Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21151 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/08/2019, (ud. 31/05/2018, dep. 07/08/2019), n.21151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22046-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5640/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/09/2013 r.g.n. 5122/2011.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza depositata in data 20.1.2006, la Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di I.E., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede depositata il 20.4.2003, con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto stipulato inter partes ai sensi dell’art. 25 del CCNL 11.1.2001, relativamente al periodo 13.6.2001-30.6.2001, per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o sevizi nonchè per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo giugno-settembre”, condannando la società a riammettere in servizio il lavoratore ed a corrispondere allo stesso le retribuzioni dal 6.12.2001; che la Suprema Corte, con sentenza depositata in data 2.3.2011, n. 5087, pronunziando sul ricorso principale proposto da Poste Italiane S.p.A. e su quello incidentale del lavoratore, ha cassato la sentenza, con rinvio alla stessa Corte di Appello, in diversa composizione;

che I.E., con ricorso in riassunzione ritualmente depositato, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e la società ne ha chiesto, invece, la riforma integrale;

che la Corte di merito, con pronunzia depositata il 17.9.2013, ha “respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma”, che ha “confermato”;

che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; che I.E. è rimasto intimato; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto il passaggio in giudicato della statuizione del primo giudice relativa alla clausola di contingentamento; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 230 del 1962, art. 3 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici di secondo grado attribuito alla società l’onere probatorio in ordine al rispetto della clausola di contingentamento; 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CCNL 1994 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, a differenza di quanto precisato nella gravata pronuncia, la violazione del rispetto della clausola di contingentamento avrebbe potuto indurre conseguenze sanzionatorie destinate ad operare sul comportamento e non sull’atto e che nè la L. n. 56 del 1987, art. 23 nè il CCNL del 1994 prevedevano espressamente alcuna sanzione; 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,420 e 421 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte territoriale considerato che la società aveva richiesto, nella memoria di primo grado, di ammettere i testi, anche a prova contraria sul capitolo dedotto nel ricorso avversario relativo il mancato rispetto della c.d. clausola di contingentamento; 5) la “violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione all’art. 324 c.p.c. e all’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 (art. 360 c.p.c., n. 3)”, per avere i giudici di Appello errato nel ritenere che si fosse formato il giudicato sulla condanna risarcitoria disposta dal primo giudice, mentre il capo della sentenza relativa al risarcimento del danno era stato oggetto di impugnazione;

che il primo motivo non può essere accolto per la genericità della formulazione: la società non ha contestato la ratio decidendi ed ha omesso di indicare il contenuto dell’atto di appello ovvero di trascrivere analiticamente i motivi di appello formulati, in modo da consentire al giudice di legittimità di esaminare le censure del ricorso per cassazione senza incorrere in un soggettivismo interpretativo dell’atto processuale nella individuazione delle parti rilevanti in relazione alle doglianze mosse (cfr., tra le molte, Cass. n. 8450/2014);

che il secondo, il terzo ed il quarto motivo – tutti attinenti al profilo del rispetto della c.d. clausola di contingentamento -, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non sono fondati, non avendo la società assolto all’onere della prova al riguardo, a fronte dei precisi rilievi sollevati nel ricorso introduttivo del giudizio dal lavoratore, il quale, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata aveva dedotto che non risultava “neppure essere stata rispettata la quota massima degli assunti a tempo determinato, rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato, richiesta per la validità dell’assunzione a termine richiesta dall’art. 8 CCNL”; per la qual cosa, non corrisponde al vero quanto sostenuto da Poste Italiane S.p.A. riguardo ad una mancata specifica contestazione del lavoratore relativa al mancato rispetto della percentuale imposta dalla contrattazione collettiva;

che correttamente la Corte di Appello, conformemente ai costanti arresti giurisprudenziali di legittimità al riguardo (cfr. tra le molte, Cass. n. 2912/2012), ha ritenuto che gravi sul datore di lavoro l’onere di deduzione e prova del rispetto della percentuale contrattualmente stabilita a livello collettivo del personale da assumere a tempo determinato rispetto a quello assunto con contratto a tempo indeterminato e che la società non abbia mai provato, nè chiesto di provare di non avere violato il limite quantitativo di cui si tratta;

che la determinazione, da parte della contrattazione collettiva, in conformità di quanto previsto dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, della percentuale massima di contratti a termine rispetto a quelli di lavoro a tempo indeterminato nella azienda, è stabilita per la validità della clausola appositiva del termine per le causali individuate dalla medesima contrattazione collettiva (cfr., tra le altre, Cass. n. 22009/2011, implicitamente, e n. 4677/2006, nonchè ord. n. 20398/2012); l’illegittimità si evince chiaramente non solo dalla formulazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 che stabilisce appunto che i contratti collettivi prevedono il numero percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato, ma anche dall’interpretazione sistematica di tale norma che fissa parametri rigidi per la individuazione delle fattispecie autorizzatorie; in tal senso si è espressa, del resto, univocamente la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 2269/2015; 701/2013; 839/2010), che ha costantemente confermato le sentenze di merito che avevano ritenuto illegittimo il contratto a termine stipulato in violazione della clausola di contingentamento, convertendo lo stesso in contratto di lavoro a tempo indeterminato;

che, inoltre, Poste non ha neanche prodotto la memoria in cui afferma di avere richiesto di provare la detta circostanza, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (cfr., ex multis, Cass. n. 14541/2014, cit.). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere (v. art. 366 c.p.c., n. 6) tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016);

che neppure il quinto motivo è meritevole di accoglimento, perchè la società ricorrente ha omesso di indicare il contenuto dell’atto di appello ovvero di trascrivere analiticamente i motivi di appello formulati; pertanto il Collegio di legittimità, come pure innanzi osservato, non è stato messo in grado di esaminare le censure del ricorso per cassazione senza incorrere in un soggettivismo interpretativo dell’atto processuale nella individuazione delle parti rilevanti in relazione alle doglianze mosse (cfr., tra le molte, Cass. n. 8450/2014);

che, per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato; che nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo I.E. svolto attività difensiva;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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