Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21151 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 13/10/2011), n.21151
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.F.D., elettivamente domiciliato in Roma via
Nocera Umbra 166, presso lo studio Santolo Guadagno, rappresentato e
difeso dall’avvocato Mascia Maurizio Stefano, giusta procura a
margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici
dell’Avvocatura;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte di Appello di Torino, 1^ sezione
civile, emesso il 6 novembre 2007, depositata il 14 novembre 2007,
R.V.G. n. 260/07;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 aprile 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
P.F.D. ricorre per cassazione contro il decreto della Corte di appello di Torino che ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di 3.000 Euro a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del processo penale che lo ha visto imputato del reato di truffa aggravata continuata dal 2i novembre 1996 (notificazione del decreto di perquisizione) al 23 gennaio 2006 (pronuncia della sentenza definitiva di assoluzione);
la Corte di appello di Torino, con il decreto impugnato, ha escluso la sussistenza della prova di un danno patrimoniale ricollegabile alla non ragionevole durata del processo e ha liquidato in 3.000 Euro la somma spettante a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, stimando in Euro 1.500 il danno per ogni anno di eccessiva durata del processo;
– si difende con controricorso il Ministero della Giustizia;
– il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che:
il ricorso è fondato laddove deduce l’eccessiva durata, attribuita dalla Corte di appello alla durata ragionevole del processo che va riportata a 6 anni (4 anni per le indagini preliminari e il giudizio di primo grado; 2 anni per il giudizio di appello);
il ricorso è invece infondato laddove deduce l’erroneità della esclusione del danno patrimoniale che sarebbe stato provocato dall’essere stato costretto l’odierno ricorrente a sottoscrivere la scrittura privata di accettazione della revoca del mandato di agente delle assicurazioni La Nazionale e Le Mans Vita Italia in conseguenza della pendenza del giudizio penale;
– infatti la motivazione del decreto impugnato, da ritenersi sul punto esaustiva e congrua dal punto di vista logico-giuridico, evidenzia come non era stata fornita alcuna prova circa la correlazione fra la citata scrittura privata e la pendenza del processo, che peraltro nell’anno 2.000 doveva considerarsi ancora nel suo tempo di ragionevole durata;
il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto e la causa decisa nel merito applicando il parametro già seguito dalla Corte di appello, e conforme alla giurisprudenza della Corte E.D.U., di 1.500 Euro per anno di durata eccedente quella ragionevole;
Il procedimento dalla data di notifica del decreto di perquisizione (25 novembre 1996) a quella di pubblicazione della sentenza (21 aprile 2006) è durato 9 anni e 5 mesi. Detratti i sei anni di durata, ragionevole del procedimento, la durata eccessiva è di tre anni e cinque mesi e il Ministero controricorrente va pertanto condannato al pagamento di 5.000 Euro a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale conseguente alla durata eccedente di tre anni e cinque mesi quella ragionevole con interessi legali dalla domanda al saldo;
le spese del giudizio del grado di merito e quelle del giudizio di cassazione vanno compensate per metà in relazione all’esito del giudizio. La residua quota va posta a carico del Ministero della Giustizia nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.000 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda; condanna altresi il Ministero, previa compensazione per la metà, al pagamento della metà delle spese processuali liquidate, quanto al primo grado, in Euro 620, di cui 30 per esborsi, 190 per diritti e 400 per onorari, e quanto al giudizio di cassazione in Euro 500 di cui 400 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011