Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21156 del 02/10/2020
Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21156
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
M.A.R., rappr. e dif. dall’avv. Antonella Zotti,
elett. dom. presso lo studio dell’avv. Antonio Filardi, in Roma,
piazza Apollodori n. 26, come da procura spillata in calce all’atto;
– ricorrente –
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.
ex lege dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici è
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– costituito –
per la cassazione della sentenza App. Napoli 14.6.2018, n. 2948, in
R.G. 1209/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.
Massimo Ferro, alla camera di consiglio del 22.9.2020;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del
Primo Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. M.A.R. impugna la sentenza App. Napoli 14.6.2018, n. 2948, in R.G. 1209/2017 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso l’ordinanza 17.2.2017 con cui il Tribunale di Napoli aveva a sua volta negato la tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;
2. successivamente il richiedente ha depositato atto di rinuncia, documentandone la notifica all’Avvocatura dello Stato, peraltro costituita non con controricorso, ma solo al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, non fissata;
3. va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite;
4. non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 23175/2015 e Cass. 19071/218).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020