Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21159 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 13/10/2011), n.21159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27233-2009 proposto da:

M.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114 presso l’avvocato

PARENTI LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.Y.M.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 408/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato D’IPPOLITO MICHELE, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 400 depositata il 28 gennaio 2009, in parziale riforma di precedente decisione del Tribunale di Roma che, nel dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra M.M. e Y.M. C. aveva posto a carico del M. l’obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge divorziato con assegno mensile di Euro 3.000,00, ha respinto l’appello principale con cui il predetto aveva chiesto revocarsi l’obbligo di contribuzione posto a suo carico in ragione delle mutate condizioni economiche.

Accogliendone invece la domanda di riduzione, ha rideterminato l’assegno nell’importo mensile di Euro 2.000,00. Ha ritenuto plausibile, in assenza di specifici elementi documentali, il permanere della disparità tra le rispettive capacità reddituali delle parti.

Avverso questa decisione il M. ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a due mezzi non resistiti dall’intimata.

Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Imponendosi in linea preliminare la verifica sulla regolarità della notifica del ricorso per cassazione, occorre rilevare che, eseguita a mezzo servizio postale a mente dell’art. 149 c.p.c., essa non risulta perfezionata, non essendo stato prodotto dal ricorrente, che ne era onerato, l’avviso di ricevimento del plico, che risulta spedito dall’Ufficiale giudiziario il 14 dicembre 2009. Per consolidato condiviso orientamento, la notifica eseguita secondo siffatta modalità non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., che costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è avvenuta, si che la sua omessa produzione determina l’inesistenza della notificazione, e, per inevitabile corollario, l’inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. 16184/2009).

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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