Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21161 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

A.C., rappr. e dif. dall’avv. Romina Possis,

romina.possis-ordineavvocativercelli.eu, con lo studio in Vercelli,

via degli Oldoni n. 14, come da procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Torino 9.10.2018, n. 1773/2018,

in R.G. 2484/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro, alla camera di consiglio del 22.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. A.C. impugna la sentenza App. Torino 9.10.2018, n. 1773/2018, in R.G. 2484/2017 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso l’ordinanza 17.10.2017 con cui il Tribunale di Torino aveva a sua volta negato la tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte ha ritenuto: a) condivisibile il giudizio di inverosimiglianza dei fatti narrati a suffragio dell’allontanamento dal (OMISSIS), comunque vertenti su un conflitto di natura privatistica (controversia con parenti per il possesso di terra ereditata); b) insussistente, di conseguenza, il profilo di esposizione a pericolo D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b) e in ogni caso assente, ai sensi della lett. c) art. cit., un conflitto armato nel Paese e nell’area di provenienza (regione (OMISSIS)); c) comunque infondata la domanda di protezione umanitaria, sia per difetto di individualizzazione del rischio in caso di rimpatrio, sia per mancanza di serio percorso di integrazione (per mancata prova di un lavoro stabile e di particolari problemi di salute);

3. il ricorrente propone due motivi di ricorso, il Ministero dell’Interno si è solo costituito in funzione della partecipazione ad eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 anche per vizio di motivazione, nel punto in cui al diniego della tutela sussidiaria anche la corte è giunta dando rilievo alla mancanza di condanne giudiziarie o rischio di esecuzione di pena, omettendo altresì l’esercizio dei poteri istruttori sulla effettività delle tutele del sistema giudiziario locale ed ai fini del giudizio sulla credibilità del richiedente, erroneamente negata;

2. con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 anche come vizio di motivazione, avendo la corte omesso di dare risalto al contratto di lavoro;

3. il primo motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente colto la complessa (ed almeno duplice) ratio decidendi della sentenza, la quale ha primariamente escluso la sussistenza dei presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, premettendo la motivata condivisione – rispetto all’accertamento del tribunale – del riscontro di inattendibilità del narrato ed aggiungendo che, in ogni caso, la vicenda esposta atteneva ad un conflitto di natura privatistica, per la quale il richiedente non era stato attinto da alcun procedimento penale con condanna, così risultando non esposto nemmeno ai rischi gravi di cui alle prime due lettere del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

4. nella sentenza appare pertanto rispettato il principio per cui “il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. 21142/2019, 1195/2020); si tratta peraltro di apprezzamento incensurabile in sede di legittimità (Cass. 3340/2019, 21142/2019);

5. a sua volta lo stesso richiedente “è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass.15794/2019);

6. posto che allora opera “il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 4892/2019), va aggiunto che anche la necessità di scrutinio della minaccia grave e individuale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) appare superata per via della motivata preliminare esclusione di un conflitto armato nel Paese e specialmente nella regione (OMISSIS) di provenienza del richiedente, laddove il difetto di processo penale con condanna rafforza la medesima conclusione;

7. quanto al secondo motivo, la censura in effetti contesta un limite di accertamento della corte in punto di sussistenza di un contratto di lavoro, così cogliendo la parzialità della motivazione denegativa della protezione umanitaria; va però soggiunto che tale circostanza, quand’anche diversamente (e positivamente) riscontrata, non ha assunto, nè poteva assumere, nella pronuncia una portata decisiva; invero in sè il mero fattore lavoro in Italia non si configura come tale, alla stregua della precisazione in Cass. s.u. 29459/2019 secondo la quale “l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”; il ricorrente, inoltre, non ha dato conto di altri elementi fattuali trascurati dalla corte, nè ha censurato la rilevata assenza di prova su particolari problemi di salute;

8. appare pertanto rispettato nella decisione il principio, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), per cui “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; l’indirizzo è stato ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo nella specie difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dalla sentenza; si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dal giudice di merito, anche in relazione alla non credibilità del narrato quanto alle ragioni dell’allontanamento (Cass.2682/2020); si può allora ribadire che l’odierna censura, sul punto, è nel suo complesso inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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