Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21156 del 08/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21156 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 15558-2010 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
VERGA MARIA LUISA;

intimata

avverso la sentenza n. 11112009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 15/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 08/10/2014

udienza del 04/06/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO, preliminarmente fa presente che mancano
le ricevute di ritorno delle notifiche del ricorso in
Cassazione;
udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che nulla

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

osserva e chiede l’accoglimento;

R.G.N.

Svolgimento del processo

15558/2010

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione, con quattro motivi, nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 111/23/09, depositata il 15 aprile 2009, che ha confermato la
decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dalla

003, con il quale l’Ufficio aveva comunicato la variazione del classamento
di sei unità immobiliari site in Napoli, recante il consequenziale aumento
della rendita catastale per ciascuna di esse.
La CTR della Campania ha ritenuto nullo l’avviso, assumendone l’affezione
da vizi di contenuto e in procedendo, impeditivi della disamina nel merito
circa la fondatezza o meno dell’opera di rideterminazione del classamento.
In particolare la sentenza impugnata, premettendo che l’avviso, adottato in
base all’art. 3 comma 58 della L. n. 662/1996, era invero soggetto all’art. I
commi da 335 a 337 della L. n. 311/2004, ha ritenuto che l’avviso non
contenesse riferimenti in ordine alla fonte normativa posta a base della
variazione, all’effettuato eventuale sopralluogo, al rispetto della fase
endoprocedimentale d’interlocuzione con la contribuente, ai caratteri
tipologici e costruttivi degli immobili, agli immobili similari comparati, ai
concreti significativi miglioramenti e/o incrementi delle infrastrutture urbane
che avessero accresciuto la qualità del contesto abitativo, agli elementi di
raffronto tra ciascuna astratta unità — tipo catastale ed i concreti immobile da
comparare.
La decisione impugnata ha quindi evidenziato come decisive le circostanze
dell’omessa effettuazione del preventivo sopralluogo e della violazione della

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contribuente sig.ra Maria Luisa Verga avverso l’avviso n. NA0692441 2006

procedura d’interlocuzione con la contribuente, nonché della carenza di
motivazione dell’avviso sui profili sopra considerati.
L’intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia del Territorio censura la sentenza

“Violazione di legge per erronea e falsa applicazione art. 3, comma 58, della
legge n. 662/96; art. 1, commi 335, 336, 337, legge 30 dicembre 2004, n. 311
(c.d. legge finanziaria 2005)”. A riguardo, l’Amministrazione osserva, in
primo luogo, che l’art. 3, comma 58, della L. n. 662/1996 citata, prevede, per
l’attività di “riclassamento” sollecitata dai Comuni, due distinte ipotesi, cioè il
caso di incongruenza del classamento in atto e il caso di mancato
aggiornamento del classamento dell’unità abitativa in seguito a variazioni
edilizie, mentre, invece, l’art. 1, comma 336, 1. n. 311/2004 citata prevede
un’attività di “riclassamento”, sempre sollecitata dai Comuni, in casi diversi,
cioè in ipotesi di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto,
ovvero di sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti
catastali in conseguenza di intervenute variazioni edilizie; cosicché, conclude
l’Amministrazione, atteso che il classamento in atti dell’unità immobiliare
urbana “non era assolutamente congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
le medesime caratteristiche”, essa aveva correttamente proceduto secondo le
regole di cui all’art. 3, comma 58, 1. 23 dicembre 1996, n. 662. 11 quesito
sottoposto è il seguente: “Se la CTR di Napoli — nel ritenere non applicabile
l’art. 3, comma 58, 1. 662/96 e invece applicabile l’art. 1, commi 335, 336,
337 1. 311 del 2004 in materia di revisione del classamento di unità
immobiliare non dipendente da variazioni edilizie — abbia fatto falsa
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ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.e., denunciando, in rubrica,

applicazione delle citate norme in quanto nel caso della revisione del
classamento di unità immobiliare non dipendente da variazioni edilizie il
referente normativo è proprio l’art. 3, comma 58, L 662 del 1996,
riguardando tale disposizione proprio la classificazione di immobili il cui
classamento risulti <> a prescindere dalla circostanza che si

dell’Amministrazione, che, per esempio, può utilizzarlo per verificare la realtà
delle dichiarazioni dei contribuenti; cosicché, conclude l’Ufficio, nel caso di
specie, la circostanza di non essersi avvalsa della facoltà di verifica degli
immobili mediante sopralluogo, non può in alcun modo ledere il diritto di
difesa dei contribuenti. Il quesito sottoposto è del seguente tenore: “Se la CTR

un’unità immobiliare, abbia violato il disposto dell’art. 3 r.d1 13 aprile
1939, n. 652 secondo i quali il cit classamento può esser effettuato sulla base
della perizia del tecnico catastale, in base alla dichiarazione di parte, alla
planimetria, agli atti, ai dati e a tutta la documentazione a disposizione, senza
necessità di visitare l’unità immobiliare, salva la facoltà per l’Ufficio (e non
l’obbligo quindi) di procedere a successive verifiche sopralluogo come è
anche ribadito dall ‘art. 1 D.M 19 aprile 1994”.
3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia del Territorio censura la sentenza
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando, in rubrica, “Falsa ed
erronea applicazione del! ‘art. 6, comma 5 e 10, comma 1 della 1. 212/2002”
(recte 2000) (Statuto del contribuente); questo perché, secondo l’Ufficio,
erroneamente la CTR aveva ritenuto che prima dell’emissione dell’avviso di
classamento, qui dedotto in controversia, l’Amministrazione dovesse
obbligatoriamente invitare il contribuente ad un contraddittorio; in realtà,
secondo l’assunto dell’Agenzia del Territorio, l’art. 6, comma 5, e l’art. 10,
comma 1, 1. 27 luglio 2000, n. 212, che prevedono ipotesi di contraddittorio
per tutt’altre fattispecie, non possono qui trovare applicazione; questo, anche
perché, nella pratica fattispecie all’esame, non era in discussione la veridicità
delle dichiarazioni del contribuente, bensì un classamento ch’era da ritenersi
non più congruo a cagione di sopravvenute modifiche urbanistiche e di servizi
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di Napoli, nel ritenere necessario il sopralluogo ai fini del classamento di

intervenute nella zona ove è ubicato l’immobile dedotto in lite. Il quesito di
diritto formulato conclusivamente è: “se la CTR di Napoli, nel ritenere che
per i procedimenti relativi al classamento degli immobili occorra ai sensi
degli artt. 6, comma 5; 10, comma 1, della 1. 212/2002 (recte 2000) la previa
instaurazione di un contraddittorio con la parte interessata, abbia fatto

ipotesi del procedimento tributario relativo agli avvisi di accertamento delle
imposte in cui il contraddittorio è necessario per chiarire elementi di
incertezza mentre la determinazione del nuovo classamento è adottata sulla
base di elementi oggettivi conosciuti dall’Amministrazione”.
4. Con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia del Territorio censura la
sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando, in rubrica,
“Vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Secondo l’Agenzia del Territorio, difatti, non solo erroneamente, ma anche
apoditticamente, la CTR ha giudicato l’atto di classamento sub iudice non
sufficientemente motivato; la ricorrente Agenzia osserva in proposito come la
giurisprudenza non abbia mancato di affermare come gli atti di classamento
del tipo di quello qui oggetto d’impugnazione dovessero essere ritenuti
sufficientemente motivati mediante

“la semplice indicazione della

consistenza, della categoria e della classe, trattandosi di dati sufficienti a
porre il contribuente in condizione di difendersi”. Il momento di sintesi è così
formulato: “Si configura nella fattispecie un evidente vizio di motivazione
sulla circostanza decisiva della controversia nella parte in cui si afferma che
l’Amministrazione nell’applicare il metodo sintetico — comparativo non
avrebbe fatto riferimento alle c.d. unità tipo e al concreto immobile in cui
sussumerle, mentre, al contrario, sia nell’atto di riclassamento che nelle
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erronea applicazione della suddetta norma che riguarda invece la diversa

memorie difensive vi è un chiaro ed esplicito riferimento al procedimento
seguito per l’individuazione dell’unità tipo e di riferimento che vengono
specificamente elencate”.
5. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
È noto che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato

mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. è richiesta dalla legge
in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta corretta instaurazione del
contraddittorio.
Nella fattispecie in esame si è rilevata la mancata produzione in atti di detto
avviso di ricevimento da parte dell’Amministrazione ricorrente, né
l’Avvocatura dello Stato, presente in udienza a mezzo di proprio legale, ha
provveduto al relativo deposito prima che avesse inizio la relazione prevista
dall’art. 379 1° comma c.p.c., o tantomeno ha formulato istanza di rimessione
in termini, ex art. 153 2° comma c.p.e., che richiedeva in ogni caso l’offerta
della prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere
all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto
previsto dall’art. 6 1° comma della L. n. 890/1982.
Consegue, pertanto, nella fattispecie in esame, nell’impossibilità di accertare
la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, alla stregua della
giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass. civ. sez. unite 14 gennaio 2008, n.
627; più di recente in senso conforme Cass. civ. sez. VI —III, ord. 8 novembre
2012, n. 19387), che va in questa ribadita, la declaratoria d’inammissibilità
del ricorso proposto.

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contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a

6. Nulla va statuito in ordine alle spese di lite, stante il mancato espletamento
di difese da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2114

Il Co sigliere estensore

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