Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2116 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. II, 29/01/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 29/01/2021), n.2116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12094-2019 proposto da:

Z.L., ZE.LI., ZE.LA., rappresentate e difese

dall’avvocato GIANDOMENICO DANIELE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 13/2019 della CORTE D’APPELLO DI

FIRENZE, depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere ORICCHIO Antonio.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Ze.Li., unitamente a Z.L. e La., quali figlie ed eredi di Z.V., hanno impugnato, con ricorso articolato in due motivi, il Decreto n. 13/2019 della Corte di Appello di Firenze.

Il ricorso fondato non è resistito dall’intimato Ministero della Giustizia.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il decreto impugnato, in accoglimento dell’opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, proposta dal Ministero della Giustizia, revocava il decreto del magistrato designato, di cui in atti, che aveva accolto la domanda della Z. di equa riparazione.

La formulata era stata formulata in relazione alla non ragionevole durata di giudizio pensionistico. Quest’ultimo si era svolto a seguito di domanda pensionistica a suo tempo proposta da Z.Z. deceduto lasciando a sè erede, dapprima Z.V. e, deceduto anche quest’ultimo, le eredi di quest’ultimo odierne ricorrenti.

La Corte fiorentina, per quanto oggi rileva, riteneva temeraria l’azione pensionistica a suo tempo intrapresa All’affermazione di tale temerarietà la Corte territoriale perveniva in espresso e motivato contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui osta alla temerarietà dell’azione nel giudizio presupposto l’intervenuta compensazione – in quella sede- delle spese. Nell’ipotesi la Corte territoriale affermava che, anche a spese compensate, si poteva valutare la temerarietà dell’azione nel giudizio presupposto.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies.

motivo è, in sostanza, del tutto incentrato sulla insussistenza della manifesta infondatezza, ritenuta in giudizio, della domanda – a suo tempo avanzata- di aggravamento pensionistico avanzata dalla parte e da questa non ritenuta tale.

Il motivo è infondato e va respinto.

La Corte fiorentina ha provveduto alla valutazione del carattere di manifesta infondatezza della domanda di aggravamento, in base alla quale vi era stata – come detto-impugnazione innanzi ad essa da parte del Ministero odierno controricorrente.

A tal proposito è opportuno ribadire che il semplice agire con la consapevolezza dell’essere in torto osta al riconoscimento dell’indennizzo da irragionevole durata del processo, poichè vi è “elisione” di ogni stato di disagio e sofferenza da eventuale ritardo (Cass. civ., Sez. II, Sent. 14 gennaio 2019, n. 595).

E tanto a prescindere dallo stesso ulteriore profilo (enfatizzato nel provvedimento impugnato) della ritenuta temerarietà dell’azione svolta ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Peraltro -va ricordato- la manifesta tardività del ricorso era comunque stata già affermata anche dal Giudice pensionistico.

IL motivo è, quindi, infondato e va respinto.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di messo esame di un fatto decisivo.

Parte ricorrente assuma che la disposta “compensazione delle spese nel giudizio pensionistico” non sia stata valutata. Il motivo è infondato.

La Corte distrettuale ha, viceversa (rispetto a quanto denunciato dalla ricorrente) esaminato l’aspetto della compensazione fino a giungere alla valutazione, di cui si è detto, della possibile valutazione in senso di temerarietà dell’intrapreso giudizio pensionistico durato nel tempo, valutazione – come già affermato- non strettamente necessaria ai fini dell’esclusione del richiesto indennizzo.

Il motivo va, dunque, respinto.

3. – Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

4. – Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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