Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21155 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19229-2016 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

18, presso lo studio dell’avvocato DANILO LUSSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GRASSELLINI;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

S.R.G.A., D.F., SIS ASSICURAZIONI

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 56/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel settembre del 2000 S.R.G.A. conveniva in giudizio P.T. per sentirlo condannare in solido con la S.I.S. Assicurazioni s.p.a. al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS).

Si costituiva il convenuto P. contestando in toto quanto ex adverso proposto e, indicando quale esclusivo responsabile dell’evento contestato l’attore, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dello S. e dalla sua compagnia assicurativa la Lloyd Adriatico s.p.a. per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro de qua, chiedendo altresì la chiamata in causa della suddetta assicurazione quale litisconsorte necessario e contestualmente la rimessione della causa al Tribunale di Catanzaro competente per valore.

Si costituiva altresì la S.I.S Assicurazioni s.p.a. eccependo la continenza del giudizio con altro giudizio promosso dal sig. D.F. dinnanzi al Tribunale di Catanzaro per ottenere il risarcimento dei danni subiti dallo stesso in qualità di terzo trasportato sul veicolo condotto dal P..

Il G.d.P. di Borgia disponeva così la riunione dei giudizi e dinnanzi al Tribunale di Catanzaro si costituivano tutte le parti in causa.

L’adito Tribunale con sent. n. 768/2009 decideva per il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal P. ritenendolo esclusivamente responsabile del sinistro de qua e condannandolo insieme alla propria compagnia assicurativa la S.I.S. Assicurazione al risarcimento dei danni subiti dalle parti incorse nel presente giudizio e alla rifusione delle spese di lite e ordinando alla medesima assicurazione di tenere l’assicurato indenne dagli esborsi prescritti.

2. Avverso la medesima pronuncia proponeva appello il P., resistevano lo S. ed il D., oltre all’Alliaz Assicurazioni s.p.s conferitaria dell’Lloyd Adriatico spa, rimaneva contumace la S.I.S Assicurazioni.

La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 56 del 18 gennaio 2016 rigettava l’appello e confermava in toto la sentenza gravata.

3. Avverso tale pronuncia, propone ricorso in Cassazione P.T. con tre motivi.

3.1. Resiste con controricorso l’Alianz s.p.a.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo ed il secondo motivo denuncia il ricorrente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – travisamento di prove; Violazione degli artt. 111 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – motivazione apparente. Si duole che le informazioni riportate ed utilizzate dalla Corte territoriale per fondare la propria decisione risulterebbero inconciliabili con quelle contenute negli atti processuali e segnatamente nel verbale di carabinieri e nelle deposizioni dei testi ovvero inesistenti, così dando luogo ad un palese travisamento dell’intero quadro probatorio. In particolare il giudice del merito nel ricostruire il sinistro sarebbe incorso in errore: a) nell’individuare, dalla planimetria allegata al verbale dei carabinieri, la posizione del movimento dei veicoli coinvolti nel sinistro; b) nell’attribuire a P. la manovra di invasione dell’opposta corsia; c) nell’individuare il punto d’urto tra i veicoli.

6.2. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2054 c.c. e artt. 115 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la tesi prospettata dal ricorrente la sentenza impugnata sarebbe errata perchè avendo ritenuto il carattere eziologicamente assorbente della condotta dei P. nella causazione dell’evento, senza ravvisare alcuna censura carico dello s., in particolare escludendo che quest’ultimo avesse invaso la opposta corsia. Sul punto la decisione manca assolutamente di logica atteso che risulta invece accertato in atti che lo scontro fra i veicoli avveniva all’interno della corsia di pertinenza dei P. a dimostrazione che fu lo S. ad invadere l’opposta corsia così dando luogo al sinistro per sua esclusiva responsabilità.

Il primo, secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006). Inoltre per quanto riguarda i vizi censurati con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che il ricorrente, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

Il terzo motivo è invece inammissibile sia perchè generico sia perchè richiede una nuova valutazione di merito chiedendo in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente che è stato ammesso al gratuito patrocinio, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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