Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2115 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2115 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17805 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2007, proposto:
DA
NATALE MARCELLO, NATALE FRANCESCO, NATALE TERESA e NATALE
VINCENZO,

tutti elettivamente domiciliati in Roma, presso la

dr.sa Anna Bei alla Via Ovidio n. 10, presso lo studio
commercialista Rosati, unitamente all’avv. Luigi Adinolfi, che
li rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso

Data pubblicazione: 31/01/2014

notificato il 19 giugno 2007.
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., per

legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato e presso questa domiciliato in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12.
CONTRORICORRENTE
NONCHE’
IMPRESA I.CO.RI. s.p.a.,

in persona del legale rappresentante

p.t., domiciliato per la carica presso la sede della società
in Roma, al Viale Pinturicchio n. 64.
INTIMATA
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n.
1710/06, del 31 marzo – 26 maggio 2006. Udita, all’udienza del
21 novembre 2013, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale
dr. Luigi Salvato, che conclude per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Marcello, Francesco, Teresa e Vincenzo Natale, comproprietari
di fondi in Caserta, in Catasto, a F. 36, P.le 74 e 154,
parzialmente occupati dall’Impresa I.CO.RI. s.p.a. in nome e
per conto dell’A.N.A.S. per realizzare le varianti alla strade
statali n.ri 7 e 265 tra Capua e Maddaloni, premesso che era

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ANAS s.p.a.,

stato loro notificato il decreto di espropriazione delle aree
occupate con la determinazione della indennità relativa di E
23.460.600 e di quella di occupazione per £ 5.187.051, con

convenivano in giudizio ì dinanzi al Tribunale di Napoli,
l’indicata impresa e l’Azienda nazionale di cui sopra, perché
fosse dichiarata l’illegittimità dell’occupazione e le
convenute fossero condannate al risarcimento del danno.
La convenuta ANAS, costituitasi, eccepiva il difetto di
legittimazione passiva, mentre i’impresa I.CO.RI. non si
costituiva; il tribunale di Napoli, con sentenza del 4 giugno
2003, dichiarava la sua incompetenza sulla domanda che
qualificava di opposizione alla stima e rimetteva la causa

.

alla Corte d’appello di Napoli.
Dinanzi a quest’ultima la causa era tempestivamente riassunta
dai Natale, che chiedevano la condanna delle convenute a
pagare E 863.967,36, per le indennità dei provvedimenti
ablatori e il risarcimento del danno per l’illegittima
occupazione del fondo convittoria di spese.
La Corte d’appello rigettava la domanda nei confronti della
I.CO.RI. S.P.A. perché non legittimata passiva e l’opposizione
alla stima nei confronti dell’ANAS, non essendovi in atti il
decreto di esproprio con la determinazione dell’indennità
definitiva opposta, ma solo un provvedimento contenente la

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n

atto di citazione notificato il 9 e il 14 settembre 1994,

liquidazione delle indennità provvisorie chenon potevaluse
essere oggetto di opposizione.
La stessa Corte accoglieva però l’opposizione alla stima dell’

base di una indennità di esproprio in C 8.133,77, condannando
l’ANAS a depositare tale somma nei modi di legge, con gli
interessi sulla differenza non depositata dalla data di
maturazione delle singole annualità al saldo e a pagare la
metà delle spese del giudizio.
In particolare, l’indennità di espropriazione era determinata
sulla base dei valori agricoli medi di £ 6.100 a mq. indicati
nella scheda di valutazione redatta dall’amministrazione,
valore superiore a quello indicato dal c.t.u. di £. 3650 a mq.
e la Corte di merito qualificava la domanda come di
opposizione alla stima all’unica indennità liquidabile, cioè
quella di occupazione legittima, per non esservi il decreto di
espropriazione.
L’indennità di occupazione era determinata in base alla natura
agricola delle aree, che consentiva di liquidare quanto dovuto
in base ai valori tabellari all’epoca vigenti, per i quali
l’indennità virtuale di espropriazione del terreno dei Natale
ammontava a £ 39.101.427 e quella di occupazione doveva
determinarsi in 1/12 annuo di detta somma per ogni anno in cui
essa era durata.

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indennità di occupazione legittima che rideterminava, sulla

Per la cassazione di tale sentenza della Corte di appello di
Napoli del 26 maggio 2006, hanno proposto ricorso di tre
motivi notificato il 19 giugno 2007, Marcello, Francesco,

notificato il 17 – 18 settembre 2007, illustrato da memoria ai
sensi dell’art. 378 c.p.c., la sola ANAS s.p.a., non essendosi
difesa in sede di legittimità l’Impresa I.CO.RI. s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.11 primo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione della sentenza di merito (art.
360 n. ro 5 c.p.c.), per avere liquidato la indennità di
occupazione in base a quella di espropriazione offerta
dall’ANAS di £ 6.100 a mq. e non accettata dai Natale, senza
considerare che la stessa Azienda aveva offerto una maggior
somma di £ 27.515 a mq.
Tale indennità, determinata in base all’indicato prezzo
unitario era stata depositata presso la Cassa Depositi e
Prestiti competente, ma la Corte d’appello, secondo i
ricorrenti, l’aveva fissata senza considerare che, oltre alla
relazione del c.t.u. del febbraio 1998, ve ne era stata una
seconda integrativa del 5 luglio 2002, che aveva qualificato
il terreno “edificabile”, liquidando un valore di esso di
65,00 a mq., del quale nessun cenno vi è nella sentenza che,
per tali omissioni, non poteva che ritenersi non motivata sul

Teresa e Vincenzo Natale e ad esso resiste con controricorso

fatto decisivo dell’integrazione delle conclusioni del c.t.u.
1.2. Si denuncia poi T in secondo luogo i la violazione dell’art.
50 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la

opposizione alla stima, come ritenuto dal tribunale con
sentenza n. 10217 del 10 ottobre 2003, che aveva statuito su
tale qualificazione dell’azione e rimesso quindi la causa
dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, senza impugnazione o
contestazione delle parti su tale punto ( per cui la
qualificazione data era da ritenersi passata in giudicato.
Affermano i ricorrenti che il Tribunale s’era pronunciato solo
sulla competenza della Corte d’appello, dinanzi alla quale
aveva rimesso la causa per la riassunzione entro 90 giorni,
per cui era avvenuta una translatio judicii, con conservazione
di tutti gli effetti della domanda originaria nel prosieguo
del giudizio dinanzi alla Corte d’appello.
Nessun giudicato vi era stato sulla qualifica della domanda,
avendo i ricorrenti riassunto la causa dinanzi alla Corte
d’appello perché essa si pronunciasse su “quant’altro
richiesto dagli attori” e comunque, la lettura data dalla
sentenza oggetto di ricorso degli atti disponibili, ha imposto
alla Corte di merito di rinviare gli atti al primo giudice in
ordine alla richiesta di risarcimento del danno da
trasformazione irreversibile dei luoghi, perché esso si era

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sentenza impugnata affermato che la domanda costituiva una

erroneamente dichiarato incompetente su tale domanda.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la carenza di
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla domanda

“in via preliminare … illegittima e abusiva l’occupazione”.
Tale domanda da sola impediva la qualifica dell’azione come
mera opposizione alla stima, mentre la sua omessa valutazione
ha comportato l’assenza di qualsiasi valutazione dalla Corte
di merito sulla dedotta illegittimità dell’occupazione, avendo
essa pronunciato solo sulla liquidazione dell’indennità di
occupazione in base al valore agricolo delle aree, senza tener
conto della edificabilità di fatto di esse e dei valori di
mercato dei suoli in zona fondato su questa vocazione
edificatoria urbanisticamente non riconosciuta.
1.3. Il difetto di motivazione lamentato con il primo motivo
di ricorso si incentra sul prezzo dell’area occupata, in base
al quale s’è fissata l’indennità virtuale di esproprio, in
1/12 della quale si è poi determinata quella di occupazione
per i quattro anni e dieci mesi di durata di essa nella somma
di C 8.133,77.
I ricorrenti pretendono l’applicazione di un valore venale
diverso, quello di cui alla relazione integrativa del c.t.u.
o,-(441 – 1
depositata il 5 luglio 2002 di E 65,00osì imponendo a
questa Corte di rilevare l’omesso esame di detta relazione su

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proposta sia all’origine che con la riassunzione di dichiarare

un punto decisivo e controverso, quello del valore venale del
terreno che, dopo le sentenze della Corte Costituzionale 24
ottobre 2007 n. 348 e 10 giugno 2011 n. 181 è unico parametro

espropriative legittime o illegittime, ferma la natura di
valuta dei crediti indennitari e quella di valore di quelli
risarcitori.
Nei limiti indicati il primo motivo di ricorso è quindi
fondato, per cui occorre procedere a nuova determinazione
dell’indennità calcolata sulla base dei valori venali
dell’area occupata.
La decisione sul primo motivo del ricorso assorbe quella sui
residui motivi, potendosi in sede di rinvio accertare quali
siano state le domande su cui doveva pronunciarsi la Corte
d’appello in base all’atto di riassunzione e ai sensi
dell’art. 50 c.p.c., del quale si deduce la violazione.
Anche il terzo motivo di ricorso è assorbito dovendosi la
Corte d’appello pronunciare sul valore venale del terreno
occupato, del quale dovrà individuare la destinazione
urbanistica, fermo restando la preclusione alla individuazione
di un tertium genus nella qualificazione delle aree occupate,
da classificare inedificabili o agricole, oppure edificabili.
3. In conclusione, deve esser accolto per quanto di ragione il
primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due;

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di valutazione della aree occupate nell’ambito di procedure

la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve
rimettersi alla Corte d’appello di Napoli in diversa
composizione,

perché liquidi nuovamente l’indennità di

espropriazione, da computare nel valore di mercato dei suoli,
per ognuno dei quattro anni e dieci mesi di durata della
detenzione delle aree dalle occupanti, provvedendo pure alle
spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara
assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione
al motivo accolto e rinvia le parti alla Corte d’appello di
Napoli in diversa composizione, anche per le spese del
presente giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della l^ sezione civile
della Corte suprema di Cassazione il 21 novembr

2013.

occupazione in 1/12 annuo di quella virtuale di

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