Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2116 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2116 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 31/01/2014

SENTENZA

sul ricorso 30059-2007 proposto da:
GERACI

GIUSEPPA

(C. F.

GRCGPP47C53D825B),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATINA 57-I,
presso l’avvocato RAIMONDO CARMELO, rappresentata e
difesa dall’avvocato CELI LUIGI, giusta procura a
margine del ricorso;

2013

ricorrente

contro

1806

RECUPERO

CARMELO

(c.f.

RCPCML5ORO9C347M),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO
••44

1

13, presso lavvocato GERACI OLGA, rappresentato e
difeso dagli avvocati ALFANO SERGIO, MANDANICI
VINCENZO, giusta procura a margine del
controricorso e procura speciale per Notaio dott.
SEBASTIANO BIONDO di BARCELLONA POZZO DI GOTTO –

– controri corrente –

avverso la sentenza n.

406/2006 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 16/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/11/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato RAIMONDO
CARMELO, con delega avv. CELI LUIGI, che si
riporta;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato GERACI
OLGA, con delega avv. MANDANICI, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per

Rep.n. 39295 del 26.92013;

l’accoglimento del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sentenza impugnata, per quel che ancora interessa,
la Corte d’Appello di Messina nel giudizio di risarcimento
del danno da calunnia, instaurato da Carmelo Recupero nei
confronti di Giuseppina Geraci, sull’appello di

quest’ultima, dichiarava che la notifica dell’atto di
citazione originario, effettuata ai sensi dell’art. 143
cod. proc. civ., era valida ed efficace, dal momento che
alla data di esecuzione della notifica essa risultava
cancellata dal Comune di Coriano ove aveva risieduto dal
2/2/96 al 27/6/97, perché irreperibile e non ancora
residente nel Comune di Terme Vigliatore, in quanto
registrata all’anagrafe di questo comune solo dal
27/7/2001.
In conclusione secondo la Corte d’Appello, alla luce della
dichiarazione anagrafica d’irreperibilità, la notifica
doveva ritenersi eseguita nel rispetto di tutte le
formalità previste dalla legge.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
la Geraci, deducendo la violazione dell’art. 143 cod.
proc. civ. in quanto la notifica effettuata ai sensi di
tale norma risultava eseguita senza il preventivo
svolgimento di ricerche da attestarsi nella relata ma
esclusivamente sulla base della documentazione anagrafica,
so.

3

in contrasto con il consolidato orientamento della
a

Vill

giurisprudenza di legittimità.
Ha resistito con controricorso il Recupero. La Geraci ha
depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Deve preliminarmente essere stralciata perché tardiva la
“comparsa di risposta con nuovo procuratore” depositata
dal controricorrente ben oltre il termine stabilito
dall’art.370, ultimo comma, cod. proc. civ..
La procura speciale notarile allegata alla comparsa con la
quale si indica il nuovo difensore del contro ricorrente
deve, invece ritenersi valida ed efficace. Peraltro il
controricorso regolarmente notificato e tempestivamente
depositato recava idonea procura a margine di esso.
Il ricorso è manifestamente fondato alla luce del costante
orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo
la quale al fine di ritenere valida ed efficace la
notificazione eseguita ex art. 143 cod. proc. civ., non è
sufficiente l’ignoranza da parte del richiedente e
dell’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o
il domicilio del destinatario dell’atto, né il mero
possesso del certificato anagrafico dal quale risulti che
tale destinatario sia stato cancellato dall’anagrafe di un
comune senza risultare iscritto in un altro alla data di
esecuzione della notifica, essendo necessario, invece, che
la condizione d’ignoranza non sia superabile attraverso le
o

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indagini possibili del caso concreto, compiute alla luce
dell’ordinaria diligenza e che tali ricerche risultino
dalla relata. (ex multis Cass. 20971 del 2012). Nella
specie non risulta dalla sentenza impugnata né
l’esecuzione né l’attestazione dell’avvenuto svolgimento

notificazione fondata esclusivamente sulle risultanze
documentali anagrafiche. Ne consegue l’accoglimento del
ricorso, la nullità della sentenza impugnata e dell’intero
procedimento di merito fin dalla sua instaurazione in
primo grado. Trattandosi, pertanto, di una delle ipotesi
di rimessione al primo giudice ex artt.294 e 354 cod.
proc. civ., la causa deve essere rinviata al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, perché decida anche in ordine
alle -spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa
persona, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2013
Il Presidente

delle ricerche sopradescritte, essendo la validità della

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