Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21150 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EDILIZIA NAPOLI NORD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CRISPI 36, presso l’avvocato BIANHI MAURIZIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO EDILIZIA NAPOLI NORD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.I.

(OMISSIS)), in persona del Curatore Dott.ssa B.M.

R., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MAZZINI 55, presso

l’avvocato BIANCHI LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIAZZA PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 9618/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 22/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE: MARIA BERRUTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato R. LAZZERINI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da requisitoria

depositata.

Fatto

I FATTI E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli dichiarava, con sentenza n. 852 del 2000, il fallimento della s.r.l. Edilizia Napoli Nord, in liquidazione. La società fallita proponeva appello e la Corte di Napoli lo rigettava.

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso della società.

Quest’ultima proponeva ricorso per revocazione della sentenza della Cassazione, ex art. 395 c.p.c., n. 4, con atto del 16 marzo 2003.

Resisteva la curatela del fallimento.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5334 del 2008, dichiarava l’inammissibilità del ricorso.

Il 29 maggio 2008 la società Edilizia Napoli Nord in liquidazione notificava un secondo ricorso per revocazione, questa volta avverso detta ordinanza, sollevando anche questione di incostituzionalità della norma dell’art. 403 c.p.c., comma 1.

La Corte di Cassazione , con ordinanza n. 9618 del 2009, ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità, dichiarava inammissibile anche tale ricorso.

Proponeva quindi, la società Edilizia Napoli Nord in liquidazione,con atto notificato il 20 aprile 2010, ricorso per cassazione avverso la predetta seconda ordinanza, Resisteva ancora il fallimento.

Il relatore designato della causa, apparendo possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, depositava, il 20 dicembre 2010, la relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., comma 1, che recitava come segue:

“Il relatore ritiene assorbente di ogni altra valutazione la previsione di inammissibilità prevista dalla norma dell’art. 403 c.p.c., comma 1. Appare evidente che essa laddove esclude siffatto mezzo di impugnazione per le sentenze pronunciate all’esito di un giudizio di revocazione, riguarda anche le odierne ordinanze di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4.

Ciò premesso il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo, per le ragioni esposte, inammissibile”.

La causa è stata quindi rimessa alla adunanza della Corte per la Camera di consiglio odierna, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione a depositato le proprie conclusioni. Ha sostenuto che il ricorso in esame costituisce una forma di riproposizione della antecedente istanza di revocazione, e già respinta. Pertanto chiede che la Corte dichiari improponibile il ricorso in esame ai sensi dell’art. 387 c.p.c..

Osserva dunque la Corte che la qualificazione giuridica ed il conseguente regime giuridico da attribuirsi al ricorso proposto dalla società Edilizia Napoli discendono dal suo tenore letterale e dunque dall’obbiettivo al quale esplicitamente esso tende. Orbene l’atto, letteralmente, dichiara la volontà di impugnare l’ordinanza n. 5334 del 2008, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 394 c.p.c., n. 4, allegandone vizi specifici, ovvero propri dell’atto stesso e dunque ulteriori a quelli dei provvedimenti antecedenti (cfr foglio 15 a righe 17 e 18, e foglio 16 lettera b, del ricorso).

La Corte pertanto ritiene applicabile alla vicenda l’ipotesi disciplinata all’art. 403 c.p.c., comma 1, e dunque di dovere dichiarare inammissibile il ricorso. li ricorrente deve essere condannato, al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 5000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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