Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21162 del 12/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6924/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CARLETTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA, 33,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VESCUSO, che la rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ADRIANO

SIMONETTI;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4892/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 18/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità della notifica della cartella prodromica al preavviso di fermo amministrativo notificato a E.P. effettuata al portiere senza il rispetto dell’art. 139 c.p.c. e conseguentemente annullato in primo grado.

La parte contribuente si è costituita con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La ricorrente prospetta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater, conv. nella L. n. 31 del 2008 e L. n. 890 del 1982, art. 7.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Premesso che in appello è rituale la produzione di documenti non prodotti in primo grado – cfr. Cass. n. 22776 del 06/11/2015, questa Corte ha chiarito che “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta” (Cass. n. 16949/2014). Principi, questi ultimi, applicabili anche in caso di notificazione effettuata a mezzo portiere.

Nè tali principi sono scalfiti dalla previsione di cui all’art. 60, comma 1, lett. b-bis) introdotta con il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, tenuto conto dei principi già espressi da questa Corte – Cass. 17 maggio 2013, n. 12182, Cass. n. 14190/2014-. Ha quindi errato la CTR nel ritenere illegittima la notifica effettuata dal concessionario – come riconosce lo stesso controricorrente (pag. 5 ultimo periodo controricorso) – al portiere in assenza della relata di notifica e senza la previa ricerca delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., comma 2.

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA