Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21157 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

Z.F., rappr. e dif. dall’avv. Maurizio Veglio, elett. dom.

presso lo studio dell’avv. Laura Barberio, in Roma, via Torino n. 7,

come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Torino 17.7.2018, n. 1344/2018,

in R.G. 2415/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro, alla camera di consiglio del 22.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Z.F. impugna la sentenza App. Torino 17.7.2018, n. 1344/2018, in R.G. 2415/2017 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso l’ordinanza 16.10.2017 con cui il Tribunale di Torino aveva a sua volta negato la tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nelle sue tre forme e da tale organo disattesa;

2. secondo la corte: a) va confermato il giudizio di non credibilità del narrato, avendo il richiedente contraddittoriamente riferito di un allontanamento dal (OMISSIS) per timore delle conseguenze penali di un incidente mortale provocato con un trattore, ma incoerentemente dichiarata la fuga prima nell’immediato e poi 5 mesi dopo l’accaduto, così come prima la presenza di testimoni accorsi e poi la loro mancanza, elemento ultimo evidenziato a supporto probatorio di una responsabilità, al più per colpa, nonchè l’omessa produzione della denuncia subita e del mandato di cattura spiccato; b) ha escluso il rischio di subire un danno grave da eventuale processo al rientro, stante l’instaurazione nel (OMISSIS) di regimi più garantisti e comunque la non rilevanza dell’accaduto, quand’anche vero, alla stregua delle ipotesi concessive della protezione; c) ha negato la sussistenza di un conflitto armato in (OMISSIS), rilevante di per sè per la incolumità al mero rientro; d) ha negato fondamento alla richiesta di protezione umanitaria, per insufficienza della allegata integrazione sociale, di per sè non bastevole, non ricorrendo le tipiche situazioni di vulnerabilità;

3. il ricorrente propone un unico motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle condizioni per la concessione del permesso umanitario, per collegamento erroneamente escluso tra violazioni dei diritti umani in (OMISSIS) e vicenda personale e soprattutto omesso rilievo della decisiva vulnerabilità, trascurando le COI sulla iniquità dei processi e la integrazione sociale raggiunta;

2. il motivo è inammissibile, per plurimi limiti della censura, non avendo essa colto la complessa motivazione con cui la corte ha ribadito, anche con riguardo al diniego della protezione umanitaria, sia l’assenza di un conflitto armato in (OMISSIS), sia il difetto di alcun pericolo d’incolumità per il richiedente, così svalutando in una situazione preliminare di non credibilità del narrato i prospettati timori di mancato esercizio di diritti in un ipotetico processo penale; sul punto, va osservato che Cass. 2682/2020 ha rilevato che “l’attendibilità della narrazione svolge un ruolo rilevante anche in relazione al riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del richiedente medesimo, posto che solo la sua attendibilità consente di attivare poteri officiosi”;

4. la doglianza è poi contrassegnata da difetto di autosufficienza, poichè la netta esclusione in sentenza dei presupposti di simile tutela – dalla vulnerabilità all’inserimento in Italia – non appare contrastata mediante un preciso richiamo alle circostanze che sarebbero state trascurate, limitandosi il ricorrente ad invocare i medesimi fattori già apprezzati dalla corte quali non bastevoli in sè alla protezione umanitaria, oltre che quale derivazione di tutela gradata sulla base dei medesimi fatti già negativamente valutati ai fini dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria; appare così rispettato nella decisione il principio, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), per cui “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; l’indirizzo è stato ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo nella specie difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dalla sentenza; si può allora aggiungere che l’odierna censura è inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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