Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21162 del 19/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 19/10/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21162
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7208/2011 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.F.P.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia, Sezione staccata di Foggia, n. 30/25/2010, depositata il
05/02/2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15
settembre 2016 dal Relatore Cons. IANNELLO Emilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e
conseguente rigetto nel merito del ricorso introduttivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata il 5/2/2010 la C.T.R. della Puglia, sezione staccata di Foggia, accoglieva l’appello proposto da B.F.P. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto contro la cartella di pagamento con la quale, all’esito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 – bis, gli veniva richiesto il pagamento dell’Irap per l’anno (OMISSIS).
Secondo la C.T.R., infatti, il contribuente aveva dimostrato che la propria attività di dottore commercialista era svolta in concreto “con minimo supporto di personale esterno e con una ridottissima dotazione di beni strumentali” e che pertanto “il profilo organizzativo non costituisce in alcun modo requisito qualificante dell’attività del professionista”.
2. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con unico mezzo.
L’intimato non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3” ed “insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Lamenta che la C.T.R. ha ritenuto l’insussistenza di elementi di autonoma organizzazione senza tuttavia indicare “quali elementi concreti sono stati considerati per escludere il presupposto d’imposta” e senza dar conto dei rilievi dell’ufficio che aveva evidenziato elementi idonei a dimostrare l’esistenza di una organizzazione produttiva, quali in particolare “la disponibilità di un locale adibito a studio, di circa mq. 100, come risulta nella dichiarazione allegata allo studio di settore, per l’anno (OMISSIS); al rigo RE10 spese per prestazioni di lavoro dipendente per Euro 2.437,00; compensi corrisposti a terzi, indicati al rigo RE11, per Euro 10.506,00; spese complessive per Euro 44.981,00 che incidono per circa il 40% sui compensi percepiti per la propria attività per Euro 119.689,00, nonchè valore dei beni strumentali per Euro 36.498,00”.
4. Il motivo di ricorso è fondato nella parte in cui denuncia l’esistenza di un vizio di motivazione (nella ricostruzione del fatto), non anche laddove deduce violazione di legge, in effetti non ravvisabile posto che la C.T.R. muove da una ricostruzione in astratto corretta delle norme e dei principi applicabili alla fattispecie e, in particolare, da una corretta individuazione del presupposto d’imposta (autonoma organizzazione) – questo, per l’appunto, risolvendosi, come noto, nel requisito della autonoma organizzazione, che ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (v. ex pluribus Cass. Civ., Sez. U, n. 12111 del 26/05/2009, Rv. 608231; Sez. 5, n. 16406 del 05/08/2015, non massimata; Sez. 5, n. 25311 del 28/11/2014, Rv. 633690).
Il diniego tuttavia, nella fattispecie concreta, della sussistenza di tali elementi non è sorretto da adeguata motivazione.
Quella esposta, invero, risulta sostanzialmente apodittica, risolvendosi in affermazioni generiche e meramente valutative (“minimo supporto di personale esterno”; “ridottissima dotazione di beni strumentali”), senza alcun concreto riferimento agli elementi considerati che consenta di apprezzare la congruenza di tali valutazioni e il percorso logico seguito per giungere ad esse.
E’ costante giurisprudenza di questa Corte che ricorre il vizio di insufficiente motivazione ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato. Il giudice deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall’adottata decisione (v. ex multis, Cass Sez. L, n. 11198 del 12/11/1997, Rv. 509810).
Tale onere non risulta nella specie in alcuna misura assolto, avendo la C.T.R. omesso di indicare gli elementi posti a base delle esposte conclusioni: omissione tanto più rilevante e apprezzabile nella specie a fronte delle specifiche allegazioni offerte dall’ufficio, in astratto certamente rilevanti ai fini della valutazione da compiere e compiutamente riferite in ricorso con l’indicazione altresì delle fonti di prova e della rispettiva collocazione negli atti processuali (in assolvimento dunque dell’onere di autosufficienza).
5. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame sul punto, oltre che per il regolamento delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Puglia, sez. staccata di Foggia, in diversa composizione.
Cosi deciso in Roma, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016