Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21156 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/08/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 07/08/2019), n.21156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12485-2014 proposto da:

GERATEX DI G. & R. S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANEPUCCIA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A., GRUPPO EQUITALIA S.P.A. in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA 294 presso lo studio dell’avvocato ENRICO

FRONTICELLI BALDELLI che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1237/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/11/2013 R.G.N. 248/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 5 novembre 2013, la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Chieti e dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla Geratex s.n.c. di G. e R. nei confronti dell’INPS e di Equitalia Centro S.p.A. (incorporante Equitalia Pragma S.p.A., agente per la riscossione nella provincia di Chieti), avverso la cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione del credito vantato dall’Istituto a titolo di sanzioni civili ed interessi di mora per omessa contribuzione;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di non poter annettere al disconoscimento da parte della Società della copia fotostatica dell’avviso di accertamento della cartella esattoriale presupposta, in quanto generico e basato su una mera formula di stile, l’effetto proprio del venir meno dell’efficacia probatoria del documento disconosciuto e di dover confermare raggiunta la prova della notifica della predetta cartella, da considerarsi perciò non opposta nonchè di dover dichiarare inammissibili gli ulteriori due motivi di censura, entrambi involgenti profili che presupponevano l’accertamento di fatti impeditivi del tutto nuovi;

che per la cassazione di tale decisione ricorreva la Geratex s.n.c., affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resistevano, con controricorso, sia l’INPS sia la Equitalia Centro S.p.A.;

che, nelle more dell’udienza di trattazione del ricorso, la Geratex s.n.c. ha depositato, attestandone l’effettuata notifica nel domicilio eletto a mezzo P.E.C. all’INPS ed all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, succeduta a Equitalia Centro S.p.A., atto di rinuncia agli atti del giudizio, motivandola in relazione all’adesione della stessa Società alla procedura di definizione agevolata con riguardo alla cartella impugnata ed al pagamento integrale del debito rateizzato, rinuncia di cui il Collegio ha dato atto nell’odierna adunanza, determinandosi per l’estinzione del giudizio e per il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, dovendosi ritenere, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 11540/2019), che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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