Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21162 del 08/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21162 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa.
– ricorrentecontro
MICHILLI MONICA,

rappresentata e difesa per procura a

margine del controricorso dall’Avv.Claudio Lombardi ed
elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Margana n.19
presso lo studio dell’Avv.Francesco Alagna.
-controricorrente-

Data pubblicazione: 08/10/2014

avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, n.143/32/08, depositata il
21.11.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25.6.2014 dal Consigliere Dott.Roberta

udito per la ricorrente l’Avv.Alessandro Maddalo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Tommaso Basile, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione
della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la
Commissione Tributaria Regionale della Campania, in
controversia avente ad oggetto rifiuto ad istanza di
rimborso dell’IRAP versata per gli anni di imposta dal
1999 al 2004, ha rigettato l’appello proposto
dall’Ufficio avverso la pronuncia di primo grado
favorevole alla contribuente Monica Michilli, esercente
la professione di medico in regime di convenzione.
In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto
che “dalla documentazione esibita dalle parti non era
risultata un’organizzazione autonoma che potesse
considerarsi, anche alla stregua della sentenza
n.156/2001 della Corte Costituzionale, il presupposto
del pagamento dell’Irap”.
Il ricorso, affidato ad unico motivo, è resistito
2

Crucitti;

con controricorso da Monica Michilli.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi
dell’art.360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa
applicazione degli artt.2 e 3 d.lgs. n.446/1997 nonché,
ai sensi del n.5 dello stesso art.360 c.p.c.,
contraddittoria ed omessa motivazione.

contribuente, negli anni, aveva costantemente sostenuto
spese per prestazioni di lavoro dipendente, per beni
immobili e mobili di entità non certo trascurabili
(riportando integralmente i quadri RE per le singole
annualità), censura
adottata

dalla

di

genericità la motivazione
limitata

C.T.R.,

all’apodittica

affermazione di esclusione degli elementi di una
stabile organizzazione.
Il ricorso è fondato. Costituisce, ormai, ius
receptum il principio che in tema di I.R.A.P.,
presupposto per l’applicazione dell’imposta, secondo la
previsione dell’art.2 del d.lgs. 15 dicembre 1997,
n.446, è l’esercizio abituale di un’attività
autonomamente organizzata diretta alla produzione o
allo scambio di beni ovvero alla prestazione di
servizi, il cui accertamento spetta al giudice di
merito e che ricorre quando il contribuente: a)sia,
sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità

ed

interesse;

b)impieghi

beni

strumentali eccedenti, secondo l’flid quod plerumque

3

La ricorrente, premesso di avere dedotto che la

accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si
avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Tali principi hanno, poi, trovato specifica
applicazione anche con riguardo all’attività di medico
convenzionato con le sentenze di questa Corte

Nel caso in esame,
Giudice

di

appello

la motivazione adottata dal
(limitata

all’argomentazione

dall’esame della documentazione esibita dalle parti
non risulta un’autonoma organizzazione)

si appalesa

insufficiente laddove la C.T.R. non esplicita le
ragioni poste a fondamento della decisione anche a
fronte degli elementi fattuali (spese per immobili e
per lavoro dipendente) evidenziati dall’Ufficio.
Ne consegue, pertanto, la cassazione della
sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito il
quale provvederà al riesame della controversia, alla
luce dei principi sopra illustrati, fornendo congrua
motivazione oltre che al regolamento delle spese di
questo grado.
P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento
delle spese processuali a diversa Sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

n.11587/2012 e, di recente, n.2589 del 05/02/2014.

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