Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21162 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

B.L., rappr. e dif. dall’avv. Maurizio Veglio, elett. dom.

in Roma, presso lo studio dell’avv. Laura Barberio, via Torino n. 7,

come da procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Torino 15.11.2018, n.

1957/2018, in R.G. 302/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro, alla camera di consiglio del 22.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. B.L. impugna la sentenza App. Torino 15.11.2018, n. 1957/2018, in R.G. 302/2018 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso l’ordinanza 22.1.2018 con cui il Tribunale di Torino aveva a sua volta negato la tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, circoscrivendo l’oggetto del giudizio al riscontro dei requisiti della protezione umanitaria, secondo i limiti dell’appello, ha ritenuto: a) non idonee le circostanze in punto di salute, vissuto nel Paese di transito (Libia) e sradicamento dal territorio d’origine ad integrare i presupposti della tutela richiesta; b) in particolare esclusa la natura di indifferibilità, urgenza ed essenzialità rispetto al bene-vita delle cure invocate dal richiedente, stante la risalenza della lesione oculare (stabilizzata) ed il difetto di prescrizioni di “ulteriori esami e controlli”, così risolvendosi in un difetto di vulnerabilità; c) irrilevanti le vicende occorse in Libia come la mancanza di una rete familiare in (OMISSIS), in realtà assente anche in Italia; d) mancanti anche i requisiti dei casi speciali di cui alla nuova normativa di riforma dell’istituto;

3. il ricorrente propone un motivo di ricorso, il Ministero dell’Interno si è solo costituito in funzione della partecipazione ad eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, commi 3 e 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 per violazione dei criteri normativi concessivi della protezione umanitaria, stante le discriminazioni sociali che il rimpatrio determinerebbe sul richiedente quanto alla sua capacità di lavoro, menomata dalla disabilità;

2. il motivo è fondato; la sentenza, con una valutazione isolata e statica del quadro clinico della malattia refertata dal richiedente (tisi bulbare), si è limitata a dar conto della sua stabilizzazione e della mancata prescrizione di ulteriori esami e controlli, senza considerare in modo adeguato, come indicato da Cass. s.u. 29459/2019, che “l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”;

3. la questione trascurata, benchè introdotta dal ricorrente avanti al giudice di merito (per come è dato comprendere dai riferimenti del dibattito processuale sufficientemente riportati), concerne un duplice ambito: a) la gravemente deteriore e comunque irregolare condizione occupazionale cui si prospetterebbe costretto il richiedente in caso di rimpatrio (stante il dedotto contesto di mendicanza indotta nel Paese di provenienza originaria, per la indisponibilità di supporti pubblici e mercato del lavoro per tali categorie di persone); b) la vulnerabilità psicologica attuale, quale conseguenza delle violenze subite e per come determinative del deficit visivo (condizione parimenti refertata e non analizzata dalla corte, oltre che in relazione ad analogo pericolo di inserimento, anche nel Paese ospitante, in marginali circuiti di sfruttamento e discriminazione); come precisato da Cass. 18541/2019, se infatti il giudice deve “valutare il grave pregiudizio alla salute che può derivare al richiedente in caso di rientro nel Paese di origine, quando egli sia un soggetto vulnerabile, tra questi rientrando, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis, anche le persone affette da gravi malattie”, occorre altresì misurare l’impatto che una malattia invalidante determina sull’esercizio del diritto al lavoro quale mezzo di sostentamento autonomo, pur tenendo conto dell’eventuale profilo elementare dell’occupazione reperibile, specie in contesti di maggiore degrado o povertà o debole offerta di mercato; e va al contempo verificato, ove tale diritto appaia del tutto conculcato, se nel medesimo ambito di reinserimento della persona disabile nemmeno sia sviluppato un minimale sistema ordinamentale o comunque effettivo di coordinato sostegno assistenziale, cui possa fare riferimento la persona rimpatriata;

4. è dunque mancata nella pronuncia, con riferimento ai motivi di salute e nella stretta correlazione con la personalità lavorativa di cui il soggetto disabile resta pienamente comunque titolare, un’adeguata valutazione, oltre il mero profilo della cura, dell’eventuale grave pregiudizio che conseguirebbe al richiedente in caso di rientro coattivo, dovendosi coordinare il relativo riscontro con la implicata nozione di persona vulnerabile ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis;

5. in quest’ambito – già con Cass. 23778/2019 (sulla scia di Cass. 4455/2018) – va dato corso al principio, per cui “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente”, indirizzo ribadito da Cass. s.u. 29460/2019;

il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

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