Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21161 del 19/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 21161 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

C.U

sul ricorso, iscritto al N.R.G. 28316 del 2012, proposto
da:
RULLO Gerardo e RULLO Silvia, rappresentati e difesi, per
procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Luigi
Verga e Domenico Rullo, elettivamente domiciliati in Roma,
Viale Vasco de Gama n. 73, presso lo studio di
quest’ultimo;
– ricorrente contro
RULLO LUCIANO DAVIDE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
Francesco Alberti, elettivamente domiciliato in Roma, via
Pisa n. 30, presso lo studio di quest’ultimo;
– controricorrente –

.

kC

Data pubblicazione: 19/10/2015

avverso la sentenza del Tribunale di Modena, Sezione
distaccata di Carpi, n. 47/2011, depositata il

3
OM

novembre

2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
sentiti,

per il ricorrente, l’Avvocato Domenico Rullo

e, per il resistente, l’Avvocato Francesco Alberti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo – 24
marzo 2005,

Rullo

Luciano Davide conveniva in giudizio,

dinnanzi al Giudice di Pace di Carpi, Rullo Gerardo e Rullo
Silvia perché venissero solidalmente condannati al
pagamento, in suo favore, di C 1.092,00, oltre interessi
dal 9 giugno 2004 sino al soddisfo, quale rimborso delle
spese che egli aveva sostenuto a seguito della morte della
loro comune madre per la redazione e presentazione della
denuncia di successione; importo comprensivo di tasse,
imposte e compenso dovuto al tecnico, Ing. Lina Cipriano, a
tal fine consultato.
In via subordinata, l’attore chiedeva che i convenuti
venissero condannati al pagamento della somma di C 364,16
ciascuno, oltre interessi e spese di giudizio.
Tempestivamente costituiti, i convenuti offrivano
all’attore la somma di C 121,31 ciascuno, al fine di

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udienza del 7 maggio 2015 dal Presidente relatore Dott.

rimborsare all’attore quanto da ciascuno di essi dovuto per
imposte e tasse. Rifiutavano, invece, di rimborsare a Rullo
Luciano Davide, sia in solido che ciascuno per la quota di
propria spettanza, il compenso professionale da questi

decisione di affidare ad un tecnico la materiale redazione
e presentazione della suddetta denuncia era stata assunta
dall’attore in via esclusiva e senza alcun loro
coinvolgimento nella decisione.
L’adito Giudice di pace di Carpi, stante il disposto di
cui al secondo comma dell’art. 113 cod. proc. civ., e
rilevato che la causa sottopostagli non superava il valore
di C 1.100,00, con sentenza n. 10006 depositata il 14
aprile 2008, dopo aver escluso che la fattispecie concreta
potesse essere sussunta in quella astratta tipizzata
all’art. 2031 cod. civ., disponeva, in via equitativa, che
le spese per il tecnico dovessero essere sostenute dai
coeredi in parti uguali per un importo pari alla metà della
parcella del professionista, condannando, pertanto,
ciascuno dei convenuti a rifondere all’attore la somma di

e

121,31.
Avverso tale sentenza i convenuti proponevano appello
dinnanzi al Tribunale di Modena, Sezione distaccata di
Carpi. In particolare, ribadivano di non essere stati
previamente informati della scelta di consultare un tecnico

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corrisposto all’Ing. Lina Cipriano, eccependo che la

per la redazione della denuncia; lamentavano che il Giudice
di Pace avesse implicitamente rigettato le richieste di
risarcimento ex art. 89 cod. proc. civ. nonché ex art. 96
cod. proc. civ., che avevano avanzato in via

disposta dal Giudice di pace.
Il Tribunale, rilevato che nei motivi di gravame non
veniva eccepita alcuna violazione di norme sul
procedimento, di norme costituzionali o dei principi
regolatori della materia, e ritenuto che il valore della
causa fosse pari ad C 728,32 (importo ottenuto sommando
quanto dovuto da ciascuno dei convenuti a titolo di tasse e
imposte, e quanto dagli stessi dovuto per la prestazione
professionale del tecnico), dichiarava l’appello
inammissibile. Ciò, sulla base di quanto disposto dall’art.
339 cod. proc. civ., il quale esclude l’appellabilità delle
sentenze emesse dal giudice di pace e pronunciate secondo
equità a norma del secondo comma dell’art. 113, salvo che
per violazione di norme sul procedimento, violazione di
norme costituzionali ovvero dei principi regolatori della
materia.
Avverso tale sentenza, i ricorrenti, come in epigrafe
indicati, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a
cinque motivi.

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riconvenzionale; contestavano la compensazione delle spese

MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con il primo motivo di ricorso gli odierni
ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione
dell’art. 1295 cod. civ., rilevando che tale disposizione,

grado e richiamata nella sentenza del Giudice d’appello, si
riferisce alle sole obbligazioni contratte dal

de cuius;

nel caso di specie, invece, si era di fronte ad
obbligazione contratte da uno dei coeredi per ragioni
attinenti alla successione.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso gli appellanti
lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 10,
11, 12, 14 e 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 339
cod. proc. civ., sostenendo che il valore della
controversia sia stato erroneamente calcolato tanto in
primo quanto in secondo grado. Più in particolare, il
Giudice di secondo grado l’avrebbe erroneamente indicato
nella somma di

e

728,32, mentre la domanda introduttiva del

giudizio di primo grado aveva un valore di C 1.113,23, di
cui C 1.092,16 per sorte capitale ed C 20,85 per interessi
al 2,5 per cento maturati dal 9 giugno 2004 all’il marzo
2005, sicché, eccedendo la stessa il valore di C 1.100,00,
la sentenza di promo grado avrebbe dovuto essere ritenuta
appellabile senza le limitazioni di cui al secondo comma
dell’art. 339 cod. proc. civ.

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posta a fondamento della decisione del Giudice di primo

1.2. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la
sentenza impugnata per aver il Tribunale, in conseguenza
della pronuncia di inammissibilità dell’appello, omesso di
pronunciarsi sul merito, violando così il principio della

112 cod. proc. civ.
1.4. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso,
all’illustrazione dei quali può procedersi congiuntamente
per ragioni di connessione logica, si impugna la sentenza
per avere il giudice di appello, sempre quale conseguenza
della definizione del giudizio di gravame con sentenza di
rito e senza esame del merito, omesso di pronunciarsi sulla
richiesta di risarcimento danni ex art. 89 cod. proc. civ.
avanzata dagli appellanti nei confronti dell’appellato, e
per non avere compensato le spese del giudizio.
2. Il secondo motivo di ricorso, da esaminare
prioritariamente in quanto con esso viene posta una
questione pregiudiziale di rito, accolta la quale possono
dirsi assorbiti gli ulteriori motivi illustrati in ricorso.
è fondato.
2.1.

Occorre premettere che,

ai fini della

individuazione del rimedio proponibile avverso le sentenze
del giudice di pace e quindi ai fini della determinazione
della regola di giudizio – di diritto o equitativa – da
seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma,

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corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art.

cod. proc. civ., il valore della causa deve essere
determinato ai sensi dell’art. 10, secondo comma, cod.
proc. civ., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli
interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data

rilievo l’indicazione fornita dalla parte ai fini del
versamento del contributo unificato (Cass. n. 9432 del
2012).
Ovviamente, la rilevanza della individuazione del
valore della domanda opera ai fini della sottoposizione
dell’appello – l’unico rimedio esperibile avverso le
sentenze del giudice di pace per effetto della
modificazione introdotta dall’art. 27 del d.lgs. n. 40 del
2006 – al regime dei motivi limitati di cui al secondo
comma dell’art. 339 cod. proc. civ.
2.2. Il Tribunale ha, nella specie, ritenuto che la
domanda introduttiva fosse soggetta alla regola di giudizio
dell’equità necessaria, attribuendo alla stessa un valore
di C 728,32.
In contrario, deve rilevarsi che nell’atto di citazione
notificato in data 11-24 marzo 2005, Rullo Luciano Davide
chiese, in via principale, la condanna dei convenuti Rullo
Gerardo e Rullo Silvia al pagamento della somma di euro
1.092,48, oltre interessi legali dal 9 giugno 2004. Il
Tribunale avrebbe quindi dovuto avere riguardo, ai fini

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della domanda (Cass. n. 6410 del 2013), ed è priva di

della individuazione della regola di giudizio applicabile e
quindi della assoggettabilità dell’appello alle limitazioni
di cui al secondo comma, al detto valore e non anche a
quello di C 728,32. Così facendo, ha ritenuto rilevante

da seguire altro non era se non quello del valore della
causa al momento della sua introduzione, risultando
irrilevanti sia l’eventuale riduzione della domanda fatta
in corso di causa dall’attore (Cass. n. 22759 del 2013),
sia la somma in concreto riconosciuta dovuta dal giudice di
pace, e neanche il fatto che lo stesso abbia deciso secondo
equità.
3. Il secondo motivo di ricorso deve essere, quindi,
accolto, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio,
per l’esame dei motivi di appello proposti, al Tribunale di
Modena, in diversa composizione, il quale provvederà
altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di
cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

accoglie

il secondo motivo di ricorso,

assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al
Tribunale di Modena, in persona di diverso magistrato.

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quanto affermato dal giudice di pace, là dove il criterio

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI

– 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7

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