Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21157 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 13/10/2011), n.21157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 31475 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2007, proposto da:

R.R. e RA.TE., elettivamente domiciliate in

Roma, alla Via Carlo Poma n. 4, presso gli avv.ti Congedo Anna Maria

e Lucio Congedo, che le rappresentano e difendono, per procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21, presso

l’Avvocatura comunale, con l’avv. Marzolo Riccardo, che rappresenta e

difende l’ente locale, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2387/07, del 6

aprile – 28 maggio 2007.

Udita, all’udienza del 21 giugno 2011, la relazione del consigliere

dr. Fabrizio Forte.

Uditi l’avv. Congedo per le ricorrenti e il P.M. dott. PATRONE

Ignazio che conclude per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato al Comune di Roma il 7 – 12 dicembre 2007, R.R. e Ra.Te. hanno chiesto la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, della Corte d’appello di Roma, che ha rigettato il loro gravame in ordine alla prescrizione del loro diritto al risarcimento del danno per l’occupazione e trasformazione delle aree di loro proprietà, di mq. 15.806, oggetto delle Delib. di occupazione n. 2799 del 1984 e Delib. n. 4775 del 1985, già rilevate dal locale Tribunale, che aveva condannato il comune al risarcimento del danno alle istanti per altre occupazioni deliberate successivamente di aree diverse da quelle sopra indicate, per le quali l’azione risarcitoria si era ritenuta estinta per prescrizione.

Ad avviso della Corte, la scadenza dei termini prolungati dell’occupazione aveva determinato la consumazione dell’illecita acquisizione, con decorso conseguente da quella data della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento delle due donne, il cui appello veniva quindi rigettato con quello incidentale del Comune di Roma sulla liquidazione del danno.

Al ricorso che precede replica con controricorso notificato il 18 gennaio 2008 il Comune di Roma.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso della R. e della Ra.

censura la sentenza della Corte d’appello di Roma per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essere contraddittoria e insufficiente la motivazione sul punto decisivo della proroga dell’occupazione disposta con legge, che, ad avviso dei giudici di merito, avrebbe dovuto essere deliberata dalla stessa autorità che aveva autorizzato l’occupazione, senza considerare che la determinazione delle indennità per le aree oggetto di occupazione appropriativi, per cui si era affermata la prescrizione, costituiva comunque riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione, anche per la domanda di risarcimento del danno.

1.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 2944 c.c. dalla Corte d’appello per non avere dato rilievo agli atti interruttivi nel dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno delle ricorrenti.

Nessun quesito di diritto conclude ognuno dei due motivi di ricorso proposti dalle ricorrenti.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in rapporto ai difetti motivazionali che denuncia, ai sensi della seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., norma processuale applicabile ratione teiporis anche dopo che è stata abrogata e per i ricorsi proposti fino alla abrogazione, come quello per cui è causa, per il principio tempus regit actum (Cass. 4 gennaio 2011 n. 80 e ord. 24 marzo 2010 n. 7119).

Esso denuncia carenze motivazionali ma è privo della sintesi conclusiva, con la chiara indicazione dei fatti rilevanti che rendono immotivata la sentenza e delle ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata è inidonea a dare ragione della decisione, per cui si assume omessa e/o insufficiente, in ordine al rigetto della domanda, per prescrizione dell’azione risarcitoria (S.U. 14 ottobre 2008 n. 25117, Cass. 26 febbraio 2009 n. 4589 e ord. 26 febbraio 2009 n. 4589).

Il secondo motivo di ricorso denuncia un preteso errore di diritto della sentenza impugnata senza indicare quale principio di diritto avrebbe dovuto applicare la Corte di merito in luogo di quello ritenuto corretto, e non concludendosi, con il quesito di diritto che a tale principio abbia fatto riferimento (Cass. 23 febbraio 2009 n. 4329 e S.U. 10 settembre 2009 n. 19444).

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le ricorrenti, per la soccombenza, dovranno corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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