Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2116 del 29/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2116 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16727/’13) proposto da:

accertamento di
comproprietà di
soffitta

TAIUTI MARIO (C.F.: TTA MRA 65M15 F410S), NENCIARINI MONICA IN TAIUTI
(C.F.: NNC MNC 67R64 G999S), NENCIARINI ENZO GIUSEPPE (C.F.: NNC NGS
44R31 G9993) e LOMBARDI GIULIANA IN NENCIARINI (C.F.: LBM GLN 47E54
1660E), tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del
ricorso, dall’Avv. Rinaldo Geremia ed elettivamente domiciliati presso il suo
studio, in Roma, v. G. P. da Palestrina, n. 47; – ricorrenti contro
GHIRIBELLI MAURO (C.F.: GHR MRA 46B21 C5403) e SARRI MARIA TERESA
(C.F.: SRR MTR 45P66 A6430), rappresentati e difesi, in virtù di procura
speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Alessandro Baldini ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dell’Avv. Mario Macchia, in Roma, v. Leopoldo Nobili,
n.

11;

– controricorrenti –

e
SPAGNOLI LEA (C.F.: SPG LEA 29P50 L833V); SPAGNOLI ONORATO (C.F.: SPG
NRT 38P12L833Q); SPAGNOLI ONORATO LINCOLN (C.F.: SPG LCL 32L26
L8333), nonché nei confronti degli eredi di MANFREDI TERESA, in persona dei
sigg.: MANFREDI MANFREDO (C.F.: MNF MFR 43D09 L833K); MANFREDI ANNA
(C.F.: MNF NNA 38T60 L833X); MANFREDI LAURA GRAZIA (C.F.: MNF LGR
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Data pubblicazione: 29/01/2018

43D58 L8330); BETTIOL GLORIA (C.F.: BTT GLR 29C44 Z404F); SPAGNOLI
LEA (C.F.: SPG LEA 29P50 L833V); SPAGNOLI ONORATO LINCOLN (C.F.: SPG
LCL 32L26 L8333); SPAGNOLI ONORATO (C.F.: SPG NRT 38P12 L833Q);
SPAGNOLI GEMMA (C.F.: SPG GMM 41H48 L833M); SPAGNOLI MARIA GRAZIA
(C.F.: SPG MGR 45C67 L833M); ZACCHI ALBERTO (C.F.: ZCC LRT 25L29
L833P); ZACCHI LILIANA (C.F.: ZCC LLN 29557 G721F); ZACCHI LUCA (C.F.:

PELLEGRINI LORENZO (C.F.: PLL LNZ 27S14 L833S);

– intimati –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 153/2013, depositata il
28 gennaio 2013;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 dicembre
2017 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Alberto Celeste, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Gaetano Basile (per delega) nell’interesse dei ricorrenti.
FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 293 del 2007 il Tribunale di Lucca- sez. dist. di Viareggio, nel
pronunciarsi sulla domanda proposta dai sigg. Taiuti Mario, Nenciarini Monica in
Taiuti, Nenciarini Enzo Giuseppe e Lombardi Giuliano in Nenciarini nei confronti
di Manfredi Teresa, Spagnoli Lea, Spagnoli Onorato, Spagnoli Lincoln Onorato e
Spagnoli Gemma per sentir accertare e dichiarare l’esatta consistenza della
soffitta di una casa a due piani sita in Lido di Camaiore – v. Giotto n. 11/A,
provvedendo all’esatta formazione di due porzioni di eguale valore e alla
successiva assegnazione alle parti delle porzioni di loro spettanza, nella
costituzione dei predetti convenuti (i quali, a loro volta, formulavano domanda
riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva del sottotetto dedotto
in controversia) e con l’intervento volontario dei terzi Ghiribelli Mauro e Sarri
Maria, rigettava tutte le domande.
Interposto appello da parte degli originari attori e nella resistenza dei soli
appellati Ghiribelli Mauro e Sarri Maria Teresa (che avanzavano, a loro volta,
appello in via incidentale), la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 153
del 2013 (depositata il 28 gennaio 2013), rigettava il gravame proposto in via
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ZCC LCU 80R04 D612W); ZACCHI ADRIANO (C.F.: ZCC DRN 83B18 D612Q) e

principale ed accoglieva quello formulato in via incidentale dai costituiti
appellati, dichiarando, conseguentemente, che la soffitta per cui era stata
instaurata la causa era di proprietà esclusiva degli originari convenuti e, quindi,
dei loro aventi causa Ghiribelli Mauro e Sarri Maria Teresa, regolando le spese
di entrambi i gradi di giudizio in virtù dell’applicazione del principio della
soccombenza.

applicarsi la presunzione di comunione prevista dall’art. 1117 c.c., poiché, nella
specifica fattispecie, le “caratteristiche strutturali” della soffitta escludevano una
destinazione all’uso comune, dal momento che era rimasto accertato che ad
essa si accedeva attraverso l’appartamento (poi divenuto) di proprietà esclusiva
dei sigg. Ghiribelli-Sarri, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che
l’accesso avveniva dal vano scale piuttosto che da un vano interno, assumendo
un valore dirimente il dato che l’accesso stesso risultava essere posto all’interno
della proprietà esclusiva di un condomino.
Avverso la suddetta sentenza (non notificata) hanno proposto ricorso per
cassazione gli appellanti principali, articolato in due motivi, al quale hanno
resistito con controricorso Ghiribelli Mauro e Sarri Maria Teresa, mentre tutti gli
altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art.
378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata
deducendo – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. anche in ordine all’art. 2697 c.c.
e agli artt. 115 e 116 c.p.c.., sul presupposto che il giudice di appello aveva
erroneamente ritenuto irrilevante l’atto di alienazione del 1° agosto 2001 in
favore degli stessi ricorrenti, nel mentre, viceversa, esso avrebbe dovuto
considerarsi come l’unico e valido titolo di acquisto della controversa soffitta
(nella quota della metà della proprietà a loro vantaggio), il cui diritto era stato
ceduto ai medesimi, aggiungendosi, inoltre, che in nessun altro titolo
esaminato dal giudice di appello si poteva rinvenire un apposito atto di
3

A sostegno della pronuncia adottata la Corte toscana riteneva che non poteva

disposizione del bene tale da poter essere contrapposto al suddetto titolo di
acquisto.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato – sempre con
riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa
applicazione degli artt. 818 e 1117 c.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c. e
agli artt. 115 e 116 c.p.c., dovendosi – contrariamente a quanto rilevato dalla

come una semplice pertinenza posta ad esclusivo servizio dell’alloggio
sottostante, costituiva un vero e proprio piano autonomo, sicuramente distinto
dall’unità immobiliare collocata al piano sottostante (piano primo), con il
conseguente riconoscimento del loro di diritto di comproprietà per la metà sulla
medesima.
3. Rileva il collegio che le due riportate censure – esaminabili congiuntamente
alla stregua della loro evidente connessione – sono infondate e devono,
pertanto, essere respinte.
Premessa la condivisione del principio generale secondo cui per l’accertamento
del diritto dominicale su una soffitta (o sottotetto) deve farsi riferimento, in via
primaria, ai titoli di provenienza (cfr., ex multis, Cass. n. 17249/2011, ord., e,
da ultimo, Cass. n. 6143/2016), nel caso di specie – con l’impugnata sentenza
– la Corte di appello di Firenze ha adeguatamente riscontrato che, sin dall’atto
del 30 maggio 1997, la comune dante causa delle parti contrapposte in giudizio
(Manfredi Teresa) aveva disposto a favore delle parti oggi controricorrenti
dell’intera soffitta, considerata quale pertinenza dell’appartamento del primo
piano (ceduto alle stesse), valorizzando l’esteriorizzazione di tale volontà
contrattale anche sulla base delle caratteristiche strutturali della soffitta stessa
alla quale si accedeva attraverso l’appartamento (poi divenuto) di proprietà
esclusiva Ghiribelli-Sarri.
In più la Corte di secondo grado – diversamente da quanto prospettato dai
ricorrenti – non ha propriamente interpretato l’atto notarile di trasferimento del
10 agosto 2001 in favore degli attuali ricorrenti (ragion per cui non si pone, in
effetti, una questione di violazione od errata applicazione dei criteri
ermeneutici di cui all’art. 1362 e segg. c.c.) ma ne ha ritenuto l’irrilevanza in
4

Corte di secondo grado – ritenere che la soffitta de qua, lungi dal conformarsi

funzione della valutazione di fondatezza (o meno) della domanda di
accertamento della comproprietà dedotta dagli appellanti “nella catena dei
trasferimenti di proprietà a favore degli originari attori”, sul presupposto che
tale diritto non era stato assolutamente menzionato nei precedenti atti di
provenienza riguardanti il trasferimento dell’immobile poi ceduto agli odierni
ricorrenti. Di ciò ne costituisce riprova indiretta la clausola inserita nello stesso

responsabilità in caso di rifiuto degli occupanti della soffitta a consegnare la
chiave (qualsiasi fosse il titolo dell’occupazione stessa) (per come,
incontestatamente, messo in rilievo dalle parti controricorrenti che hanno
riportato testualmente siffatta clausola: v. pag. 84 controricorso).
In altri termini, gli attori originari, poi divenuti appellanti principali e quindi
ricorrenti per cassazione, non avevano offerto la prova del loro diritto di
proprietà sulla metà del controverso sottotetto (e, quindi, della relativa
comproprietà di esso), non potendo essa consistere nella mera produzione del
contratto di compravendita (per notar Tolonnei) trascritto il 3 agosto 2001, dal
momento che sarebbe stato necessario che gli stessi avessero provato
l’acquisto a titolo originario, e non derivativo, della suddetta quota, ovvero
che, quantomeno, ne avessero dimostrato il possesso dotato dei requisiti per
l’acquisto a titolo di usucapione (prova pacificamente non offerta). Viceversa,
la Corte territoriale ha idoneamente accertato che dalla compravendita del 30
novembre 1989, prodotta dagli originari convenuti e con la quale i danti causa
degli attori avevano acquistato il piano terreno dell’immobile, era emerso che il
sottotetto non era propriamente menzionato (donde l’impossibilità della sua
circolazione successiva a titolo derivativo), senza trascurare l’insussistenza
della circostanza della destinazione (anche solo in via potenziale) del
medesimo all’uso comune – oggettivamente contrastante la presunzione di
condominialità ex art. 1117 c.c. (ora estesa esplicitamente da quest’ultimo
articolo – come sostituito per effetto dell’art. 1, comma 1, della legge 11
dicembre 2012, n. 220 – anche ai sottotetti, a condizione, però, che essi siano,
per l’appunto, “destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso
comune”). Invero, nella fattispecie concreta (per come concordemente
5

atto di alienazione del 2001 circa l’esonero delle parti venditrici dalla

concordemente accertato, peraltro, da entrambi i giudici di merito di primo e
secondo grado), non avrebbe potuto ritenersi operante siffatta presunzione,
non essendovi alcun ingresso comune al sottotetto (come era stato riscontrato
anche in sede di c.t.u.) ed anzi potendosi accedere solo dalla proprietà
esclusiva Ghiribelli-Sarri (rimanendo, peraltro priva di rilevanza, al riguardo, la
circostanza che tale accesso avveniva dal vano scale piuttosto che da un vano

posto all’interno della suddetta proprietà esclusiva).
Queste valutazioni, sufficientemente motivate dalla Corte di appello fiorentina
in relazione agli accertamenti compiuti (e, perciò, insindacabili nella presente
sede di legittimità: v., ad es. Cass. n. 27145/2007 e Cass. n. 12840/2012,
ord.) , rispondono correttamente ai principi giuridici esposti, anche in funzione
della dichiarata natura pertinenziale della soffitta a servizio dell’appartamento
degli odierni controricorrenti (v. Cass. n. 5143/2011, ord., e Cass. n.
4976/2012), in tal senso derivandone anche l’infondatezza del secondo motivo
formulato.
4. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente esposte, il
ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna dei
soccombenti ricorrenti al pagamento, con vincolo solidale, delle spese del
presente giudizio in favore delle costituite parti controricorrenti, liquidate nella
misura di cui in dispositivo.
Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, del raddoppio del
contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, con vincolo
solidale, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro
3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle
voci come per legge.

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interno, risultando, invece, determinante che l’accesso stesso era, comunque,

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via
solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 5 dicembre

Il Presidente ‘

Il Consigliere estensore

. ano Giudiziario

,,k

NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

29 GEN. 2018

2017.

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