Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21154 del 07/08/2019
Cassazione civile sez. lav., 07/08/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21154
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8306-2014 proposto da:
Q.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROBERTO DE SIMONE;
– ricorrente –
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 52,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BACCARI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 480/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 20/08/2013 R.G.N. 257/2012.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione proposta da Q.A. avverso intimazioni di pagamento per un importo complessivo di Euro 10.530,00, basate su cartelle notificate anni addietro non opposte.
La Corte ha esposto che Equitalia aveva prodotto gli atti di notifica delle intimazioni e delle cartelle tutte ritualmente notificate al Q. o a familiari e che la ritualità di tale documentazione, sia dal punto di vista formale che sostanziale, una volta portata a conoscenza del Q., non era stata sottoposta al vaglio della magistratura nel termine di 40 giorni.
2. Avverso la sentenza il Q. ha proposto ricorso in Cassazione con sei motivi, cui ha resistito Equitalia.
3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale ha esposto che aveva aderito alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, comma 8, che aveva integralmente pagato il suo debito e che, pertanto, poteva essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. La richiesta di cessazione della materia del contendere non può trovare accoglimento mancando qualsiasi esplicita adesione da parte della controricorrente, e, comunque, non risultando con immediatezza dai documenti prodotti l’integrale pagamento del debito oggetto del presente ricorso.
5. Il ricorso deve, invece,essere dichiarato inammissibile in quanto dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che il Q., nell’aderire alla definizione agevolata, si è impegnato a rinunciare ai giudizi pendenti.
Difetta, pertanto, allo stato un interesse del ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio, interesse che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278).
6. Lo spirito e la ratio della definizione agevolata consigliano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di causa.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019