Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21162 del 12/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.12/09/2017), n. 21162
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6924/2016 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CARLETTI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
E.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA, 33,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VESCUSO, che la rappresenta
e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ADRIANO
SIMONETTI;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4892/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 18/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità della notifica della cartella prodromica al preavviso di fermo amministrativo notificato a E.P. effettuata al portiere senza il rispetto dell’art. 139 c.p.c. e conseguentemente annullato in primo grado.
La parte contribuente si è costituita con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate non ha depositato difese scritte.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
La ricorrente prospetta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater, conv. nella L. n. 31 del 2008 e L. n. 890 del 1982, art. 7.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Premesso che in appello è rituale la produzione di documenti non prodotti in primo grado – cfr. Cass. n. 22776 del 06/11/2015, questa Corte ha chiarito che “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta” (Cass. n. 16949/2014). Principi, questi ultimi, applicabili anche in caso di notificazione effettuata a mezzo portiere.
Nè tali principi sono scalfiti dalla previsione di cui all’art. 60, comma 1, lett. b-bis) introdotta con il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, tenuto conto dei principi già espressi da questa Corte – Cass. 17 maggio 2013, n. 12182, Cass. n. 14190/2014-. Ha quindi errato la CTR nel ritenere illegittima la notifica effettuata dal concessionario – come riconosce lo stesso controricorrente (pag. 5 ultimo periodo controricorso) – al portiere in assenza della relata di notifica e senza la previa ricerca delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., comma 2.
Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017