Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21152 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 19/10/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ha pronunciato la seguente:

Comune di Bernalda (MT), in persona del suo Sindaco pro tempore

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Barberini

n. 12, presso lo Studio dell’Avv. Ugo Patroni Griffi, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregorio

VII n. 154, presso lo Studio dell’Avv. Arcangelo Bruno,

rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore La Placa, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/03/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Basilicata, depositata il 2 maggio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

settembre 2016 dal Consigliere Dott. BRUSCHETTA Ernestino;

udito l’Avv. Ugo Patroni Griffi, per il ricorrente;

udito l’Avv. Salvatore La Placa, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 103/03/12 depositata il 2 maggio 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, accolto l’appello proposto da D.S.G. contro la decisione n. 273/03/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Matera, annullava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale il Comune di Bernalda accertava un maggior valore dei suoli a seguito di stima dell’Ufficio Tecnico Comunale relativamente a quelli inclusi in zona SIN (area destinata a depositi e stabilimenti balneari) e sulla base di valori medi di dette aree”, con il conseguente recupero d’imposta.

In via assorbente la CTR riteneva illegittimo l’avviso perchè lo stesso “non esponeva compiutamente le motivazioni a base della pretesa”, osservando in proposito che “la motivazione era fondata su una stima dell’Ufficio Lavori Pubblici dell’Amministrazione, riportante una elencazione delle zone e dei prezzi di mercato sulla base delle varie cubature, che non giustificava adeguatamente i valori accertati”, mentre invece secondo la CTR il valore dei suoli avrebbe dovuto essere “effettuato sulla base delle caratteristiche proprie dei terreni e della reale capacità edificatoria degli stessi alla data del 1 gennaio”.

Il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo,

cui la contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e quindi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, il Comune lamentava che la CTR avesse confuso il difetto di motivazione dell’atto fiscale con la sua fondatezza relativamente alla “corretta scelta o utilizzazione del criterio valutativo”, addebitando cioè alla CTR di aver ingiustamente annullato l’impugnato avviso ritenendo erroneamente che la supposta insufficienza dei criteri adottati dall’Amministrazione locale per la stima dei “suoli” costituisse vizio di forma dell’atto sub specie di difetto di motivazione dello stesso.

Il motivo, che deve giudicarsi autosufficiente in quanto è la stessa CTR che in sentenza dà atto senza contestazioni che la motivazione dell’impugnato avviso era “fondata su una stima dell’Ufficio Lavori Pubblici dell’Amministrazione, riportante una elencazione delle zone e dei prezzi di mercato sulla base delle varie cubature”, deve essere accolto atteso che la CTR ha in effetti annullato l’atto ritenendo in modo sbagliato che la reputata mancanza di dimostrazione del valore dei “suoli”, dimostrazione che il Comune aveva considerato di poter dare a mezzo della precisa indicazione della “zonizzazione” dei terreni la quale in thesi doveva permettere di stabilire la “cubatura” edificabile e quindi il prezzo di mercato, costituisse un difetto di motivazione e non invece una questione di fatto circa la prova del valore dei terreni assoggettati a Imposta (Cass. sez. trib. n. 9810 del 2014; Cass. sez. trib. n. 25624 del 2006).

2. Alla cassazione della sentenza deve quindi seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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