Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21159 del 19/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21159 Anno 2015
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 23/09/15

ORDINANZA
interlocutoria
sul ricorso proposto da:
Duilio Cassina, elettivamente domiciliato in Roma,
viale delle Milizie 76, presso lo studio dell’avv.
Fabio De Angelis che lo rappresenta e difende per
procura speciale a margine del ricorso e dichiara di
voler ricevere le comunicazioni relative al processo
presso la p.e.c. fabiodeangelis@ordineavvocatiroma.org
e il fax n. 06/37513479;
– ricorrente nei confronti di
Fallimento Farsura Costruzioni s.p.a.;
– intimato –

6395

43

avverso il decreto n. 132/r2 del Tribunale di Roma

2015
sezione fallimentare, emesso il 13 marzo 2013 e
depositato il 21 marzo 2013, n. R.G. 5926/13;
1

Data pubblicazione: 19/10/2015

Rilevato che in data 24 giugno 2015 è stata
depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si
riporta:
Rilevato che
L

Duilio Cassina ha chiesto l’ammissione al passivo

crediti scaturenti da prestazioni professionali
compiute in esecuzione di un contratto
professionale per 1.517.527,16 C, con collocazione
privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2
c.c., oltre agli interessi e alla rivalutazione;
b) crediti per finanziamenti in favore della
società per 590.429,89 C con collocazione
chirografaria. Il Giudice Delegato, il 16 dicembre
2010, ha ammesso Duillo Cassina al passivo per
1.517.527,16 C, quale credito postergato derivante
dal finanziamento della società e ha respinto il
credito relativo alle prestazioni professionali
perché non provato.

L Cassina ha proposto opposizione ex art. 98 L.F. Si
è costituita la curatela che ha chiesto la
modifica dello stato passivo con ammissione del
credito postergato per finanziamenti alla società
di 590.249,89 C e non di 1.517.527,16 come
erroneamente era stato disposto in sede di
verifica dei crediti.

Az7-

2

del fallimento l’arsura Costruzioni Spa di: a)

l Il Tribunale di Roma, con decreto emesso il 13
marzo 2013, ha accolto l’istanza della curatela
qualificandola come richiesta

di

correzione

di

errore materiale, proponibile in sede di
opposizione allo stato passivo per ragioni di
economia processuale e ha respinto l’opposizione

4. Duilio Cassina ricorre per cessazione deducendo:
a) la nullità degli atti compiuti in giudizio dal
difensore di controparte, l’Avv. Valentini, che
all’epoca ricopriva il ruolo di capo di gabinetto
dell’AGCM, incompatibile ex lege con l’esercizio
della professione forense; h) violazione dell’art.
98 u.c. L.F. e degli

artt. 36 e

325

c)

violazione, falsa applicazione ed errata
interpretazione delle norme di
relazione al

divieto dl

diritto

in

reformatio in pejus del

credito ammesso al passivo del fallimento; d)
omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso decisivo
per il giudizio.
Ritenuto che
£ Il primo e il secondo motivo di ricorso sono
infondati in quanto dalla nullità della
costituzione del difensore di controparte non
discendono

effetti

che travolgono gli atti

compiuti,

anche

quelli

dell’Avv.

Vitali,

subentrato all’Avv. Valentini nel ruolo di

3

allo stato passivo proposta da Dullio Cassina.

difensore della curatela. Inoltre il Tribunale di
Roma ha ritenuto correttamente la proponibilità
dell’istanza di correzione di errore materiale in
sede di opposizione al passivo, per ragioni di
economia processuale.

6. Il terzo motivo di ricorso è palesemente infondato

proporre opposizione allo stato passivo qualora
rilevi l’ingiustizia del provvedimento di
ammissione al passivo e quindi a proporre anche
una istanza di correzione di errore materiale se
l’ammissione al passivo sia il risultato di un
evidente errore materiale.

7. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché
in seguito all’intervenuta riforma dell’art. 360
n. 5 c,p.c. è legittima l’impugnazione per
cessazione solo nella ipotesi di omesso esame di
un

fatto

decisivo per il giudizio che è stato

oggetto di discussione tra le parti e non più per
le

ipotesi

di

omessa,

insufficiente

e

contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia, prospettato dalle
parti o rilevabile di ufficio.
S. Sussistono pertanto i presupposti per la
trattazione della controversia in camera di
consiglio e se l’impostazione della presente
relazione verrà condivisa dal Collegio per il
rigetto del ricorso.

g(9U

4

dato che la curatela fallimentare è legittimata a

La Corte ritiene che la controversia presenta
profili interpretativi del nuovo testo dell’art. 98
introdotto dal d.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006 che
richiedono la discussione della causa in pubblica
udienza.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza
della prima sezione civile.
Così deciso in Roma nella camera di consiglo del
23 settembre 2015.

P.Q.M.

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