

Deduce il ricorrente che l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

Poiché il fatto si verificava molto prima, ma veniva a conoscenza dell’Amministrazione solo con la sentenza di appello n. 1341 del 2005, l’azione disciplinare si doveva ritenere prescritta nell’anno 2011.

Ciò anche tenendo conto della giurisprudenza di legittimità sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato da responsabilità professionale.

Diversamente, la Corte dei Conti, nell’interpretare la L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 2, ha ritenuto che l’inizio del termine di prescrizione dell’azione va fissato al momento in cui il risarcimento del danno viene liquidato alla parte interessata.

Tale tesi, tuttavia, non poteva essere condivisa laddove non vi fosse stato l’occultamento del danno.

14. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione di principio costituzionale del diritto alla difesa.

Espone il ricorrente che contrasta con i principi che regolano sia la legittimazione ad agire, sia il diritto alla giusta difesa la fissazione della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di incolpazione all’effettivo pagamento del danno erariale.

Per il principio della legittimazione ad agire, la pubblica amministrazione, che è anche parte lesa e che viene a conoscenza di un fatto lesivo posto in essere dal dipendente, deve denunziare subito il fatto, anche tenuto conto del termine di decorrenza della prescrizione. La mancata denuncia nell’immediatezza può arrecare danni alla difesa del dipendente presunto incolpato, causando la violazione del proprio diritto di difesa. Le sentenze della Corte dei Conti, quindi, dovevano dichiararsi illegittime perché in contrasto con i principi in materia di legittimazione ad agire e diritto alla giusta difesa.

15. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati insieme in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono inammissibili in quanto reintroducono nuovamente elementi di merito relativi all’interpretazione e all’applicazione di norme di legge e consistono pertanto nella prospettazione di errores in iudicando.

Conseguentemente attengono ai limiti interni della giurisdizione della Corte dei Conti sottratta al sindacato della Corte di Cassazione.

Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei Conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della S.C. è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad “errores in procedendo” o ad “errores in iudicando”, il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 5490 del 2014, ordinanza n. 19085 del 2020).

16. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

17. Non occorre provvedere sulle spese, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore Generale della Corte dei conti. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombenti risultino i suoi contraddittori.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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