Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21153 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/08/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 07/08/2019), n.21153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26504-2013 proposto da:

B.R., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERGIO ANTONINO SPINA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE

DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrenti –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 901/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/09/2013 R.G.N. 973/2009;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catania (sentenza del 10.9.2013) accolse l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede – che aveva accolto l’opposizione di B.R. alle cartelle esattoriali per il pagamento di contributi iscritti a ruolo, la quale aveva eccepito la mancanza di notifica e la prescrizione del credito – e per l’effetto, in riforma della gravata decisione, dichiarò inammissibile la predetta opposizione, compensando tra le parti le spese processuali;

la Corte territoriale, dopo aver preso atto del motivo incentrato sulla inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine perentorio di decadenza di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 spiegò che laddove era previsto, come nella fattispecie, un termine per proporre opposizione a pena di decadenza, la parte opponente avrebbe avuto l’onere di dimostrare la tempestività dell’opposizione e, comunque, la relativa questione avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti; per la cassazione della sentenza ricorre B.R. con tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso; rimane intimata Riscossione Sicilia spa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. col primo motivo la B. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. e art. 409 c.p.c. e segg. sull’erroneo inquadramento dell’azione proposta e sulla conseguente erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso, contestando la decisione impugnata con riguardo all’accertata decadenza dal potere di proporre opposizione alla cartella entro i 40 giorni previsti dal D.Lgs. n. 46 del 1999 e facendo rilevare che il ricorso non era stato da lei mai qualificato come opposizione a cartella, trattandosi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; a riprova di tale assunto difensivo la ricorrente adduce che aveva eccepito il difetto di notifica delle cartelle dei cui crediti aveva chiesto la declaratoria di prescrizione, richiedendo un accertamento negativo del credito a fronte di notifiche mai regolarmente avvenute e delle quali la controparte non aveva dato prova;

2. il motivo è infondato: anzitutto, va chiarito che il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, prevede che contro l’iscrizione a ruolo il contribuente possa proporre opposizione entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, così come va ricordato che la cartella esattoriale rappresenta l’atto attraverso il quale viene concretamente intimato il pagamento della somma già individuata dall’ente creditore al momento della formazione del ruolo;

oltretutto, è la stessa ricorrente a riferire che aveva eccepito che le cartelle non le erano state mai notificate, avendo appreso della loro esistenza solo dopo essersi recata presso l’ufficio di Equitalia, mentre l’Inps aveva opposto di aver effettuato le notifiche nelle date indicate fin dal primo grado e di aver depositato l’estratto informatico dal quale risultavano le date delle eseguite notifiche, tanto che nel giudizio d’appello aveva prodotto la copia della relata di una delle due cartelle;

a fronte delle dichiarazioni della difesa dell’Inps e del documento dalla stessa prodotta la ricorrente non ha sollevato eccezioni relativi a vizi della relata depositata, nè ha indicato la data in cui aveva appreso delle cartelle;

ne consegue che essa non poteva essere rimessa in termini e non poteva, di conseguenza, sollevare le eccezioni di prescrizione e di decadenza che avrebbe dovuto opporre tempestivamente nel previsto termine di legge di 40 giorni;

una volta accertato che la ricorrente non poteva essere rimessa in termini, la medesima non poteva che essere dichiarata decaduta per inosservanza del predetto termine legale, per cui la qualificazione dell’opposizione operata dalla Corte di merito, ai fini della individuazione della procedura applicabile e dei relativi termini, è senz’altro corretta;

3. ulteriore passaggio logico, anche questo eseguito dalla Corte territoriale, è stato quello della verifica del termine di decadenza sostanziale contemplato dalla citata norma di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5;

a quest’ultimo riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. 6 – L., Ordinanza n. 19226 del 19.7.2018) che ” In tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l’accertamento della tempestività dell’opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l’acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell’eventuale carenza di detto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data di notifica delle stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall’art. 416 c.p.c.); (coni. a Cass. Sez. Lav. n. 11274 del 16.5.2007);

si è, altresì, precisato (Cass. Sez. 6 – L., Ordinanza n. 8931 del 19.4.2011) che ” In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un’espressa indicazione in tal senso, perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 24 Cost., poichè rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), nè per contrasto con l’art. 76 Cost. e art. 77 Cost., comma 1, rientrando nell’ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d’ufficio, preclude l’esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore”;

4. col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, per vizio di motivazione e per violazione del divieto di produzione documentale in sede d’appello, la ricorrente assume che in primo grado, a fronte della sua eccezione di prescrizione del credito contributivo, la controparte non aveva fornito la prova del compimento di atti interruttivi della stessa e solo in sede di gravame aveva prodotto la copia della relata della notifica di una sola delle due cartelle, senza che la Corte d’appello avesse valutato l’eccepita tardività di tale produzione;

5. il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale, dopo la disamina degli aspetti preliminari di cui alla precedente censura, si è spinta, comunque, a rilevare che l’istituto appellante aveva prodotto il cosiddetto documento ESCOCAR, vale a dire l’estratto conto informatico dal quale risultavano tutti i dati relativi alle cartelle di pagamento comunicati dal concessionario, tra cui le date di ciascuna notifica, essendo tali documenti integrati, tramite copia informatica, nella memoria di costituzione di primo grado, per cui il primo giudice avrebbe potuto acquisire d’ufficio le relate di notifica delle cartelle di pagamento in caso di specifica contestazione; inoltre, l’ente appellante aveva prodotto in seconde cure copia della relata di notifica di una delle due cartelle, da cui risultava che la B. aveva ricevuto personalmente la cartella n. (OMISSIS) in data (OMISSIS) e che a fronte di tale produzione, incorporata nell’atto d’appello, la parte appellata non aveva sollevato rituale e valida contestazione, limitandosi ad affermare che si trattava di una mera copia dal valore probatorio ampiamente discutibile, per cui si rendeva superfluo ordinare al concessionario contumace l’esibizione di una ulteriore copia della medesima relata, così come era superfluo ordinare l’esibizione dell’altra relata di notifica, apparendo sufficiente il dato emergente dall’estratto conto denominato ESCOCAR prodotto in primo grado.

orbene, premesso che spetta, in via esclusiva, al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), il lamentato vizio di motivazione è inammissibile alla luce della riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che ha fatto registrare la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; ma è evidente che nella specie la valutazione operata dalla Corte di merito non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il giudice d’appello espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno del suo convincimento sulla ammissibilità della documentazione integrativa prodotta dall’Inps;

6. col terzo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., la ricorrente assume che la Corte d’appello, nel dichiarare che la parte opponente ha l’onere di dimostrare la tempestività dell’opposizione, ha finito per invertire l’onere della prova, in quanto, al contrario, sarebbe spettato all’istituto creditore fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto; quindi, nella fattispecie, a fronte dell’eccezione di omessa o invalida notifica della cartella esattoriale, spettava all’agente della riscossione provare l’avvenuta notifica producendo la relata di notifica e la copia della cartella esattoriale;

7. il motivo è inconferente perchè la Corte di merito ha fatto un’affermazione non riferita al riparto dell’onere della prova in genere sulla tempestività dell’opposizione, come tenta di far credere l’odierna ricorrente, ma ha, al contrarlo, chiaramente spiegato che laddove sia previsto, come nella specie, un termine per proporre opposizione a pena di decadenza (esattamente in materia di perentorietà del termine specifico di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24) la parte opponente ha l’onere di dimostrare la tempestività dell’opposizione e la relativa questione può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla proponibilità dell’azione giudiziaria e, dunque, a materia sottratta alla disponibilità delle parti; orbene, come si è visto in occasione della disamina del primo motivo, tale affermazione è in linea con l’orientamento di legittimità in ipotesi di decadenza sostanziale, come quella oggetto del presente giudizio;

8. in definitiva il ricorso va rigettato; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate in favore dell’Inps come da dispositivo; non va, invece, adottata alcuna statuizione nei confronti della società Riscossione Sicilia s.p.a che è rimasta solo intimata; ricorrono i presupposti di legge per la condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla spese nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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