Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21158 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

E.E., rappr. e dif. dall’avv. Romina Possis,

romina.possis-ordineavvocativercelli.eu, elett. dom. presso il suo

studio in Vercelli, via degli Oldoni n. 14, come da procura spillata

in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Torino 24.7.2018, n. 1373/2018,

in R.G. 2046/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro, alla camera di consiglio del 22.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. E.E. impugna la sentenza App. Torino 24.7.2018, n. 1373/2018, in R.G. 2046/2017 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso l’ordinanza 17.7.2017 con cui il Tribunale di Torino aveva a sua volta negato la tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, circoscritto l’oggetto del giudizio secondo le sole censure su diniego di protezione sussidiaria e umanitaria, ha rito: a) confermato il giudizio di inattendibilità e non credibilità del narrato, ove il riferimento poggiava sulla costrizione ad assumere il ruolo direttivo del padre nella setta degli (OMISSIS), circostanza evitata con l’allontanamento dalla (OMISSIS) ma priva di dettagli e puntualità, stante anche la condizione modesta del richiedente, l’assenza di problemi analoghi in capo ai familiari e l’ignoranza in concreto delle attività della setta; b) esclusi di conseguenza i requisiti di meritevolezza della protezione ai sensi del D.Lgs. n. 215 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e assente ogni conflitto armato, ai sensi della lett. c) art. cit. in (OMISSIS), secondo le fonti consultate, stante la provenienza da (OMISSIS), in (OMISSIS); c) non dimostrata alcuna specifica situazione soggettiva tale da giustificare la protezione umanitaria, non ricorrendo le tipiche situazioni di vulnerabilità, sia perchè l’appellante ha infondatamente richiamato pericoli in caso di rimpatrio, sia in quanto egli ha addotto a causale un’integrazione in realtà meramente coincidente con l’espletamento delle attività allestite dal sistema di accoglienza, tanto più che lo stesso rapporto di lavoro part time risulterebbe concluso con la cooperativa affidataria della relativa struttura, così dubitandosi di un’effettiva integrazione rilevante;

3. il ricorrente propone due motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si invoca la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 con vizio di motivazione, censurando il giudizio di non credibilità confermato dalla corte;

2. con il secondo motivo è contestata la mancata concessione della protezione umanitaria, sia per vizio di motivazione, sia per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

3. il primo motivo è inammissibile alla stregua del principio, cui va data continuità, per cui “il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. 21142/2019, 1195/2020), avendo nella specie il giudice di merito operato una valutazione unitaria degli elementi dichiarativi e documentali emersi in istruttoria (Cass. 6897/2020), rapportati in modo coerente con le informazioni del Paese d’origine (Cass. 26056/2010, 10202/2011);

4. risultano poi non pertinenti le ulteriori critiche in punto di protezione sussidiaria, laddove la sussistenza di un conflitto armato è stata puntualmente negata con riguardo all’area di provenienza in (OMISSIS) del richiedente; appare pertanto rispettato anche il principio per cui “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass.18306/2019);

5. va peraltro aggiunto che, a conforto del prospettato omesso esame documentale, il ricorrente non ha illustrato il contenuto specifico di tali fonti pretesamente trascurate in motivazione, evitando di indicarne dove e con riguardo a quali circostanze sarebbe ricorsa la loro decisività, desumibile, in questa sede, dalla rispettiva lettura;

6. il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi – in sostanza – in una mera censura sulla motivazione resa dalla corte; quanto alla protezione umanitaria, la sentenza, dopo aver escluso la credibilità del ricorrente e comunque l’assenza di un rischio di individualizzazione del pericolo grave in caso di rimpatrio nell’area di provenienza della (OMISSIS), ha giudicato insufficiente il percorso integrativo allegato, posta la sua sostanziale coincidenza, per un verso, con le mere attività allestite dalla struttura di accoglienza e così, per altro, ponendo in dubbio la stessa integrazione – che di per sè non rappresenta comunque il fatto costitutivo di un diritto pieno alla misura protettiva – poichè realizzata mediante un rapporto di lavoro e alloggio con il medesimo gestore di tale servizio pubblico; va inoltre osservato che la corte è pervenuta, con apprezzamento di fatto non sindacabile nella presente sede, a qualificare il rapporto di lavoro come part time;

7. appare così rispettato nella decisione il principio, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), per cui “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; l’indirizzo è stato ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo nella specie difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dalla sentenza, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dal giudice di merito, anche in relazione alla non credibilità del narrato quanto alle ragioni dell’allontanamento della (OMISSIS) (Cass.2682/2020); si può allora ribadire che l’odierna censura è nel suo complesso inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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