Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21151 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18262-2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

POLIZIANO, 27, presso lo studio dell’avvocato GIAN PAOLO TOMEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA GARERI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANZARO, – P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA MARIA PALADINO, ANNARITA

DE SIENA e SANTA DURANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2016 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata

il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nell’aprile del 2013, F.F. conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro il Comune di Catanzaro al fine di sentirlo condannare, ex artt. 2043 e 2051 c.c., al pagamento di tutti i danni fisici dallo stesso patiti a causa del sinistro stradale avvenuto il 27 giugno 2011.

Deduceva l’attore che alla guida del proprio motociclo giunto all’altezza del campo sportivo di proprietà del Comune, totalmente incustodito e privo di recinzione protettiva, veniva colpito da una pallonata che a causa dell’urto in viso gli faceva perdere il controllo del mezzo.

Ancora, nel medesimo frangente l’autore della pallonata, un bambino che giocava nel campetto di cui sopra, accingendosi frettolosamente al recupero del pallone causava la collisione dell’autovettura che precedeva il F. con il motociclo di questi e che a causa di ciò veniva condotto al Pronto Soccorso di (OMISSIS).

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale contestando la pretesa attorea in quanto a suo dire infondata e chiedendo, in via gradata, un riconoscimento di responsabilità in concorso.

Il G.d.P. con sentenza n. 1590/2014 rigettava la domanda del F. non riconoscendo in capo all’Ente convenuto alcuna responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c.

2. Proponeva appello avverso la statuizione resa in primo grado il F.F. dinnanzi al Tribunale di Catanzaro.

Resisteva il Comune di Catanzaro chiedendo il rigetto del gravame.

L’adito Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello, con sentenza n. 89 del 19 gennaio 2016, respingendo la pretesa risarcitoria difettando il nesso eziologico tra la cosa ritenuta fonte di danno e l’evento lesivo.

3. Avverso tale pronuncia, propone ricorso in Cassazione F.F. con un motivo.

3.1. Resiste con controricorso il Comune di Catanzaro.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente la nullità della sentenza per omesso e/o insufficiente esame dei motivi di appello, e per mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, in violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 e artt. 112 e 115 c.p.c. Si duole che il giudice del merito sia giunto ad una conclusione irragionevole perchè non avrebbe anteposto alla ricostruzione fattuale due conclamate circostanze ovvero la mancanza di manutenzione del campetto e che tale omissione sarebbe causa della pallonata al viso.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Il giudice di merito ha affermato che difetta il nesso di causa tra la cosa ritenuta fonte di danno e l’evento lesivo.

In ogni caso il ricorrente richiede una nuova valutazione di merito. Infatti pur denunciando, apparentemente, violazione di legge chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenterincipalg, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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