Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21158 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 13/10/2011), n.21158
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12003-2007 proposto da:
T.T. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA T. MONTICELLI 12, presso l’avvocato SESTITO SALVATORE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALIPERTI VINCENZO FIORAVANTE,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SOFICOOP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del
Liquidatore pro tempore (c.f. (OMISSIS)), nonchè CITTA’ DEL MARE
S.R.L., in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso l’avvocato PARLATO
GUIDO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 698/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 03/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato VINCENZO ALIPERTI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1.02.1993, T.T. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la S.r.l SO.FI.COOP, chiedendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita stipulato dalle parti il 16.1.0.1992, inerente ad un appartamento con annesso box, di cui la società convenuta aveva in corso la costruzione, in località (OMISSIS), su aree concesse da tale Comune, nell’ambito del Piano di Zona ex L. n. 167 del 1962.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza della domanda introduttiva e chiedeva in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare, in ragione delle inadempienze della T..
Con sentenza del 18.07-10.10.2002, l’adito Tribunale, in base anche all’esito della disposta CTU, accoglieva la domanda dell’attrice, subordinando il trasferimento del compendio immobiliare all’esecuzione di quanto posto a carico della stessa, statuendo, in subordine la risoluzione del contratto preliminare per il caso che la T. non avesse a tanto ottemperato ed, infine, condannando la società SO.FI.COOP al pagamento del 50% delle spese processuali.
Con sentenza del 1-3.03.2006, la Corte d’Appello di Napoli in parziale accoglimento dell’appello principale della T., dichiarava la nullità della statuizione sub n. 4 del dispositivo della sentenza di primo grado, concernente la risoluzione del contratto prevista in via subordinata ed in parziale accoglimento dell’appello incidentale della società SO.FI. COOP a r.l., compensava integralmente le spese del giudizio di primo grado.
Compensava, inoltre, anche le spese del giudizio d’appello. Avverso questa sentenza la T. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 12.04.2007 ed affidato a tre motivi. La Soficoop S.r.l in liquidazione e la Città del Mare s.r.l hanno resistito con controricorso notificato il 27.05.2007. All’udienza pubblica del 3 maggio 2011 la causa è stata rinviata all’odierna udienza. Le società controricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso la T. denunzia:
1. “Violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 35 e ss., art. 99 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 325 c.p.c. e segg., art. 1418 c.c., art. 1419 c.c., art. 1421 c.c., art. 1339 c.c. e art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto prospettato dall’appellante in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.
2. “Violazione e falsa applicazione degli art. 2932 c.c. e L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 11 e ss. della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 60, lett. m in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto prospettato dall’appellante in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.
3. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., art. 1453 c.c. e segg., art. art. 11148 c.c. e segg. art. 112 c.p.c., art. 324 c.p.c. e art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto prospettato dall’appellante in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 “.
Tutti e tre i motivi del ricorso sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto privi del prescritto quesito di diritto con riguardo ai denunciati vizi di violazione e falsa applicazione di disposizioni normative ed in quanto, altresì, relativamente ai prospettati vizi motivazionali, mancanti del successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, atto a circoscriverne puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 2007/20603; 2008/11652;2008/16528).
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della T., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la T. a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011