Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21159 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

S.S., rappr. e dif. dall’avv. Maurizio Veglio, elett. dom.

presso lo studio dell’avv. Laura Barberio, in Roma, via Torino n. 7,

come da procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Torino 3.8.2018, n. 1499/2018,

in R.G. 1198/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro, alla camera di consiglio del 22.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. S.S. impugna la sentenza App. Torino 3.8.2018, n. 1499/2018, in R.G. 1198/2017 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso l’ordinanza 7.4.2017 con cui il Tribunale di Torino aveva a sua volta negato la tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte ha ritenuto: a) inammissibile il motivo d’appello sul difetto di credibilità del narrato, quale espresso dal tribunale e censurato senza argomentazioni, indicando doglianze generiche e così non avversando il carattere stereotipato e generico del racconto; b) esclusi di conseguenza i requisiti di meritevolezza della protezione ai sensi del D.Lgs. n. 215 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e assente ogni conflitto armato, ai sensi della lett. c) art. cit., nell’area di (OMISSIS), in (OMISSIS), secondo le fonti consultate dal primo giudice ed avversate in appello con altre, ma anteriori e generiche, oltre tutto relative ad atti di mera violenza e predazione; c) non dimostrata alcuna specifica situazione soggettiva tale da giustificare la protezione umanitaria, non ricorrendo le tipiche situazioni di vulnerabilità, avendo l’appellante infondatamente richiamato generici pericoli in caso di rimpatrio, deducendo la precarietà delle condizioni di vita ed episodi di criminalità comune;

3. il ricorrente propone due motivi di ricorso, il Ministero dell’Interno si è solo costituito in funzione della partecipazione ad eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si invoca la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 quali criteri legali per la concessione della protezione umanitaria;

2. con il secondo motivo è contestata a revoca del patrocinio a spese dello Stato, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 132, comma 2 che sarebbe ammessa solo in caso di dolo o colpa grave nell’agire in giudizio;

3. il primo motivo è inammissibile, avendo del tutto omesso il ricorrente di censurare la valutazione del giudice di merito relativa al difetto di credibilità del narrato, alla stregua del principio, cui va data continuità, per cui “il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. 21142/2019, 1195/2020); nella specie il giudice di merito ha operato una valutazione unitaria degli elementi dichiarativi e documentali emersi in istruttoria (Cass. 6897/2020), rapportati in modo coerente con le informazioni del Paese d’origine (Cass. 26056/2010, 10202/2011);

4. in tale quadro, è stata esclusa – non solo ai fini della protezione sussidiaria – a sussistenza di un conflitto armato nella zona del (OMISSIS) di provenienza del richiedente, ritenendo irrilevante il richiamo al “mero rischio di atti predatori non riconducibili alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”; la sentenza dunque, esclusa la credibilità del ricorrente e l’assenza di un rischio di individualizzazione del pericolo grave in caso di rimpatrio nell’area di provenienza, ha ritenuto non percorribile il giudizio comparativo sulla vulnerabilità cui egli sarebbe esposto, data l’irrilevanza del richiamo alla precarietà di vita nei periodi di siccità e agli episodi di criminalità comune e la mancata allegazione di altri fattori;

5. osserva poi il Collegio che il motivo è inammissibile laddove è dedotta la mancata considerazione della situazione occupazionale del ricorrente, sia perchè essa appare essere stata dedotta solo in comparsa conclusionale (dunque non emergendo una rituale e tempestiva sottoposizione al contraddittorio e tale tardività pregiudicando una comparazione valorizzante anche quell’elemento), sia in quanto il generico riferimento ad un contratto di lavoro a tempo determinato di per sè non rappresenta il fatto costitutivo di un diritto pieno alla misura protettiva, tanto più in assenza di una praticabile comparazione con l’esercizio dei diritti fondamentali nel Paese d’origine, ove il richiedente – già secondo il tribunale e con affermazioni non censurate – ha conservato il nucleo familiare;

6. appare così rispettato nella decisione il principio, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), per cui “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente.., altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; l’indirizzo è stato ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo nella specie difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dalla sentenza, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dal giudice di merito, anche in relazione alla non credibilità del narrato quanto alle ragioni dell’allontanamento dal (OMISSIS) (Cass. 2682/2020); si può allora ribadire che l’odierna censura è nel suo complesso inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

7. il secondo motivo è inammissibile, dovendosi dar conto che nella specie non trova applicazione, ratione temporis, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 17 nel punto in cui esso – con disposizione per quanto qui d’interesse non modificata – statuisce che “Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e art. 32, comma 1, lett. b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 23 le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all’art. 74, comma 2 predetto decreto”; va invero dato corso all’indirizzo per cui “la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato” (Cass. 3028/2018, 10487/2020);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

 

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