Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21160 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/08/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25667-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO MORRICO, FRANCO

RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

M.M., C.L., B.L., CO.OR.,

F.R., CA.PI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata 21 05/05/2015 R.G.N. 1057/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per: rimessione alle SS.UU., in

subordine rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati ARTURO MARESCA e ROBERTO ROMEI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 5 maggio 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto le opposizioni a decreto ingiuntivo promosse da Telecom Italia Spa nei confronti dei lavoratori in epigrafe per il pagamento di somme maturate dal dicembre 2011 al giugno 2012, successivamente alla sentenza del 2006 con cui era stata dichiarata l’inefficacia della cessione del loro contratti di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda avvenuto in favore della TNT Logistics Italia Spa; società per la quale i lavoratori avevano cessato di lavorare e di essere retribuiti nel novembre 2011.

2. La Corte territoriale ha escluso – per quanto qui interessa – che gli importi percepiti dal lavoratori a titolo di indennità di mobilità e di disoccupazione potessero costituire aliunde perceptum.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia Spa con due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2126 c.c.” sostenendo che il rapporto di lavoro con gli ingiungenti si sarebbe “estinto con l’accettazione della messa in mobilità, talchè nulla può essere dagli stessi rivendicato nei confronti di Telecom Italia Spa”; si deduce anche che nel corso del procedimento la società sarebbe venuta a conoscenza della circostanza che i lavoratori avrebbero “transatto il rapporto e ottenuto somme a titolo di incentivo all’esodo” da parte della cessionaria.

Il motivo, oltre i profili di inammissibilità derivanti dal carattere di novità della censura in quanto la questione non risulta specificamente trattata nella sentenza impugnata, è infondato.

Infatti questa Corte ha affermato che “accertata la nullità della cessione del rapporto, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente” (in termini: Cass. n. 5998 del 2018; in senso conforme, tra le altre, Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 17736 del 2016; Cass. n. 2281 del 2018).

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207 e 1223 c.c. per un verso lamentando che, ove affermata la natura risarcitoria delle somme ingiunte, avrebbero dovuto essere detratte le somme erogate a titolo di indennità di mobilità e, per altro verso, contestando che la costituzione in mora potesse essere fatta da chi lavorava presso il cessionario ovvero percepiva una indennità di mobilità che impediva l’effettuazione di una prestazione di lavoro.

La questione della natura dei crediti vantati dai lavoratori per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte di Telecom Italia Spa, nonostante la sentenza di accertamento della illegittimità della cessione del ramo d’azienda (cui erano addetti) a TNT Logistics Italia Spa, con decorrenza dalla messa in mora, trova soluzione nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria (come invece secondo un indirizzo precedente: Cass. 17 luglio 2008 n. 19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955; Cass. 25 giugno 2018, n. 16694) sulla scorta dell’insegnamento posto recentemente dalle Sezioni unite civili di questa Corte (sent. 7 febbraio 2018, n. 2990).

Come noto detta pronuncia ha sancito il seguente testuale principio di diritto: “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni,…, a decorrere dalla messa in mora”.

A tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, anche avuto riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda. Infatti la Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, con ordinanza di rimessione del 2 ottobre 2017, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del “combinato disposto” degli artt. 1206,1207 e 1217 c.c., in riferimento agli artt. 3,24,111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, censurando le citate disposizioni sulla mora del creditore, sul presupposto che limitassero la tutela del lavoratore ceduto secondo l’interpretazione giurisprudenziale all’epoca accreditata – al risarcimento del danno, anche dopo la sentenza che avesse accertato l’illegittimità o l’inefficacia del trasferimento d’azienda. La Corte costituzionale ha preso atto (al p.to 6.3. del Considerato in diritto) “che l’indirizzo interpretativo, indicato come diritto vivente allorchè sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale, risulta disatteso dalla suddetta pronuncia delle Sezioni unite, successiva all’ordinanza di rimessione. Tale pronuncia mira a ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della mora del creditore nel rapporto di lavoro e consente di risolvere in via interpretativa i dubbi di costituzionalità prospettati”. Dalla “qualificazione retributiva dell’obbligazione del datore di lavoro moroso” il Giudice delle leggi ha tratto la conseguenza di “privare di fondamento,…, le questioni di legittimità costituzionale insorte sulla base di un’interpretazione di segno antitetico”.

Pertanto, una volta sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente al comando giudiziale ed escluso che la richiesta di pagamento dei lavoratori abbia titolo risarcitorio, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento e, quindi, di detraibilità dell’indennità di mobilità non è dato parlare.

Nella specie non vi è neanche questione di efficacia estintiva del pagamento del terzo perchè la somma richiesta è relativa a periodo successivo alla cessazione dei rapporti con la cessionaria.

Quanto alla contestazione della costituzione in mora è da escludere che la prestazione lavorativa in fatto resa per un terzo precluda l’offerta di prestazione all’originario datore (cfr. Cass. n. 9747 del 2019), atteso che, una volta che l’impresa cedente, costituita in mora, manifestasse la volontà di accettare la prestazione, il lavoratore potrebbe scegliere di rendere la prestazione non più soltanto giuridicamente, ma anche effettivamente, in favore di essa.

4. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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