Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21156 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 19/10/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3627-2011 proposto da:

C.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POTENZA in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli Avvocati CONCETTA MATERA, BRIGIDA

PIGNATARI D’ERRICO con studio in POTENZA VIA N. SAURO PAL. DELLA

MOBILITA’ (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2009 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2016 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

C.M.A. propone cinque motivi di ricorso per la tassazione della sentenza n. 180/2/09 del 15 dicembre 2009 con la quale la commissione tributaria regionale di Potenza, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Potenza a titolo di maggior valore di mercato attribuito, ai fini (OMISSIS), su un’area fabbricabile da lei posseduta.

Resiste con controricorso il Comune di Potenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso la C. deduce omessa, erronea ed insufficiente motivazione della sentenza; per avere la commissione tributaria regionale rigettato il suo appello incidentale con la laconica affermazione: “l’appello incidentale non merita accoglimento”, con ciò omettendo di affrontare le molteplici eccezioni da lei sollevate in corso di causa. Inoltre, la decisione impugnata si era basata su documenti dell’amministrazione comunale (delibera GC di approvazione dei valori delle aree ai fini Ici per l’annualità dedotta in giudizio) diversi da quelli prodotti in primo grado, ed inammissibilmente allegati in appello; con ciò indebitamente permettendo “la sostituzione di un documento già depositato ed acquisito nel corso del giudizio”.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Per quanto concerne il rigetto dell’appello incidentale, esso risulta finanche inammissibile là dove mostra di indebitamente sovrapporre – nel richiamo, da un lato, all’insufficiente motivazione e, dall’altro, alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c., – la carenza motivazionale con il vero e proprio error in procedendo rappresentato dall’omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Inoltre, il motivo in esame appare del tutto generico e privo del requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6), nella parte in cui lamenta la mancata decisione, nel rigetto dell’appello incidentale, “delle molteplici eccezioni sollevate dalla contribuente in entrambi i gradi di giudizio”, senza però indicare quali fossero tali eccezioni; in quale momento e sede processuale fossero state introdotte; secondo quali modalità esse fossero state fatte oggetto di specifici motivi di appello incidentale volti a contrastare una non meglio precisata decisione di primo grado sulle stesse. Dalla sentenza qui impugnata, d’altra parte, si evince (pag. 2) come tali eccezioni riguardassero profili strettamente “in diritto” dell’avviso di accertamento, così come oggi riproposti dalla contribuente quali motivi di ricorso per cassazione; per essi, suscettibili – come detto – di rilevanza e valutazione strettamente giuridica, valgono dunque le considerazioni che saranno svolte nella disamina dei motivi che seguono.

Per quanto concerne l’asserita violazione del regime di introduzione dei documenti in grado di appello, basterà evidenziare – da un lato – come non si trattasse in realtà di “nuove produzioni”, bensì di mera regolarizzazione (nell’intestazione della delibera della GC e, segnatamente, nell’annualità Ici alla quale si riferivano i valori delle aree edificabili in essa stabiliti) mediante l’allegazione in copia autentica di documenti già ritualmente prodotti in giudizio in copia semplice (di copia autentica); e – dall’altro come tali documenti potessero comunque trovare ingresso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.

Quanto, poi, alla lamentata carenza di potere da parte della giunta comunale (aspetto anche questo preso cumulativamente in considerazione nel motivo di ricorso, ancorchè concernente un profilo diverso tanto dalla carenza di motivazione, quanto dall’inammissibilità della produzione documentale in appello), va richiamato il principio espresso da Cass. 18503/10 (così Cass. 6603/08; Cass. 9216/07), secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art 3, comma 53, la competenza a determinare l’aliquota dell’imposta è spettata al consiglio comunale nel periodo intercorso tra il 1 gennaio 1997 e l’entrata in vigore del D.Lgs n. 267 del 2000, il cui art. 18 ha ripristinato l’attribuzione alla giunta comunale già originariamente prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, comma 1”.

p. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta omessa, erronea ed insufficiente motivazione della sentenza, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. Per avere la commissione tributaria regionale attribuito al terreno il valore proprio di un’area edificabile, nonostante che esso fosse inserito non già in un piano particolareggiato, e nemmeno in un piano regolatore generale, ma solamente nel piano strutturale Regione Basilicata, ancora privo della esatta individuazione delle aree concretamente suscettibili di edificazione.

Il motivo è infondato.

Il giudice di merito – a fronte della allegazione del Comune, secondo cui l’area in questione era disciplinata da un vero e proprio PRG, con pregresso piano di lottizzazione non ancora incorso, nell’anno di riferimento, in decadenza decennale L. 17 agosto 1942, n. 1150, ex artt. 16 e 17, in quanto approvato nel (OMISSIS) – ha accertato che il terreno in questione ricadeva in effetti nell’ambito di uno strumento urbanistico con previsione di edificabilità; con conseguente incidenza di tale caratteristica sul valore commerciale del bene.

Si tratta di affermazione in fatto qui non censurabile (con il limite dell’errore revocatorio nella lettura delle risultanze di causa, tuttavia nemmeno dedotto con apposito ricorso di revocazione) e, del resto, basata su una corretta applicazione normativa.

L’affermazione di edificabilità del terreno ai fini della determinazione del suo valore venale, infatti, non potrebbe – una volta risconosciuta tale edificabilità da uno strumento urbanistico generale – ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza di un piano particolareggiato o attuativo, atteso l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità incentrato sul D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 conv. in L. n. 248 del 2006 (richiamato anche nella sentenza impugnata) secondo il quale “in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 – quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi” (Cass. 25676/08; Cass 11433/10 ed altre).

Si tratta di orientamento che recepisce quanto stabilito da SSUU 25506/06, le quali hanno altresì osservato che: “l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio”.

Nel caso di specie è dunque dirimente osservare come il terreno dovesse considerarsi edificabile, e dunque sottoponibile a stima secondo il valore venale di mercato D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, quand’anche in assenza di adozione di uno strumento particolareggiato attuativo.

p. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè violazione del principio del legittimo affidamento; per avere la commissione tributaria regionale, in sostanza, attribuito effetto retroattivo alla delibera GC 2003 determinativa del valore dei terreni ai fini ICI per annualità successive a quella dedotta.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Escluso, in base alla stessa prospettazione della parte ricorrente, che la doglianza possa sussumersi nell’ambito del vizio di motivazione (non rientrando la lamentata applicazione retroattiva della delibera tra i vizi logico – argomentativi della motivazione), resta da valutare la, pur essa, dedotta violazione normativa.

Nemmeno sotto questo profilo la censura può però dirsi fondata.

Va infatti applicato, in proposito, l’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di ICI, la delibera di giunta municipale che periodicamente determina, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili – volta a limitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato – pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Cass. 5068/15; Cass. 15555/10 ed altre). Dal che si desume che non si tratta di inammissibile applicazione retroattiva di una norma impositiva, bensì della determinazione presuntiva di un valore economico di mercato riferibile ad un delimitato arco temporale, ancorchè antecedente all’emanazione della delibera medesima.

p. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta omessa, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento; il quale non precisava, se non in via presuntiva, i criteri adottati per l’accertamento di maggior valore, nè allegava le delibere di determinazione dei valori delle aree edificabili, comunque prive di qualsivoglia presunzione di legittimità.

La doglianza non può essere accolta.

In primo luogo, essa difetta di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto tutta incentrata sull’inadeguatezza della motivazione di un atto, l’avviso di accertamento, di cui non si riporta il tenore testuale, nè si indica dove, nell’ambito del fascicolo d’ufficio o di parte, esso sia reperibile. Ciò preclude a questa corte il vaglio di legittimità con i dovuti caratteri di immediatezza e concentrazione.

In secondo luogo, essa è comunque infondata, dal momento che – come detto – il valore dell’area edificabile in questione si basava, nell’avviso di accertamento opposto, su una relazione tecnica allegata, e su un atto di portata generale (la delibera della giunta municipale) dotato di comune conoscibilità, in quanto pubblicato nelle forme di legge mediante inserimento nell’albo pretorio (pubblicità legale).

Va affermata, in proposito, la sufficienza della motivazione dell’atto impositivo che faccia riferimento ad elementi extratestuali che il contribuente sia comunque in grado di conoscere (Cass. 9582/13) con riaffermazione, nella specie, del principio secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI, l’obbligo di allegazione all’avviso di accertamento, ai sensi della L. 7 luglio 2000, n. 212, art. 7,egli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili” (Cass. 9601/12).

Ne segue, nella fattispecie concreta, il rispetto dell’onere motivazionale per relationem dell’atto impositivo, L. n. 212 del 2000, ex art. 7; in quanto facente riferimento ad un provvedimento ad effetto generale conosciuto o agevolmente conoscibile dalla contribuente.

p. 5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla obiettiva incertezza dell’obbligazione tributaria, assunta quale presupposto di non applicabilità delle sanzioni D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 6.

La censura è destituita di fondamento.

La commissione tributaria regionale ha infatti escluso, all’esito di un ragionamento implicito ma non per questo non immediatamente percepibile, il presupposto di non applicazione delle sanzioni.

Il che è conforme all’orientamento secondo cui “in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d’inevitabile “incertezza normativa tributaria” sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d’individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa” (Cass. 13076/15 ed altre).

Nel caso di specie nè il carattere di edificabilità del terreno, nè la mera quantificazione del suo valore venale dipendevano dall’applicazione di disposizioni connotate da incertezza interpretativa in senso obiettivo, come teste indicato.

E nemmeno sussiste il paventato vizio di contraddittorietà motivazionale sotto il profilo dello stato di incertezza interpretativa di talune questioni così come evidenziato dal giudice territoriale (pag. 4); atteso che tale riferimento è stato da questi chiaramente reso al diverso fine di escludere la temerarietà ex art. 96 c.p.c., dell’appello incidentale della contribuente, con ciò accreditando una rilevanza appunto – meramente soggettiva ed a titolo di responsabilità processuale dell’incertezza medesima; non per questo idonea, per le indicate ragioni, ad escludere al contempo le sanzioni derivanti dall’inadempimento dell’obbligo tributario.

Deve in definitiva ravvisarsi, nella decisione qui censurata, un giudizio sostanziale di insussistenza del requisito di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, dovendo quest’ultimo poggiare su una nozione “obiettiva” di incertezza (reputata dal giudice), non già meramente “soggettiva” (riferita al contribuente, ancorchè a questi non imputabile).

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 500,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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