Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21157 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/08/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 07/08/2019), n.21157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21272-2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA

CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nella causa proposta da M.V. nei confronti dell’Inps per ottenere la declaratoria d’illegittimità del provvedimento con il quale era stata disposta la ripetizione come indebito di quanto erogato a titolo di disoccupazione agricola per l’anno 2004, con compensazione delle spese.

2. Al fine di confermare la compensazione delle spese operata in primo grado, la Corte territoriale individuava le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92 c.p.c. (nella formulazione operante ratione temporis) nel fatto che l’Inps avesse tenuto un comportamento improntato alla cura degli interessi pubblicistici consistenti nella migliore gestione delle risorse, in quanto la richiesta era stata originata dalla cancellazione della M. dagli elenchi dei braccianti agricoli a seguito di un accertamento ispettivo effettuato dall’Inps, in adempimento degli obblighi istituzionali, al fine di contrastare la proliferazione dei rapporti fittizi di lavoro agricolo, in specie con riferimento all’azienda “Il Miracolo”). La Corte aggiungeva che all’esito del giudizio che aveva riconosciuto la correttezza della posizione assicurativa, l’Inps aveva prontamente dismesso la propria resistenza nel merito alla prima udienza di discussione, così pervenendosi alla cessazione della materia del contendere.

3. Per la cassazione della sentenza M.V. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 132 c.p.c.art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., nonchè il difetto di motivazione circa le ragioni della compensazione delle spese processuali.

5.Sostiene che la definizione del precedente giudizio relativo all’accertamento della correttezza della posizione assicurativa, la cui insussistenza era stata posta a fondamento del recupero dell’indebito, non costituirebbe una grave ed eccezionale ragione per pervenire alla compensazione totale delle spese sostenute in questo processo dalla parte totalmente vittoriosa. Ritiene inoltre che la motivazione del giudice di secondo grado sia inesistente, non essendo stata fornita la giustificazione dell’eccepita carenza di motivazione nella decisione di prime cure per pervenire alla compensazione delle spese.

6. Il ricorso non è fondato.

Al procedimento si applica ratione temporis l’art. 92 c.p.c. nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, si discute della sussumibilità delle ragioni indicate nella motivazione alla ipotesi di “gravità ed eccezionalità” normativamente prevista.

7. La norma di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè occorrano gravi ed eccezionali ragioni, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. 26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012, n. 2572).

8. Nel caso, la compensazione è stata disposta dal giudice dell’appello sulla base del fatto che il rapporto assicurativo della Ma. era stato posto in dubbio dalle incongruenze che erano risultate dalle verifiche ispettive relative all’azienda di riferimento, (trattasi della azienda “Il Miracolo”) ritenuta atta a creare l’apparenza di fittizi rapporti di lavoro; in particolare, per quanto attestato in sentenza (alla pagina 12): il coinvolgimento dell’amministratore, sig. Mo.Co., in analoghe frodi a mezzo di altre strutture (“La Speranza” e “La Fragola”); la fittizia disponibilità di terreni in realtà mai concessi in affitto dai proprietari; la notevolissima sproporzione con i dati delle tabelle ettaro-colturali; la costante conduzione antieconomica della azienda; la totale, rilevantissima evasione contributiva; la mancanza di documentazione attestante l’effettività della attività (acquisto di sementi, attrezzi agricoli, macchinari o esistenza di rapporti commerciali intrattenuti).

9. Tali circostanze di fatto appaiono specifiche ed attinenti della controversia decisa, costituendo la correttezza della posizione previdenziale della signora M. il presupposto dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola, e dunque requisiti intrinseci alla fattispecie di compensazione contemplata dall’art. 92 c.p.c. (Cass. 05/07/2017, n. 16473). Esse sono inoltre connotate dalla gravità ed eccezionalità richiesta dalla norma, essendo esposta una situazione di fatto tale da determinare l’apparenza del carattere fittizio dei rapporti di lavoro agricolo facenti capo all’azienda oggetto di ispezione, facendo sorgere l’onere dell’Istituto previdenziale, nell’interesse pubblico, di provvedere al recupero delle prestazioni erogate. Nè può rilevare in contrario che l’esito del giudizio sia stato favorevole alla lavoratrice, essendo la verifica giudiziale necessaria a superare la situazione di obiettiva e grave incertezza circa l’effettività delle prestazioni agricole della parte ricorrente (cfr. in fattispecie analoga da ultimo Cass. n. 5791 del 9.3.2018).

10. Nel caso vi è stata anche da parte del giudice di merito la considerazione che la M. aveva taciuto la pendenza della causa avente ad oggetto la correttezza della posizione previdenziale, così pregiudicando la possibilità di riunione e favorendo un possibile contrasto di giudicati, mentre l’Inps, definita la prima causa, aveva prontamente dismesso la resistenza nel merito alla prima udienza di discussione, così pervenendosi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere: è stato in tal modo valorizzato il comportamento processuale delle parti, che costituisce elemento anch’esso valutabile ai fini della compensazione delle spese (Cass. n. 23997 del 16/11/2011).

11. Neppure sussiste il denunziato vizio della motivazione sotto il profilo della dedotta impossibilità di modificare la motivazione adottata dal giudice del primo grado, considerato che il giudice del gravame nell’esercizio del potere di correzione può dare, entro i limiti del “devolutum”, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. 11130 del 28/05/2015).

12. Segue coerente il rigetto del ricorso.

13. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

14. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, risultando la stessa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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