Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21151 del 19/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21151 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 15393-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, dei
Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato
VVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;

– ricorrente co ntro

SALLUSTIO MARIA FELICIA;
– intimata avverso la sentenza n. 12/3/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del MOUSE del 12/02/2013,
depositata il 30/04/2013;

Data pubblicazione: 19/10/2015

3

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti.
Considerato in fatto
La Commissione Tributaria Regionale del Molise —confermando
la decisione di primo grado integralmente favorevole alla contribuente-

condono (presentato per ritardati ed omessi pagamenti IRPEF ed IVA
anno 2001) e la conseguenziale cartella notificati a Maria Felicia
Sallustio, ritenendo che per il perfezionamento della definizione di cui
all’art.9 bis della legge n.289/2002 fosse sufficiente il versamento della
prima rata.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione affidato ad unico motivo.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata
fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.
Ritenuto in diritto
1.Con l’unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa
applicazione dell’art.9 bis della legge n.289/2002 laddove la C.T.R.
aveva ritenuto che la definizione agevolata fosse valida nonostante
l’omesso versamento della rate successive alla prima.
2. La censura è fondata. Nella specifica materia l’orientamento
di questa Corte appare consolidato nel ritenere che, in tema di
condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt.
8, 9, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano
efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento
integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a
norme di tipo eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge
Ric. 2014 n. 15393 sez. MT – ud. 16-09-2015
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con la sentenza indicata in epigrafe dichiarava illegittimo il diniego al

citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede
al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale) delle imposte,
nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la
conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento,
l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della

Sentenza n. 19546 del 23/09/2011; id. n. 20745 del 2010 e di recente,
ex multis, n.25238/2013).
3.Va, peraltro, evidenziato che, essendo oggetto di condono (a
quanto risulta dall’intestazione della sentenza impugnata e del ricorso)
anche l’IVA, il diniego opposto alla contribuente risulta giustificato
anche, per tale imposta, per l’ulteriore ed assorbente rilievo che “l’art. 9
bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui consente di
definire una controversia con l’Amministrazione finanziaria evitando il
pagamento delle sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento
dell’IVA, deve essere disapplicato a prescindere da specifiche
deduzioni di parte e senza che possano ()starvi preclusioni
procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere “chiuso”
del giudizio di cassazione), essendo in contrasto con gli obblighi
previsti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio
1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative all’IVA, secondo l’interpretazione resa d211a
Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, che
ascrive a dette norme comunitarie portata generale. Invero, anche tale
forma di condono cosiddetto demenziale, come le ipotesi di condono
premiale previste dagli artt. 7 ed 8 della menzionata legge n. 289 del
2002, è idonea a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema
comune dell’imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta

Ric. 2014 n. 15393 sez. MT – ud. 16-09-2015
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possibilità di avvalersi della definizione anticipata. (Cass. Sez. 5,

riscossione di quanto dovuto” (cfr.Cass.S.U.n.3674 del 17/02/2010;
Cass.n.ri 19546 del 23/09/2011; 20435 del 26/09/2014).
3.Alla stregua dei superiori condivisi principi il ricorso va,
pertanto, accolto con la cassazione della sentenza impugnata. Non
essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la controversia può

dalla contribuente.
4.La novità della soluzione giurisprudenziale induce a
compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a
dichiarare irripetibili quelle del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo
proposto dalla contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei
gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2015.

essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto

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