Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21163 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 01/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.A. – Avv. A.F. elettivamente domiciliati in

Roma, Via Vigna di Morena, n. 69/A, presso Rossi Anna Maria; la prima

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv. Amato Felice, il quale agisce ai sensi dell’art.

86 c.p.c.;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Salerno, in data

9 dicembre 2008;

sentita la relazione all’udienza del 1 luglio 2011 del consigliere

dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

dott.ssa Antonietta Carestia, la quale ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – D.M.A. veniva ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un’azione giudiziaria intrapresa nei confronti dell’INPS davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

Con provvedimento del 27 giugno 2008 il Giudice, previa revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettava l’istanza di liquidazione presentata, dopo la definizione del giudizio, dal difensore della D.M., avv. A.F..

Il Presidente del Tribunale, al quale era stata proposta opposizione, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dichiarava inammissibile il ricorso, affermando che in relazione al provvedimento di revoca disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non è previsto alcun mezzo di impugnazione, non essendo per altro estensibili, al procedimento civile, i principi elaborati in sede penale. Per la cassazione di tale provvedimento D. M.A. e l’Avv. A.F. propongono ricorso, affidato ad unico e complesso motivo. Le parti intimate non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84, 99, 112, 136, 142 e 170 nonchè del D.P.R. n. 217 del 1990, artt. 10 e 15 terdecies in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affermandosi, in sostanza, l’erroneità della tesi, posta a fondamento del provvedimento impugnato, secondo cui nei confronti del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio l’impugnazione, così come proposta, sarebbe inammissibile.

Viene, al riguardo, formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte suprema di cassazione che, come nel caso in esame, avverso il provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (già concessa in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) emesso dal giudice del Tribunale in un processo civile, il rimedio esperibile ed ammissibile è quello del ricorso al Presidente del Tribunale, come previsto dalla normativa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 e sopra richiamata, secondo il processo speciale previsto per gli onorari di avvocato”.

2.1 – Il ricorso è fondato, ragion per cui deve rispondersi positivamente al quesito di diritto.

2.2 – Devesi infatti rilevare che, come di recente affermato da questa Corte (Cass. 4 maggio 2011, n. 9748; Cass. 10 giugno 2011, n. 12744), la disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 pur configurata per regolare la opposizione ai decreti di pagamento, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione deliberati dal giudice civile.

E’ infatti noto che, per le opposizioni ai provvedimenti adottati dal giudice penale per negare l’ammissione al patrocinio, l’art. 99 espressamente disciplina il ricorso al Capo dell’Ufficio anche contemplando il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso la relativa decisione. Poichè nessuna espressa norma si rinviene per regolare reclami e/o opposizioni avverso il decreto di revoca reso dal giudice civile ex art. 136, comma 2, D.P.R. citato, nei riguardi di una ammissione provvisoria deliberata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, deve ricorrersi al rimedio opposiT torio di cui al citato art. 170, in quanto avente carattere generale.

Mette conto di richiamare, a tale riguardo, l’orientamento di questa Corte (Cass. N. 13833 del 2008; Cass., n. 19203 del 2009) secondo cui “… la soluzione non può che essere cercata all’interno dello stesso TU, facendo ricorso, più che alla previsione della disciplina penalistica sopra ricordata , a quanto dispone lo stesso art. 142, che, sia pure per le doglianze in materia di quantificazione delle spettanze del difensore, richiama lo strumento dell'”opposizione ai sensi dell’art. 84, che a sua volta rende applicabile l’art. 170 dello stesso TU (Opposizione al decreto di pagamento) …”.

In tali termini, pertanto, va interpretata la lacunosa disciplina afferente il rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione, o la revoca dell’ammissione provvisoria al richiesto patrocinio a spese dello Stato, essendo evidente, di conseguenza, l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal capo dell’Ufficio.

2.3 – Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persone, di diverso magistrato, che, oltre ad applicare il principio sopra enunciato, provvedere al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Salerno, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 1 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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