Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21156 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 13/10/2011), n.21156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8880-2007 proposto da:

RIPLEY’S FILM S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MERCALLI 13, presso l’avvocato MENOZZI LUCIANO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LEGO & CART S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso l’avvocato MARCONI FRANCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZORZOLI VOLPI MASSIMO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2014/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LORENZO ATTOLICO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi, per la controricorrente, gli Avvocati FRANCO MARCONI e MASSIMO

ZORZOLI VOLPI che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2004 la RIPLEY’S FILM s.r.l. conveniva dinanzi al tribunale di Torino la LEGO&CART s.r.l.

per ottenerne la condanna al risarcimento del danno da abusiva distribuzione del film “Totò al giro d’Italia”, previa inibizione di ogni ulteriore sfruttamento indebito del film.

Esponeva di essere titolare esclusiva dei relativi diritti di utilizzazione economica, in forza di acquisto fattone con atto pubblico registrato e trascritto.

Costituitasi ritualmente, la LEGO&CART s.r.l. eccepiva l’inidoneità dei titolo derivativo ex adverso allegato: sia perchè restava indimostrata la titolarità della società dante causa, sia perchè era già maturata l’estinzione del preteso diritto, per scadenza del termine trentennale di protezione di cui all’art. 32 della Legge sul diritto d’autore; restando inapplicabile lo jus superveniens dei nuovi termini.

Con sentenza emessa il 12 luglio 2005 il Tribunale di Torino accoglieva la richiesta di inibitoria e rigettava le ulteriori domande attrici.

In accoglimento del successivo gravame della LEGO&CART s.r.l. la Corte d’appello di Torino, con sentenza 22 dicembre 2006, rigettava le domande della RIPLEY’S FILM s.r.l., che condannava alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la decisione, non notificata, la RIPLEY’S FILM s.r.l.

proponeva ricorso per cassazione, notificato il 16 marzo 2007 e articolato in quattro motivi.

La LEGO&CART s.r.l., con controricorso illustrato da successiva memoria, resisteva al ricorso, eccependone, in via pregiudiziale di rito, l’inammissibilità ex art. 366 bis cod. proc. civ., e nel merito l’infondatezza.

All’udienza del 10 giugno 2011 il Procuratore generale ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Premesso che il requisito della formulazione dei quesiti di diritto si applica ai ricorsi proposti, come nella specie, avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006 (senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare), esso resta tuttora vigente, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima dell’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un termine finale di vigenza, da correlare con la maturazione degli elementi essenziali della fattispecie disciplinata); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio n. 40 del 2006: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è tuttora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119;

Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

Nella specie, il ricorso è dunque inammissibile, privo com’è del quesito di diritto richiesto in conclusione di ogni singolo motivo di doglianza: inteso come sintesi logico-giuridica della questione, idoneo a far comprendere alla corte di legittimità l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito, con la prospettazione alternativa della regola da applicare (Cass., sez. lavoro,7 aprile 2009, n. 8463.

Le spese seguono soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 Giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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