Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21153 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18831-2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO

RUBINI 48, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE GULLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO SORACE;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERDINANDO PIETROPAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 908/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel gennaio 2004 S.G. convenne in giudizio il dr. P.D. per accertare la responsabilità precontrattuale di quest’ultimo e per gli effetti sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto un terreno di proprietà del P., sito in (OMISSIS), che questi, a mezzo di accordo verbale in data 9 maggio 2001, si obbligava a trasferire allo S. dietro pagamento di un prezzo pattuito in Euro 35.000 da erogarsi in due soluzioni.

Al preliminare, si conveniva che la prima soluzione pari ad Euro 20.000.000 doveva versarsi immediatamente, e che a questa sarebbe seguita, in data 30 settembre 2001, la seconda parte dell’importo totale pari ad Euro 15.000.000 oltre la somma forfettaria di Euro 1.000.000 come contributo per la dilazione accordata. Concordavano anche che lo S. avrebbe avuto diritto all’immediata immissione nel possesso esclusivo dell’immobile. Una volta giunta la data prestabilita per siglare definitivamente l’atto di compravendita il P. esprimeva la volontà di non intendere più dar seguito alla stipula del contratto definitivo, nonostante lo S. a compimento dell’impegno assunto aveva proceduto subito a mezzo assegno bancario ad erogare la prima rata.

Si costituiva in giudizio il P.D. contestando l’attorea richiesta risarcitoria, ritenendola infondata e pretestuosa ed eccependo che tra le parti vi era stato solamente un avvio delle trattative non giunte a conclusione in quanto la Banca di riferimento dell’assegno (Banca Antoniana Popolare Veneta) a seguito di una richiesta di “benefondi” pervenuta nei successivi giorni dal rilascio dell’assegno stesso, rilevava non solo l’incapacità del conto corrente ma anche la sua apertura pochi giorni prima della dazione del medesimo. Questi proponeva altresì domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patrimoniali e non prodotti dall’occupazione sine titolo del terreno di cui si controverte da parte dello S..

L’adito Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n 369/2008 ritenendo infondata l’eccezione di nullità dell’intero processo sollevata dall’attore rigettava la domanda principale da questi proposta nonchè la domanda riconvenzionale proposta dal P. e compensava tra le parti le spese di lite.

2. Avverso la medesima pronuncia proponeva appello lo S. chiedendo preliminarmente di dichiararsi la nullità dell’intero processo e nel merito la riforma della precedente pronuncia in quanto dalla documentazione bancaria acquisita in giudizio risultava che alla data dell’emissione dell’assegno il conto corrente dello S. era abbastanza capiente nonostante il saldo, che in data 31 giugno 2001 era pari a 14.000.000, in quanto questi conservava presso la Banca titoli per Euro 71.707.126, dovendosi pertanto addebitare esclusivamente al convenuto l’interruzione delle trattative e lo scioglimento del vincolo pre-negoziale senza giusta causa.

Si costituiva l’appellato P.D., a mezzo di nuovo difensore, impugnando e contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’impugnazione a conferma della precedente statuizione.

La Corte d’Appello di Catanzaro confermava nei contenuti la sentenza di primo grado in ordine tanto all’infondatezza della questione preliminare di rito quanto al merito della causa, integrando su quest’ultimo punto la motivazione resa dal primo Giudice sul giusto motivo che assiste la “recedente” dalle intercorse trattative, in quanto mancava del tutto la prova che il comportamento del P. fosse assistito da malafede o almeno da colpa, onere incombente sull’attore essendo la responsabilità per violazione dell’art. 1337 c.c. una responsabilità extracontrattuale.

3. Avverso tale pronuncia, propone ricorso in Cassazione S.G. con tre motivi.

3.1. Resiste con controricorso P.D..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente la Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1337 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione degli art. 112 e 115 c.p.c.. Vizio di motivazione, omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio.

La sentenza del giudice d’appello sarebbe errata perchè ha ritenuto non esserci la prova del fatto che il comportamento della parte recedente dalle trattative sia stato determinato, se non da mala fede, almeno da colpa; al contrario è pacificamente emerso che il recesso è assistito da un giusto motivo.

6.2. Con il secondo motivo lamenta l’Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 c.p.c. in ordine:

– alla concreta possibilità di negoziazione dell’assegno per la capienza del conto corrente su cui il titolo è stato tratto;

– alla solvibilità del promissario acquirente risultante dalla documentazione di provenienza bancaria acquisita al processo, su ordinanza istruttoria del giudice di prime cure, da cui risulta che, alla data di emissione del titolo, il conto dello S. era ampiamente capiente e presiodiato da un fondo deposito titoli, al medesimo intestato presso la stessa filiale della Banca per 71.707.126.

6.3. Con il terzo motivo denuncia la Violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 1175 e 2697 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza e del procedimento. Travisamento delle risultanze istruttorie.

Il giudice della corte territoriale avrebbe errato perchè ha completamente travisato le risultanze della documentazione bancaria acquisita processo.

7. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili. Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006). Inoltre per quanto riguarda i vizi censurati con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che il ricorrente, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente essendo stato ammesso al gratuito patrocinio, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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