Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21161 del 08/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21161 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 430-2010 proposto da:
DORE ORIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE NATOLA,

che la rappresenta e difende giusta

delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/10/2014

sul ricorso 432-2010 proposto da:
DORE ORIETTA, IANNARONE BARBARA, IANNARONE MICHELE,
IANNARONE FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE NATOLA, che li rappresenta e

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso le sentenze n. 172/2008 e n. 173/2008 della
COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositate il 12/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2014 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato NATOLA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi.

difende giusta delega a margine;

.. –

J

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dore Orietta, quale erede del defunto marito lannarone Giovanni, ha impugnato dinanzi alla CTP di
Roma il diniego ad istanza di definizione di lite pendente ai sensi dell’art. 16 L 289/2002, opposto alla
contribuente dall’Agenzia delle Entrate per asserita mancanza del requisito della pendenza della lite.
A sostegno del ricorso ha evidenziato: che con distinto giudizio gli eredi di lannarrone Giovanni
avevano in precedenza impugnato dinanzi alla stessa CTP di Roma la cartella di pagamento con la
all’anno 1996, aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 15.724,09; che gli eredi,
nella detta impugnazione, avevano eccepito che il detto avviso di accertamento non risultava essere
mai stato ritualmente notificato; che in relazione a detto giudizio gli eredi avevano poi presentato la
richiesta di definizione della lite pendente, in ordine alla quale l’Agenzia aveva opposto il diniego in
questione; che siffatto diniego era illegittimo in quanto, non avendo ricevuto notifica dell’avviso dì
accertamento, la cartella costituiva atto impositivo e non mero atto di riscossione, e come tale
assoggettabile a condono.
Con sentenza 247/61/2006 l’adita CTP ha rigettato il ricorso.
Con sentenza 173/22/08 la CTR Lazio ha rigettato l’appello della contribuente; in particolare la CTR,
rilevato che nel corso del giudizio l’Agenzia aveva ritualmente prodotto avviso di accertamento
regolarmente notificato a lannarrone Giovanni a mani della moglie Dore Orietta, ha riscontrato la
definitività dell’accertamento per carenza di impugnazione, sicchè, avendo la relativa cartella natura di
mero atto di riscossione, la stessa non era condonabile ex art. 16 L 289/2002.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Dore Orietta, nella sua qualità, affidato ad
un unico motivo; ha resistito l’Agenzia con controricorso (giudizio R.G.N. 430/10).
Dore Orietta, lannarone Barbara, lannarone Francesca e lannarone Michele, quali eredi di lannarone
Giovanni, hanno proposto separato ricorso dinanzi alla CTP di Roma avverso cartella di pagamento per

quale l’Agenzia, sul presupposto della intervenuta definitività di un avviso di accertamento relativo

IRPEF, CSSN e contributo Europa relativamente all’anno 1996, assumendo (tra l’altro) di non avere
ricevuto notifica del prodromico avviso di accertamento (medesimo avviso di cui al detto giudizio
R.G.N. 430/10).
Con sentenza 154/24/2006 l’adita CTP ha accolto il ricorso per difetto di prova della notifica
dell’avviso di accertamento.
Con sentenza 172/22/08 la CTR Lazio ha accolto l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR, precisato
che il separato ricorso avverso il diniego di condono (concernente la cartella in questione) era stato
rigettato sia in primo sia in secondo grado e preso atto che erano stati ritualmente prodotti nel corso \‘\
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del giudizio l’integrale avviso di accertamento e la regolare relata di notifica di quest’ultimo, riteneva

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sussistente la prova della notifica e della non impugnazione del detto avviso, con conseguente
definitività del medesimo. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione Dore
Orietta, lannarone Barbara, lannarone Francesca e lannarone Michele, quali eredi di lannarone
Giovanni, affidato ad un motivo; ha resistito con controricorso l’Agenzia (giudizio n. 432/10).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione del giudizio RGN 432/10 al giudizio RGN 430/10, più antico

Con l’unico motivo di ricorso relativo al giudizio 430/10, la contribuente, deducendo -ex art. 360 n. 3
cpc- l’erronea applicazione dell’art. 16 L. 289/2002, ha sostenuto che nel caso (quale quello di specie)
di impugnazione di cartella sul presupposto della irregolarità della notifica del prodromico avviso di
accertamento, la detta cartella non può essere considerata mero atto di riscossione, sicchè la
definibilità del giudizio ex art. 16 L 289/2002 è da ritenersi automatica, senza alcuna possibilità per la
CTR di sindacare la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto della cartella.
Il motivo è fondato.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della definizione delle liti
fiscali pendenti, la pendenza della lite deve intendersi in senso formale, essendo sufficienti la
potenziale idoneità dell’atto ad aprire il sindacato sul provvedimento impositivo – indipendentemente
da un preventivo riscontro e da una pronuncia sulla ritualità in concreto dell’iniziativa del
contribuente – e che esso non sia già stato dichiarato inammissibile dal giudice tributario con sentenza
definitiva (tra le altre, in relazione a diverse normative di condono, Cass. nn. 16000 del 2000, 2905 del
2002, 5035 del 2003, 23173 del 2005, 26841 del 2007; 15158/06; 22502/2013); tanto, con l’unico
temperamento dell’eventuale sussistenza (non ipotizzabile nella fattispecie in esame) di un abuso del
processo, e cioè di una utilizzazione di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o
deviate rispetto a quelle stabilite dalla legge, ravvisabile in presenza di elementi dai quali emerga, in

di ruolo, per evidente parziale connessione soggettiva ed oggettiva.

modo evidente ed inequivoco, il carattere meramente fittizio ed artificioso della controversia
principale (Cass. 22502/2013; 210/2014).
Ciò posto, è’ vero che “in materia di definizione agevolata prevista dall’art 16 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, non può ritenersi lite fiscale pendente la controversia introdotta con l’impugnazione di
una cartella di pagamento recante le somme dovute a seguito di un avviso di accertamento notificato e
non impugnato, trattandosi di atto che si esaurisce nell’intimazione al versamento della somma dovuta
in base ad una pretesa fiscale ormai definitiva e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo”
(Cass. 27163/2013; v. anche Cass. 16641/2011).

V

Come già precisato da questa Corte, tuttavia, la controversia concernente l’avvenuto perfezionamento
del condono è distinta ed autonoma da quella riguardante l’atto impositivo relativo al rapporto
tributario oggetto di istanza di condono (Cass. 13642/2012), sicchè il giudice della prima è tenuto a
valutare la sussistenza del presupposto per il condono (pendenza di una lite suscettibile appunto di
condono) in base a quanto dedotto nel giudizio sottoposto al suo esame, senza potere valutare la
fondatezza di quanto oggetto del ricorso da condonare; ne consegue che se, come nel caso di specie,
dinanzi al giudice del condono viene dedotta la pendenza di una lite avente ad oggetto una cartella
Giudice deve limitarsi a verificare detta pendenza, senza potere esaminare il merito della stessa (e cioè
senza valutare la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento), oggetto del distinto giudizio di
impugnazione della cartella.
L’impugnata sentenza della CTR Lazio 173/22/08, nello stabilire che -in seguito alla produzione in
giudizio della regolare notifica dell’avviso di accertamento- quest’ultimo è divenuto definitivo per
carenza di impugnazione e che quindi la cartella impugnata ha natura di atto di riscossione e non
costituisce un autonomo atto impositivo, non ha fatto corretto uso del su esposto principio e va,
pertanto, cassata; non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto (costituisce circostanza
pacifica la pendenza di una lite avente ad oggetto cartella asseritamente non preceduta da regolare
notifica del prodromico avviso di accertamento), va accolto il ricorso introduttivo proposto dalla
contribuente, con conseguente illegittimità dell’impugnato atto di diniego di condono ex art. 16 L
289/2002.
Siffatto accoglimento comporta l’estinzione del giudizio n. 432/10 per intervenuto condono.
L’esito complessivo della lite e la novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione
delle spese processuali relative a tutti i gradi del giudizio.
P. Q. M,
La Corte, riunito al giudizio n. 430/10 quello n. 432/10, accoglie il ricorso proposto dalla contribuente
nel giudizio 430/10; cassa l’impugnata sentenza della CTR Lazio 173/22/08 e, decidendo nel merito,
accoglie il ricorso introduttivo proposto in primo grado dalla contribuente; dichiara estinto il giudizio
n. 432/10; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali relative a tutti i gradi
del giudizio.
Così deciso in Roma in data 25-6-2014 nella camera di Consiglio della sezione tributaria.

esattoriale il cui prodromico avviso di accertamento viene affermato come non notificato, il detto

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