Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21150 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/08/2019, (ud. 31/05/2018, dep. 07/08/2019), n.21150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21388-2014 proposto da:

G.A.L., B.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA GUIDO ALFANI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO

PANETTA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO

MASSIMO FAUGNO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.A., G.A.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 8169/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2013 r.g.n. 6715/2011.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza n. 6568 del 2004, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso proposto da G.A.L. ed B.A., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., diretto ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti stipulati inter partes, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, come integrato dall’accordo del 25.9.1997, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” – rispettivamente, per il periodo 1.4.1999 – 31.5.1999, e 1.6.1999 – 30.10.1999 -, nonchè la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate, oltre accessori;

che la Corte di Appello della stessa sede, con sentenza n. 8923 del 2008, rigettava il gravame interposto dalle lavoratrici, avverso la predetta sentenza, ritenendo risolto il rapporto per mutuo consenso, come già stabilito dal giudice di prima istanza;

che la Suprema Corte, con sentenza n. 1118 del 2011, accoglieva il ricorso proposto dalle predette lavoratrici e – reputando insufficiente la motivazione relativamente alla stabilita risoluzione per mutuo consenso, in quanto ritenuta basata soltanto sul fatto, di per sè giuridicamente non rilevante, del mero trascorrere del tempo come chiara e certa volontà di entrambe le parti di considerare definitivamente concluso il rapporto lavorativo -, cassava la sentenza oggetto di impugnazione, con rinvio alla stessa Corte di Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame sul punto;

che, con ricorso ritualmente depositato, la G. e la B. riassumevano la causa, concludendo nei termini innanzi riportati e la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 15.10.2013, in parziale accoglimento delle originarie domande, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato tra le parti e, per l’effetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall’1.4.1999 per la G. e dall’1.6.1999 per la B. e ancora in atto, condannando Poste Italiane S.p.A. a corrispondere alle ricorrenti, a titolo risarcitorio, una somma pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori dal 13.1.2004, e spese del giudizio, compensando integralmente quelle dei primi due gradi; che avverso tale sentenza le lavoratrici hanno proposto ricorso sulla base di due motivi ed hanno depositato una memoria fuori termine; che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale articolando due motivi;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32 per non avere la Corte di Appello tenuto conto del fatto che nel giudizio rescissorio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum delineato dalla Corte di legittimità nella fase rescindente (che, nel caso di specie, secondo le ricorrenti principali, era solo quello di verificare la sussistenza o meno della risoluzione dei rapporti di lavoro per mutuo consenso), ed avere applicato lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 sebbene la richiesta di tale applicazione sia stata formulata dalla società datrice soltanto nel giudizio di rinvio; 2) la “violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, con riferimento alla Direttiva Europea UE 99/70 artt. 20 e 30 Carta Europea dei Diritti dell’Uomo e carenza di motivazione”, per non avere la Corte di merito considerato che l’art. 32 citato “si presenta come una norma di favore nei confronti di Poste Italiane”, con la conseguenza che “tutti coloro i quali si sono visti riconoscere un risarcimento del danno correttamente modulato sul tempo trascorso tra l’offerta della prestazione della prestazione al datore di lavoro e la sentenza resa dal giudice… improvvisamente ed ingiustificatamente, in base ad una scelta del legislatore che cambia le carte in tavola, si vede togliere le somme che sono state riconosciute dal giudice sulla base della normativa precedente, sostituite dalla ben più esigua indennità riconosciuta dall’art. 32 del collegato lavoro”;

che, con il ricorso incidentale si censura: 1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175,1375,2697,1427 e 1431 c.c.; art. 100 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte distrettuale esaminato una serie di elementi significativi ai fini del riconoscimento del mutuo consenso, quali la mancata giustificazione da parte delle lavoratrici di una inerzia durata quattro anni, o l’avere le stesse accettato il TFR; 2) la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e dell’art. 429 c.p.c., comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “nella misura in cui la Corte territoriale condanna la società al pagamento dell’indennizzo (4 mensilità) L. n. 183 del 2010, ex art. 32 oltre rivalutazione monetaria ed interessi”, senza considerare che la detta indennità “non ha natura retributiva, nè propriamente risarcitoria, ma esclusivamente forfetaria ed omnicomprensiva del danno conseguente alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro”; pertanto, a parere della società, nella fattispecie, “gli accessori ex art. 429 c.p.c., comma 3, sono dovuti solo a decorrere dalla data della sentenza che, appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa”;

che il primo motivo del ricorso principale non può essere accolto: invero – anche a prescindere dal fatto che la denunzia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del decisum della sentenza di cassazione concreta un error in procedendo da censurare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 6461/2005; 17564/2004) -, va rilevato che la questione relativa al risarcimento del danno, da calcolare ai sensi dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 era stata devoluta alla Corte di merito in sede rescissoria e quest’ultima, correttamente e con ampia motivazione (v., in particolare, pagg. 13-15 della sentenza impugnata), ha applicato lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 posto che, il comma 7 della predetta norma estende l’applicazione della nuova normativa a “tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge” e che la statuizione della Corte di Appello era venuta meno, e non si era, quindi, formato il giudicato, unico limite (cfr., tra le molte, Cass., S.U., n. 21691/2016) all’applicazione dello ius superveniens di cui si discute; peraltro, è da sottolineare che la società non avrebbe potuto devolvere la questione di cui si tratta prima del giudizio di rinvio, posto che la prima sentenza della Corte di Appello è del 2009 ed il ricorso per Cassazione è del giugno 2010: quindi, entrambi anteriori al 24.11.2010, data di entrata in vigore della L. n. 183 c.d. Collegato Lavoro;

che, inoltre, la questione relativa al risarcimento del danno era del tutto conseguente alla statuizione della sentenza rescindente e, cassata la sentenza della Corte di Appello, non si era formato alcun giudicato relativamente al risarcimento del danno, sul quale la Corte di merito, in sede rescissoria, doveva comunque pronunziare, una volta dichiarata l’illegittimità del termine apposto ai contratti di cui si tratta; che il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile, poichè lo stesso è formulato in spregio alla prescrizione di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3 codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate ed altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); inoltre, quanto alla dedotta “carenza di motivazione”, è da premettere che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 15.10.2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale relativamente alla dedotta omissione di un fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che è stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare non attiene, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”;

che, dunque, il ricorso principale va rigettato;

che il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato: al riguardo, deve premettersi che la Corte di legittimità ha, in più occasioni, precisato che, “affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle stesse parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, mentre grava sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre fine ad ogni rapporto di lavoro” (così, testualmente, Cass. n. 20605/2014; cfr., pure, nella materia, ex plurimis, Cass. nn. 11262/2013; 5887/2011, 23319/2010, 26935/2008, 20390/2007, 23554/2004); orbene, nella fattispecie, la Corte distrettuale si è attenuta a tale consolidato principio e, con una motivazione puntuale relativamente alla non configurabilità del mutuo consenso, ha reputato che la complessiva valutazione di tutti gli elementi del caso concreto non potesse indurre a ritenere cessati i rapporti di lavoro, per mutuo consenso tacito, alla data in cui i contratti di cui si tratta si sono conclusi, poichè il semplice decorso del tempo (quattro anni) tra la detta data e la messa in mora del datore di lavoro, con offerta delle prestazioni lavorative da parte delle ricorrenti e la riscossione delle ultime somme alle stesse dovute, compreso il TFR, non integrano una condotta incompatibile, sotto il profilo obiettivo, con la ripresa della funzionalità del rapporto di lavoro, in considerazione del fatto che tali somme erano finalizzate a garantire i fondamentali bisogni materiali e morali delle lavoratrici e delle rispettive famiglie; funzione, questa, costituzionalmente assegnata alle spettanze retributive. Peraltro, i giudici di seconda istanza hanno, altresì, osservato che la parte datoriale non ha fornito elementi dai quali potere desumere la volontà delle lavoratrici di prestare acquiescenza alla conclusione definitiva del rapporto lavorativo di cui si tratta;

che, per le considerazioni che precedono, il motivo non è in grado di incidere la sentenza oggetto del giudizio di legittimità relativamente alle censure sollevate;

che il secondo motivo del ricorso incidentale va accolto limitatamente alla decorrenza della rivalutazione monetaria ed interessi sull’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, dovendosi invece respingere la prima censura formulata nello stesso motivo, essendosi la Corte di merito uniformata agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali in materia di interessi e rivalutazione monetaria sull’indennità erogata L. n. 183 del 2010, ex art. 32 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3062/2016), del tutto condivisi da questo Collegio; per la qual cosa è da reputare che la Corte territoriale abbia correttamente fatto applicazione di tale consolidato orientamento quantificando l’indennità spettante ai lavoratori ai sensi dell’art. 32 citato, per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronunzia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461/2015), mentre ha errato nello stabilire che gli interessi e rivalutazione monetaria su detta indennità fosse da calcolare dalla data della messa in mora (13.1.2004), anzichè a decorrere dalla data della pronunzia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine ai contratti di lavoro subordinato (cfr., tra le altre, Cass. n. 3062/2016, cit., n. 3027/2014), come correttamente osservato dalla società nella seconda censura del motivo di ricorso incidentale, e, quindi dalla data della pronunzia di appello;

che, pertanto, la sentenza va cassata limitatamente alla censura del ricorso incidentale accolta e, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., questa Corte, decidendo nel merito, dispone che la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti sulla detta indennità decorrano dal 7.10.2013, data, appunto, della pronunzia della sentenza di appello (depositata il successivo 15.10.2013);

che, dato l’esito dell’intero giudizio – ed avuto riguardo anche al fatto che la sentenza impugnata ha confermato “la compensazione dei primi due gradi di giudizio” -, le spese di lite di tutti i gradi dello stesso, compreso il presente, possono essere compensate;

che, avuto riguardo, infine, alla conclusione del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, secondo quanto stabilito in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale per quanto di ragione; rigettato il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla parte del motivo del ricorso incidentale accolto e, decidendo nel merito, fissa la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dovuti sull’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 dalla data della sentenza di appello. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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