Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21161 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 01/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 145-2009 proposto da:

T.M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 60 presso l’avvocato DI ZENZO

CARMINE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANGELINI ENRICO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 20, presso l’avvocato

BUONAFEDE ACHILLE, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 808/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. DI ZENZO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9/6/3003, M.A. chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essa e T.M.A., e condannarsi il T. stesso a corrisponderle assegno mensile di Euro 300.

Costituitosi il contraddittorio, il T. chiedeva escludersi ogni assegno a suo carico per la moglie.

Con sentenza n. 635 del 2007, il Tribunale di La Spezia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ponendo a carico del T. assegno mensile di L. 100 per la moglie.

Con citazione notificata in data 9/11/2007, proponeva appello il T. in punto assegno per la moglie.

Costituitosi il contraddittorio, la M. chiedeva rigettarsi l’appello e, in via incidentale, elevarsi l’assegno determinato dal primo giudice.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza 5/6-28/6/2008, dichiarava inammissibile l’appello principale, proposto con citazione e depositato fuori termine e quello incidentale per tardività.

Ricorre per cassazione il T., sulla base di tre motivi.

Resiste, con controricorso, la M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 334 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), essendosi la Corte d’Appello erroneamente riferita a tale norma relativa ad impugnazioni incidentali tardive.

Con il secondo motivo, lamenta contraddittoria motivazione, per la medesima ragione.

Con il terzo motivo, lamenta infine violazione e falsa applicazione dell’art. 325 c.p.c., considerando instaurazione del rapporto processuale il momento della notifica dell’atto, e non quello successivo del deposito.

Il primo ed il secondo motivo vanno dichiarati inammissibili. E’ vero che la sentenza impugnata richiama, per un evidente errore materiale, l’art. 334 c.c., dovendo invece riferirsi all’art. 325 c.p.c., relativo ai termini per l’impugnazione, ma, dal contesto motivazionale e dal contenuto delle argomentazioni svolte, emerge palesemente che ci si riferisce in realtà all’art. 325 c.p.c..

Dunque il primo motivo del ricorso si pone in contrasto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, individuando nella motivazione di essa un contenuto diverso da quello in realtà sussistente (al riguardo tra le altre, Cass. 15093/05). E’ appena il caso di precisare che la questione sollevata dal ricorso, anche se correttamente impostata, non potrebbe che riguardare violazione di legge, e non già vizio di motivazione: in tal senso, anche il secondo motivo va dichiarato inammissibile. Quanto al terzo motivo, va precisato che giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. n. 7219 del 2002) chiarisce che, seguendo il giudizio di appello il rito camerale, l’impugnazione va proposta con ricorso, e non, come nella specie, con citazione: questa è ammissibile, purchè nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, l’atto di citazione non sia soltanto notificato, ma pure, successivamente depositato in cancelleria, con l’iscrizione della causa a ruolo. Nella specie, come è pacifico tra le parti e risulta dagli atti di causa, la sentenza del Tribunale è stata notificata in data 11/10/2007; e la citazione in appello è stato depositato in cancelleria il 16/11/2007.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Non sussistono i presupposti per una condanna del soccombente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., u.c., come richiesto dalla controparte, non emergendo dal contenuto del ricorso e dal comportamento del ricorrente ipotesi di dolo o colpa grave.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 700 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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