Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21161 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6534-2016 proposto da:

D.C.R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SARDEGNA, 38, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICASTRO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA ROVEDA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1333/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata l’8/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

D.C.R.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Veneto indicata in epigrafe, che ha respinto l’appello principale proposto dal contribuente e quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento relativa ad IRAP per l’anno 2009.

L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

I primi due motivi di ricorso, con i quali si prospetta il vizio di omesso esame dei motivi, riproposti in appello, relativi all’illegittimità del procedimento di emissione della cartella alla stregua del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 36 bis ed alla dedotta violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, sono entrambi fondati non risultando da parte della CTR alcuna valutazione su tali doglianze.

Il terzo motivo di ricorso, che invece prospetta l’omesso esame della domanda, per la prima volta proposta in appello, tendente ad ottenere l’eliminazione delle sanzioni applicate per incertezza normativa, è invece inammissibile.

Ed invero, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, anche in sede di legittimità, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della stessa, solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità -cfr. Cass. n. 14402/2016 -. La domanda di riduzione delle sanzioni per obiettiva incertezza formulata, per stessa ammissione della parte ricorrente, in grado di appello, era dunque tardiva e inammissibile, sicchè la ricorrente difetta di interesse sulla decisione della questione.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Ed invero, la parte ricorrente censura la decisione impugnata sostenendo che la CTR avrebbe riconosciuto la debenza dell’IRAP sulle somme percepite dal commercialista per effetto dell’attività di sindaco dallo stesso espletata in ragione della riconosciuta esistenza di beni strumentali. Ora, tale censura non coglie la ratio della decisione che, secondo la CTR, riposa nel fatto che anche per l’espletamento di siffatta attività il contribuente aveva utilizzato conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione e che lo stesso non aveva assolto l’onere di dimostrare che non si avvaleva di un’organizzazione autonoma. Così facendo, infatti, la CTR si è peraltro uniformata alla giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua in tema di IRAP, non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorchè non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente – cfr. Cass. n. 3434 del 05/03/2012 -. Principi ai quali si è pienamente conformato il giudice di merito e che non hanno costituito oggetto di impugnazione da parte del contribuente.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, inammissibili il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione, con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, inammissibili il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezione sesta civile, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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