Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21158 del 12/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.12/09/2017), n. 21158
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente DOMICILIATA in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL
VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI QUERCIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1263/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI, depositata il 29/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.G.A., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IR AP, versata negli anni dal 2006 al 2010, la C.T.R., – con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che, per quel che qui ancora rileva, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non integrando tale presupposto la presenza di un dipendente part time con funzioni di segretaria.
Avverso la sentenza ricorre, su un motivo, l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 per non avere LA ctr considerato che il contribuente era dotato di uno studio e si avvaleva di un dipendente, è manifestamente infondato.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 – il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Orbene, la CTR ha correttamente ritenuto che nel caso di specie la presenza di un dipendente part time con funzioni di segretaria o non integrava il requisito dell’autonoma organizzazione.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U.
PQM
La corte visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017