Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21153 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 19/10/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9382/14 proposto da:

Comune di Bernalda (MT), in persona del suo Commissario Straordinario

C.R.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Barnaba Tortolini n. 29, presso lo Studio dell’Avv. Valeria Marsano,

che con l’Avv. Armando Regina, lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregorio

VII n. 154, presso lo Studio dell’Avv. Arcangelo Bruno,

rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore La Placa, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente costituzione –

avverso la sentenza n. 64/02/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Basilicata, depositata il 6 marzo 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

settembre 2016 dal Consigliere Dott. BRUSCHETTA Ernestino;

udito l’Avv. Valeria Marsano, per il ricorrente;

udito l’Avv. Salvatore La Placa, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 64/02/13 depositata il 6 marzo 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata respingeva l’appello del Comune di Bernalda avverso la decisione n. 243/03/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza che aveva accolto il ricorso promosso da D.S.G. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale veniva rideterminato il valore di terreni e recuperata la maggior imposta.

In modo assorbente altre questioni la CTR riteneva che l’impugnato avviso fosse illegittimo per violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, – norma per cui il valore delle aree fabbricabili ai fini ICI “è costituito da quello venale di comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione” – perchè era stato “utilizzato per tutti e tre gli anni il valore rinveniente da una stima datata 22 dicembre 2003 allegata alla Delib. n. 5 del 19 gennaio 2004 della Giunta Comunale che a sua volta richiamava per la zona SIN due distinti atti: 1) un rogito notarile del 16.10.2003; una delibera della Giunta Regionale del 17.06.2002, atti entrambi esorbitanti le tre annualità in accertamento”.

Contro la sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, cui resisteva la contribuente con controricorso.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto – D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, il Comune deduceva nella sostanza come la disposizione in esponente consentisse anche l’utilizzazione di “indicatori di valore” stabiliti in regolamenti amministrativi successivi agli anni d’imposta oggetto di accertamento, questo perchè in effetti ciò non impediva di determinare in modo esatto il valore venale in comune commercio dei terreni “al 1 gennaio dell’anno di imposizione”, come in contrario aveva erroneamente ritenuto la CTR.

Il motivo è fondato perchè, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, al fine di individuare correttamente il valore venale in comune commercio di un’area fabbricabile al 1 gennaio dell’anno di imposizione, non è affatto vietato dal D.Lgs. n. 504 cit., art. 5, comma 5, ricorrere a parametri contenuti in regolamenti che se anche successivi agli anni d’imposta oggetto di accertamento sono però in grado di garantire una esatta stima (Cass. sez. trib. n. 21764 del 2009; Cass. sez. trib. n. 9135 del 2005).

2. Alla cassazione dell’impugnata deve seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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