Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21156 del 12/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.12/09/2017),  n. 21156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22635-2016 proposto da:

S.A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

MICHELA MONTAGNA e GIANCARLO RIZZIERI;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE INCANNO’, che la rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati ALESSANDRO RIGHI

e RAFFAELE COLUCCIO;

– controricorrente –

e contro

C.V., MECA S.R.L., FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE, B.A.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 352/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con sentenza resa in data 26/2/2016, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accolto, per quanto di ragione, la domanda con la quale B.A.P., in proprio e quale genitore di S.A.K., ha invocato la condanna di C.V., della Meca s.r.l., della AXA Assicurazioni s.p.a. e della (OMISSIS) s.p.a., al risarcimento dei danni sofferti dagli attori a seguito di un sinistro stradale in conseguenza del quale il minore S.A.K. aveva subito gravissimi danni alla persona;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto adeguatamente attestato, dal primo giudice, l’accertamento della colpa concreta di entrambi i protagonisti del sinistro, C.V. e S.A.K., attribuendo a quest’ultimo un concorso di colpa nella misura del 60%;

che, avverso la sentenza d’appello, S.A.K. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che la AXA Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., S.A.K. ha presentato memoria;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la prevalente responsabilità dello S. nella causazione del sinistro, senza considerare la circostanza di fatto secondo cui l’antagonista, C.V., aveva per tempo notato l’abnorme condotta di guida dello S., senza tempestivamente arrestare il proprio automezzo;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo il ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, dell’occorrenza di fatto asseritamente dalla stessa trascurata, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

che, pertanto, occorre osservare come, attraverso l’odierna censura, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2054 c.c. e art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per assenza di motivazione circa un fatto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale attestato la prevalente responsabilità dello S. nella causazione del sinistro in assenza di adeguata prova sul punto;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2054,2043 e 1227 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente attestato la prevalente responsabilità dello S. nella causazione del sinistro, in assenza di alcuna prova del relativo comportamento colposo, con la conseguente illegittimità della riduzione del risarcimento del danno dallo stesso rivendicato;

che entrambi i motivi sono inammissibili;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente lo S. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, con specifico riferimento alla denunciata violazione dell’art. 2054 c.c., osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente affermato di poter procedere – come in effetti ha puntualmente provveduto – ad accertare la colpa in concreto dei due protagonisti del sinistro, al di là delle contingenti difficoltà dell’accertamento;

che, quanto al profilo del vizio di motivazione, il ricorrente risulta essersi spinto a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, sulla base delle considerazioni sin qui indicate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA