Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21152 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18589-2016 proposto da:

M.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO ROITI, 45, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

MANNARELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S., M.D.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 871/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 10.2.06 M.S. e M.D. notificavano atto di citazione a comparire dinnanzi al Tribunale di Roma il loro padre M.A.G. per sentirlo condannare ex art. 2059 c.c., previa declaratoria di responsabilità civile, al risarcimento del danno morale che il genitore aveva cagionato alle stesse quantificato in Euro 200000,00.

Le attrici a sostegno delle proprie ragioni deducevano di aver ottenuto dal Pretore di Roma sentenza penale di condanna passata in giudicato con cui il M. veniva dichiarato colpevole del reato di maltrattamenti continui commessi in loro danno, per cui lo si condannava alla pena di un anno e sei mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno in favore delle parti civile da liquidarsi in sede civile. Si costituiva in giudizio il M.A.G. eccependo l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale e contestando nel merito l’avversa pretesa sul quantum debeatur, eccessiva rispetto alle proprie capacità economiche.

Il Tribunale di primo grado accogliendo le attoree richieste, con sentenza n. 9546 del 2010, condannava il convenuto a risarcire le somme di Euro 40000,00 ciascuna.

2. Il soccombente proponeva appello avverso la predetta pronuncia dinnanzi alla Corte d’Appello di Roma, chiedendo la riduzione delle somme disposte a titolo risarcitorio. Si costituivano D. e M.S. eccependo quanto ex adverso proposto.

La Corte adita rigettava l’appello, con sentenza 10 febbraio 2016, n. 871, confermando la statuizione del Tribunale ordinario di Roma.

3. Avverso tale pronunzia propone ricorso in Cassazione M.A.G. con tre motivi.

3.1. L’intimate S. e M.D. non hanno svolto attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 356 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il giudice del merito avrebbe errato dove in relazione alla proposta domanda di eccessività del risarcimento dei danni morali e per ingiusto e grave pregiudizio economico in danno del M., ha dichiarato detti motivi inammissibili.

6.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La corte d’appello avrebbe errato perchè ha ritenuto essere oggetto nel giudizio di appello il risarcimento del danno morale richiesto dalle attrici ed ha accolto la valutazione equitativa fornita dal primo giudice senza alcun concreto riferimento alla esistenza e/o consistenza dei lamentati danni morali.

6.3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il giudice dell’appello nella liquidazione delle spese non ha tenuto in considerazione che nel giudizio di primo grado non vi è stata una completa attività istruttorie da valutare e quindi la condanna alle spese avrebbe dovuto essere inferiore a quella disposta.

7. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili perchè generici e non specifici. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).

8. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Non Occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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